Cassazione Civile, Ordinanza n. 25742/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRAP opposto dall’Amministrazione finanziaria a una società che gestiva servizi di trasporto urbano e di area urbana. Per l’anno d’imposta 2010 la società aveva versato l’IRAP senza applicare la deduzione del c.d. cuneo fiscale prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997, e poi chiedeva il rimborso della maggiore imposta versata. L’Agenzia negava il rimborso, sostenendo che la società operasse in regime di concessione e a tariffa, con conseguente esclusione dal beneficio fiscale. La CTR aveva invece accolto il ricorso della contribuente qualificando il rapporto come appalto pubblico e ritenendo la tariffa non remunerativa. Con il ricorso per cassazione l’Ufficio deduceva: 1) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1362 c.c., per avere la CTR escluso la natura concessoria del rapporto e l’operatività del regime tariffario; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la società sarebbe stata sotto il totale controllo dell’ente comunale; 3) violazione dell’art. 107 TFUE, delle norme interne sul trasporto pubblico locale e dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR negato la remuneratività della tariffa e ignorato il sistema di finanziamento del servizio. La resistente ha replicato con controricorso e ha invocato anche un giudicato esterno favorevole su annualità diversa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’operatività del giudicato esterno invocato dalla ricorrente, perché la decisione precedente riguardava un diverso titolo contrattuale e una diversa annualità, sicché era diverso il rapporto dedotto in giudizio. Nel merito ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: dalla documentazione esaminata dalla CTR risultava un contratto pubblico di appalto di servizi, non una concessione, poiché mancavano l’attribuzione di un’esclusiva, l’assunzione del rischio tipico della concessione e la diretta percezione di una tariffa da parte del gestore; i ricavi da vendita dei titoli di viaggio erano di competenza del Comune. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente escluso che vi fosse una tariffa complessivamente remunerativa dei costi di gestione idonea a far scattare l’esclusione dal beneficio IRAP; il carattere remunerativo della tariffa, nel senso rilevante ai fini dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, non risultava provato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997
c.d. disciplina del cuneo fiscale
La deduzione IRAP non spetta alle imprese che operano contemporaneamente in concessione e a tariffa nei settori indicati dalla norma; ai fini dell’esclusione occorre la coesistenza dei due presupposti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge nell’interpretazione del rapporto contrattuale e del regime tariffario.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi relativi al controllo dell’ente comunale sul servizio.
art. 107 TFUE
Richiamato come parametro per la compatibilità della misura fiscale con la disciplina sugli aiuti di Stato e per la lettura della nozione di tariffa remunerativa.
art. 108 TFUE
Richiamato in relazione al procedimento di valutazione della misura da parte della Commissione europea.
Richiamato per contestare l’interpretazione dei contratti di servizio ai fini della qualificazione come appalto o concessione.
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
La norma individua i soggetti IRAP rilevanti per la disciplina del beneficio, tra cui società ed enti commerciali.
art. 87, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R.
Richiamato per delimitare le società e gli enti commerciali rilevanti ai fini IRAP.
artt. 17 e 19 d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Richiamati nel terzo motivo in relazione al trasporto pubblico locale e al sistema di finanziamento del servizio.
art. 129 L.R. 14 luglio 2009, n. 11
Richiamato nel terzo motivo come disciplina regionale del servizio di trasporto pubblico locale.
Richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte osserva che non si applica il contributo unificato aggiuntivo per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione dal beneficio IRAP per le imprese operanti nei settori indicati dall’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, devono concorrere entrambi i presupposti della concessione e della tariffa; la sola presenza di un corrispettivo regolato non basta.
- Per distinguere tra concessione e appalto nei servizi pubblici rileva la sostanza del rapporto: nella concessione il corrispettivo è normalmente collegato al diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio, mentre nell’appalto il corrispettivo assume la forma di un pagamento della stazione appaltante.
- La nozione di tariffa rilevante per l’esclusione dal cuneo fiscale presuppone una tariffa remunerativa, idonea a compensare i costi del servizio; se il gestore non incassa direttamente la tariffa o i ricavi non coprono i costi, il requisito non è integrato.
- Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, ma opera solo se riguarda il medesimo rapporto sostanziale; se cambia il titolo dedotto in giudizio o l’annualità con un diverso assetto negoziale, non può spiegare efficacia preclusiva.
- Le valutazioni della Commissione europea sulla compatibilità della misura fiscale costituiscono un criterio interpretativo rilevante per leggere la norma interna in modo conforme alla ratio anti-sovracompensativa della disciplina.
- La ratio dell’esclusione dal beneficio fiscale è evitare che, in presenza di una tariffa già determinata tenendo conto del carico fiscale, si produca una sovracompensazione del gestore del servizio pubblico.
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