Cassazione Penale, Sentenza n. 21974/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) la nullità del decreto di latitanza emesso dal GIP per violazione dell'art. 178 c.p.p., perché le ricerche sarebbero state incomplete e l'imputato era rientrato in Italia prima dell'adozione del provvedimento; da ciò deriverebbe la nullità di tutti gli atti successivi (compreso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e del processo in generale, con pregiudizio per il diritto di partecipazione consapevole al giudizio; 2) il mancato riconoscimento della fattispecie meno grave prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (lieve entità): si deduce che i singoli episodi erano di modesta entità (dosi tra 0,2 e 0,5 g, controvalori 20-40 euro), senza accertamenti di purezza, assenza di scorte e denaro, breve arco temporale e personalità dell'imputato (giovane, senza precedenti), elementi che avrebbero dovuto portare alla derubricazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che l'erronea dichiarazione di latitanza non comporta sempre una nullità assoluta: se l'imputato ha effettiva conoscenza del procedimento e ha potuto esercitare i diritti di difesa (nel caso di specie nomina di difensore di fiducia, traduzione, partecipazione all'udienza preliminare e richiesta del rito abbreviato senza eccezioni), l'irregolarità si sana e non travolge gli atti successivi. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che, sulla base di una valutazione globale degli indici, ha ritenuto la condotta non riconducibile alla lieve entità: ripetizione delle cessioni, rete di acquirenti numerosa e consolidata (11 acquirenti con ripetuti rifornimenti), organizzazione anche se rudimentale e stabilità delle forniture hanno dimostrato capacità di diffusione non marginale della cocaina. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la condanna per le condotte commesse dal 19 marzo 2022 al dicembre 2023 con pena rideterminata in 3 anni di reclusione e euro 13.000 di multa (le condotte anteriori al 19/03/2022 erano state assolte in appello). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Disciplina il delitto relativo agli stupefacenti; il comma 5 prevede la fattispecie meno grave (lieve entità) e impone una valutazione globale di tutti gli indici elencati (quantità e qualità della sostanza, modalità, mezzi, circostanze, occasionalità/non occasionalità, ecc.). La Corte ha applicato tale criterio richiedendo una valutazione complessiva e non meramente quantitativa.
Regola l'adozione del decreto di latitanza; il ricorrente denunciava violazioni per ricerche incomplete. La Corte ha ritenuto che l'irregolarità, se non ha impedito la conoscenza effettiva del procedimento, non determina automaticamente la nullità insalvabile.
Norma sull'avviso di esercizio dell'azione penale; citata perché la nullità del decreto di latitanza avrebbe reso invalide anche notifiche connesse. La Corte ha ritenuto che le notifiche e la partecipazione effettiva hanno sanato eventuali vizi formali.
Prevede la nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato; la giurisprudenza di legittimità (richiamata in motivazione) distingue i casi in cui la violazione è tale da determinare l'omessa citazione da quelli in cui è presente comunque la conoscenza effettiva dell'atto, con conseguente possibilità di sanatoria.
Prevede la sanatoria per "conseguimento dello scopo" della notifica; richiamata per spiegare che una notifica formalmente viziata può essere sanata se l'imputato ha comunque avuto conoscenza del procedimento.
Prevede la condanna alle spese del giudizio di legittimità in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Indicano i motivi di ricorso in cassazione invocati (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); il ricorso era fondato su tali censure ma è stato ritenuto infondato dalla Corte.
Ha introdotto la circostanza aggravante della "non occasionalità" nell'art. 73, comma 5; la Corte ricorda che la non occasionalità è un indice da valutare unitamente agli altri per escludere la lieve entità.
Massime di principio
- La nullità del decreto di latitanza non è automaticamente assoluta: se l'imputato ha comunque avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha potuto esercitare i diritti di difesa (nomina difensore, partecipazione, richiesta di rito), il vizio può considerarsi sanato.
- Per ottenere la declaratoria di "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è sufficiente dimostrare la modesta quantità delle singole cessioni: il giudice valuta globalmente tutti gli indici (quantità/qualità, modalità, continuità, rete di acquirenti, organizzazione, capacità di approvvigionamento).
- La reiterazione di cessioni di piccole dosi non esclude di per sé la lieve entità se mancano elementi di stabilità, organizzazione o capacità di diffusione; viceversa, piccole cessioni ripetute inserite in una rete stabile possono escluderla.
- Le eccezioni di nullità connesse a vizi di notifica devono essere dedotte tempestivamente e corredate da elementi che dimostrino l'assenza di conoscenza effettiva: la tempestività e la prova del pregiudizio sono decisive.
- In fase difensiva, per ottenere la derubricazione a fattispecie meno grave è importante produrre elementi oggettivi (analisi qualitative/quantitative delle sostanze, prova dell'assenza di scorte/denaro, elementi sulla temporaneità/occasionalità dell'attività, prova della marginalità del ruolo).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21973/2026 del 15/06/2026
- Sentenza penale · 15 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21975/2026 del 15/06/2026
- Sentenza penale · 15 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21977/2026 del 15/06/2026
- Sentenza penale · 15 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21978/2026 del 15/06/2026
- Sentenza penale · 15 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21979/2026 del 15/06/2026
- Sentenza penale · 15 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21980/2026 del 15/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →