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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21975/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Corte di appello di Catanzaro che, in sede di rinvio, aveva ritenuto sussistente l'aggravante della finalità di agevolazione di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in relazione alla gestione illecita di scommesse telematiche collegata alla "Kroton Games" e alla cosca Arena. Il ricorrente contestava: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante (dolo specifico/consapevolezza della mafiosità e dei metodi del sodalizio), denunciando che la sentenza rescindente aveva già escluso il concorso esterno; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (contestando che la Corte avesse fatto leva sull'aggravante contestata); 3) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, già precedentemente accordata e divenuta irrevocabile, con richiamo al divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Motivazione: insufficiente motivazione sul profilo soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; la Corte territoriale ha adeguatamente ricostruito gli elementi oggettivi (riconducibilità dell'attività illecita al contesto mafioso e idoneità della condotta a favorire il clan) ma non ha fornito elementi concreti e non equivoci da cui desumere che il Martiradonna fosse consapevole, secondo i criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite Chioccini), della natura mafiosa e dei metodi del gruppo o che avesse voluto agevolarne l'attività. I vizi afferenti l'aggravante incidono anche sulle questioni collegate (attenuanti generiche e sospensione condizionale) che devono essere nuovamente valutate in sede di rinvio. La Corte demanda inoltre la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Circostanza aggravante della finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso: ha natura soggettiva (dolo specifico/intenzionale) ma richiede anche elementi oggettivi concreti idonei a dimostrare la rappresentazione dell'evento da parte dell'agente; può essere estesa al concorrente se questi conosce la finalità agevolativa o ne ha consapevolezza documentabile.

  • art. 416-bis c.p.

    Definizione normativa dell'associazione di tipo mafioso e delle sue modalità; utile per valutare l'esistenza del gruppo e la sua operatività nel contesto dell'aggravante.

  • Sez. U, sent. Chioccini n. 8545/2019

    Sezioni Unite, n. 8545 del 19 dicembre 2019 (Chioccini)

    Principio guida: l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 è di natura soggettiva e richiede dolo specifico ma va comprovata anche con elementi oggettivi concreti. Le Sezioni Unite chiariscono i criteri per l'estensione dell'aggravante ai concorrenti nel reato (conoscenza/consapevolezza della finalità), distinguendo questa fattispecie dal concorso esterno e escludendo l'imputazione colposa dell'aggravante.

  • art. 59 c.p.

    art. 59, secondo comma, prima parte, cod. pen.

    Principio secondo cui le circostanze si attribuiscono all'autore solo se note a lui; riferimento per l'estensione delle circostanze ai concorrenti e per la richiesta di elementi conoscitivi 'ab externo'.

  • art. 70 c.p.

    Classificazione delle circostanze (soggettive/oggettive); richiamato per distinguere quali circostanze possono essere percepite dall'esterno e quindi essere estese ai concorrenti.

  • art. 118 c.p.

    Modifica normativa rilevata dalle Sezioni Unite: riguarda limiti e principi in materia di responsabilità personale, utile al corretto inquadramento dell'estensione delle circostanze soggettive ai concorrenti.

  • art. 125 c.p.p.

    Principio motivazionale: la sentenza deve esporre adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto; qui la Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale per salto logico nella ascrizione dell'elemento soggettivo dell'aggravante.

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in udienza dal Procuratore generale in relazione alla richiesta di concedere la sospensione condizionale della pena.

  • art. 597 c.p.p.

    art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla disciplina della sospensione condizionale della pena e alle censure per la sua mancata concessione.

  • art. 62-bis e art. 133 c.p.

    art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alle circostanze attenuanti generiche (quantificazione e modulazione della pena). La Corte dovrà rivederne la valutazione in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Per ritenere integrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. occorre non solo dimostrare elementi oggettivi che colleghino l'affare all'ambito mafioso, ma anche prove concrete della rappresentazione da parte dell'agente della finalità di agevolazione (dolo specifico) o della sua consapevolezza della mafiosità dei compartecipi.
  • La mera conoscenza che una terza persona (es. un 'intraneo' mafioso) partecipi all'affare illecito non è di per sé sufficiente a fondare l'aggravante sul concorrente: è necessario evidenziare circostanze che dimostrino che l'imputato conosceva la natura mafiosa, i metodi o la funzione del sodalizio.
  • L'aggravante può essere estesa al concorrente se emergono elementi 'ab externo' che rendono oggettiva la rappresentazione dell'intento mafioso (es. esplicite dichiarazioni del compartecipe, rapporti e ruoli manifesti con il clan, modalità operative tipiche del sodalizio).
  • Se la Corte superiore annulla per carenza di motivazione sull'elemento soggettivo di una circostanza aggravante, le questioni connesse (valutazione delle attenuanti, concessione di benefici come la sospensione condizionale) saranno riesaminate in sede di rinvio, potendo mutare l'esito complessivo.
  • Il principio di divieto di reformatio in peius impone attenzione: benefici già concessi e non impugnati dalla Procura possono avere rilievo processuale e non essere revocati senza i presupposti (la Corte di merito, comunque, potrà riesaminare le questioni in virtù del giudizio di rinvio, nel rispetto delle garanzie procedurali).
  • La motivazione deve evitare salti logici: collegamenti causali e inferenze sulla consapevolezza dell'imputato devono essere sorretti da elementi fattuali specifici e non da mere asserzioni o deduzioni indeterminate.

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