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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04936/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA 2006, fondato su indagini bancarie. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente: aveva escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, aveva ritenuto utilizzabili le movimentazioni bancarie e aveva depurato la pretesa solo con riferimento ai prelevamenti, in applicazione dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, confermando invece la rilevanza dei versamenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR qualificato come nuova e quindi inammissibile l'eccezione relativa alla non pertinenza, rispetto alla pretesa fiscale, dei movimenti sul conto bancario intestato alla sorella; 2) omesso esame di un fatto decisivo, connesso alla medesima vicenda del conto della sorella; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, per avere la CTR escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio prima dell'emissione dell'atto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui il contraddittorio endoprocedimentale generale non opera per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, specie quando si tratta di accertamento "a tavolino" senza accesso, ispezione o verifica; quanto all'IVA, il contribuente non aveva allegato quali difese avrebbe svolto e quale diversa incidenza avrebbero potuto avere sul procedimento amministrativo. Ha poi respinto congiuntamente primo e secondo motivo, rilevando che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che il contribuente operava di fatto sul conto formalmente intestato alla sorella e vi aveva effettuato versamenti per conto di un'associazione motociclistica di cui era presidente, e che comunque non aveva fornito idonea giustificazione delle movimentazioni, non assolvendo l'onere probatorio contrario rispetto alla presunzione legale posta dall'art. 32 d.P.R. 600/1973. Nulla sulle spese per la mancata difesa dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine e il contraddittorio endoprocedimentale non sono stati ritenuti applicabili agli accertamenti "a tavolino" per tributi non armonizzati; per l'IVA è mancata la prova di resistenza, cioè l'allegazione delle difese che avrebbero potuto condurre a un diverso esito.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni sui conti correnti bancari costituiscono presunzione legale di ricavi; la prova contraria può essere fornita dal contribuente, ma nel caso concreto non è stata data giustificazione sufficiente dei versamenti contestati. Dopo Corte cost. n. 228/2014, la CTR ha correttamente depurato la pretesa dai prelevamenti, ma ha mantenuto rilevanti i versamenti.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    Consente l'utilizzo delle indagini bancarie anche ai fini IVA, compresi i conti formalmente intestati a terzi ma ritenuti riferibili al contribuente.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    L'eccezione relativa alla non pertinenza dei movimenti sul conto della sorella è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari fondati sull'art. 32 d.P.R. 600/1973, i versamenti sui conti correnti possono essere imputati a ricavi salvo prova contraria specifica e convincente del contribuente; la mera contestazione astratta della riferibilità delle operazioni non è sufficiente.
  • L'indagine bancaria può estendersi anche a conti formalmente intestati a terzi, quando vi siano elementi idonei a ritenerli connessi al reddito del contribuente; il rapporto familiare può costituire indice sufficiente, salvo prova contraria.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale generale non è configurabile, per i tributi non armonizzati, in assenza di una specifica previsione normativa; negli accertamenti "a tavolino" non vi è un obbligo generalizzato di preventiva interlocuzione.
  • Per dedurre la violazione del contraddittorio in materia di IVA, il contribuente deve allegare concretamente quali difese avrebbe svolto e dimostrare la loro potenziale incidenza sull'esito del procedimento amministrativo (prova di resistenza).
  • In cassazione non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito quando la censura miri soltanto a sollecitare una diversa ricostruzione delle movimentazioni bancarie o della riferibilità dei conti.
  • L'eccezione nuova in appello è inammissibile nel processo tributario, ma, ove il giudice di merito abbia comunque esaminato il merito della questione, resta decisiva la mancata prova contraria del contribuente rispetto alla presunzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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