Cassazione Civile, Ordinanza n. 30555/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso proposta da una ex dipendente dell'Agenzia delle Dogane nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dopo la percezione di un'indennità lorda di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La contribuente sosteneva che sull'indennità fossero state operate ritenute IRPEF in misura superiore al dovuto, chiedendo il rimborso dell'eccedenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 sul presupposto che la prestazione avesse natura previdenziale e dovesse essere trattata come indennità equipollente, soggetta a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 TUIR. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 17, comma 1, lett. a), e 19, commi 2 e 2-bis, TUIR, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 2 d.P.R. n. 1034/1984, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere l'indennità di funzione previdenziale e assimilabile a quella equipollente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse spiegato la riconduzione dell'indennità nel perimetro delle indennità equipollenti e il criterio di determinazione della base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze abbia funzione esclusivamente previdenziale ed sia assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, TUIR, costituendo una forma di retribuzione differita soggetta a tassazione separata e non ad imposizione integrale. Ha inoltre osservato che la composizione del Fondo, alimentato in massima parte da premi di produttività, incentivi e altre entrate indicate dall'art. 2 d.P.R. n. 1034/1984, giustifica tale qualificazione. Quanto alla doglianza sulla motivazione, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente statuito sul diritto al rimborso delle ritenute eccedenti, richiamando anche il successivo chiarimento dell'Agenzia in sede di interpello del 2023 sulle modalità di tassazione dell'indennità. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
istante di rimborso delle ritenute effettuate
è richiamato come base per la domanda di rimborso delle imposte trattenute in eccedenza
art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
l'indennità supplementare del Fondo è ricondotta a questa categoria, con tassazione separata
art. 19, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ogni anno di servizio
la base imponibile dell'indennità separatamente tassata si determina applicando la riduzione prevista dal comma 2-bis
art. 53 Cost.
è invocato dall'Agenzia a sostegno della censura sulla corretta imposizione della prestazione
art. 2 d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034
composizione delle entrate del Fondo
la composizione del Fondo è valorizzata per affermare che esso è alimentato in massima parte da premi e incentivi di attività
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la mancanza di motivazione
richiamato nella censura processuale dell'Agenzia
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- L'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze, all'atto della cessazione dal servizio, ha natura di retribuzione differita ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 TUIR, con conseguente applicazione della tassazione separata prevista dagli artt. 17 e 19 TUIR.
- Ai fini della qualificazione fiscale della prestazione, rileva anche la struttura e la composizione del Fondo, quando esso risulti alimentato prevalentemente da entrate riconducibili ad incentivi o premi di produttività dell'attività istituzionale.
- La base imponibile dell'indennità soggetta a tassazione separata va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR, mediante la riduzione dell'ammontare netto nella misura ivi stabilita per anno di servizio.
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur sintetica, consenta di comprendere la ratio decidendi e affronti il tema decisivo della qualificazione dell'indennità e del conseguente regime fiscale.
- Il successivo orientamento amministrativo espresso dall'Agenzia in sede di interpello può confermare la correttezza dell'impostazione accolta dal giudice di merito, anche con riferimento alla possibilità per gli aventi diritto di chiedere rimborso delle ritenute eccedenti.
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