Cassazione Penale, Sentenza n. 21977/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli appellanti contestavano la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa al trasferimento del patrimonio immobiliare di COOPCA a una società interamente partecipata (Immobilcoopca). Le doglianze principali erano: insufficiente e contraddittoria motivazione circa il dolo distrattivo; mancata considerazione di elementi a difesa (investimenti e posizione creditoria privilegiata di taluni imputati, posizione che costituirebbe un indice contrario al dolo); errata qualificazione dell'operazione infra-gruppo come distrazione patrimoniale quando i beni sarebbero rimasti nel perimetro del gruppo; richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice o preferenziale; vizi processuali relativi all'indeterminatezza dell'accusa (per Collinassi) e alla mancata valutazione dei motivi di impugnazione da parte della Corte territoriale; contestazioni sulla responsabilità del collegio sindacale per omissione di controllo senza adeguati indizi di concorso doloso.
La decisione
La Corte di cassazione ha in parte accolto i ricorsi: ha dichiarato fondate, in parte, le doglianze di Veritti Giancarlo, Petris Fosca, Delli Zotti Daniele e Veritti Mauro sul piano della motivazione riguardo all'elemento soggettivo (dolo) e ha annullato la sentenza impugnata nei loro confronti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi di Collinassi Ermano e delle parti civili menzionate; a carico dei ricorrenti inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. In particolare, la Corte ha ritenuto che: alcune censure (mancata valutazione di elementi decisivi attinenti al dolo, posizione creditoria e investimenti dei ricorrenti) erano decisive e non adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello, mentre altre censure (richieste di riqualificazione in bancarotta preferenziale o di ritenere l'operazione neutra perché infra-gruppo) sono state rigettate come infondate o sindacabili solo con accertamenti di merito. La sentenza rinvia quindi per un nuovo esame degli aspetti soggettivi per i quattro sindaci/imputati indicati.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (disciplina della bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La normativa è stata applicata per valutare la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare: la Corte richiede indici di fraudolenza e una valutazione dell'idoneità concreta dell'atto a mettere in pericolo il patrimonio e i creditori; distingue inoltre tra dolo (anche eventuale) e colpa.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)
Rilevato come possibile alternativa ove la condotta fosse stata imprudente ma non dolosa; la Corte ricorda che la riqualificazione compete al giudice di merito e che la presenza di comportamenti imprudenti può dare luogo a responsabilità colposa.
art. 236 legge fallimentare
Richiamata per affermare che le condotte anteriori all'ammissione al concordato preventivo possono rientrare nella disciplina dei reati fallimentari: l'apertura della procedura cronologicamente segna il punto oltre il quale una reintegrazione non elimina il reato (principio della bancarotta riparata).
art. 2634 cod. civ. (vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo)
La Corte ricorda che i vantaggi compensativi che escludono la natura distrattiva devono essere certi, congrui e proporzionati e di valore almeno equivalente al sacrificio economico sostenuto.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Usato per censurare la mancanza di motivazione: la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione di argomenti decisivi posti in appello integra vizio di motivazione tale da giustificare annullamento e rinvio.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'onere di allegazione degli atti cui i ricorrenti si riferiscono: il ricorso deve essere autosufficiente nella indicazione degli atti da inserire nel fascicolo.
art. 592 cod. proc. pen. (condanna alle spese delle parti civili)
Applicata per giustificare la statuizione di condanna delle parti civili alle spese, ove la decisione avesse ritenuto insussistenti le richieste.
art. 616 cod. proc. pen. (sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile)
Invocata per comminare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato nella discussione sulla congruità della pena; la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena purché motivata e non arbitraria.
art. 217-bis legge fallimentare
CitatA in relazione all'esclusione dall'applicazione delle norme su pagamenti preferenziali per i pagamenti operati in esecuzione del concordato preventivo.
Massime di principio
- Un trasferimento di beni infra-gruppo (società controllante a controllata) può costituire bancarotta distrattiva se la cessione non produce una contropartita effettiva, se la controllata è finanziariamente dipendente e se l'operazione è idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.
- La mera titolarità al 100% della partecipazione nella cessionaria non esclude automaticamente il depauperamento: occorre dimostrare che la partecipazione abbia un valore effettivo equivalente agli immobili trasferiti e che sia realmente aggredibile dai creditori.
- Per affermare il dolo, soprattutto nelle posizioni di controllo (sindaci), la motivazione deve indicare indici concreti e specifici che attestino la previsione e l'accettazione del rischio lesivo (dolo eventuale) e il nesso causale tra omissione di controllo e evento dannoso.
- La reintegrazione del patrimonio (bancarotta riparata) esclude il reato solo se l'operazione di segno contrario reintegra integralmente il patrimonio prima della soglia cronologica rilevante (dichiarazione di fallimento o decreto di ammissione al concordato). Reintegrazioni successive possono influire sul trattamento sanzionatorio ma non eliminano automaticamente la consumazione del reato.
- I vantaggi compensativi invocati per giustificare operazioni infra-gruppo devono essere certi, congrui e proporzionati rispetto al sacrificio patrimoniale: mere prospettive di razionalizzazione gestionale non sono sufficienti.
- In cassazione le critiche sul travisamento della prova o sulla mancata considerazione di atti/documenti impongono che il ricorrente renda il ricorso autosufficiente, allegando o indicando precisamente gli atti ai quali si riferisce; altrimenti i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
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