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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33314/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti che avevano accollato, insieme al costruttore originario, una frazione di mutuo fondiario di euro 160.000 a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese hanno agito in primo grado per far dichiarare illegittima l’applicazione di interessi anatocistici nel rapporto, ottenendo una decisione favorevole del Tribunale che aveva rielaborato il piano di ammortamento e quantificato un credito per interessi asseritamente non dovuti. La banca incorporante ha appellato la sentenza e la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, ritenendo tempestivo e ammissibile l’appello, infondate le contestazioni sulla rappresentanza processuale del procuratore della banca e insussistente l’anatocismo nel piano di ammortamento. In cassazione i mutuatari hanno articolato cinque motivi: difetto di legittimazione passiva e processuale della banca e del suo procuratore; difetto di rappresentanza processuale e sostanziale del soggetto che aveva conferito il mandato; tardività dell’appello per decorso del termine ex art. 327 c.p.c.; violazione delle regole sulle spese e ultra/extra petizione; violazione di numerose norme sostanziali in tema di interessi, con asserita presenza di anatocismo, indeterminatezza dei tassi e erroneità della CTU. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché generici e non colgenti la ratio decidendi; ha respinto il terzo perché il termine d’appello era correttamente calcolato considerando sospensione emergenziale e feriale; ha disatteso quarto e quinto motivo affermando che il piano di ammortamento alla francese standard non determina di per sé anatocismo e che, secondo le Sezioni Unite, la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non integra nullità del contratto per indeterminatezza o violazione della trasparenza, mancando specifiche allegazioni sul concreto conformarsi del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per mancata difesa dell’intimata, e con conseguente obbligo per i ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Lecce che aveva accolto l’appello della banca, escludendo sia i vizi di rappresentanza processuale dedotti dai mutuatari sia la tardività dell’impugnazione, e soprattutto affermando che il piano di ammortamento alla francese, in un mutuo a tasso fisso standardizzato, non è di per sé fonte di anatocismo né causa di nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto o violazione della normativa di trasparenza. Non è stata liquidata alcuna spesa di lite, non avendo l’intimata svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la rappresentanza processuale; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura perché la contestazione non era tempestiva e non era stata fornita la prova negativa richiesta.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul difetto di legittimazione processuale; non è stato ravvisato alcun vizio della rappresentanza processuale della banca.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato in relazione alla legittimazione processuale; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato nei motivi; la Corte non ha ravvisato irregolarità sanabile o rilevante della rappresentanza.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte d’appello è stata ritenuta conforme ai requisiti di specificità dell’atto di appello perché conteneva l’indicazione della parte della sentenza impugnata e delle ragioni dell’impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare è stato calcolato tenendo conto della sospensione emergenziale e di quella feriale, con conseguente tempestività dell’appello.

  • art. 380 bis c.p.c.

    nel rito camerale di cassazione, la contestazione sulla legittimazione processuale del rappresentante deve essere sollevata con il controricorso e non con la sola memoria successiva.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere la possibilità di integrare successivamente le produzioni documentali rispetto a una contestazione tardiva.

  • art. 2206 c.c.

    indicato dalla Corte come norma che rende la procura soggetta a pubblicità legale tramite iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 2209 c.c.

    richiamato unitamente all’art. 2206 c.c. per affermare la pubblicità legale dei poteri rappresentativi.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’anatocismo; la Corte ha escluso che il piano di ammortamento alla francese, nel caso concreto, comportasse capitalizzazione vietata.

  • art. 1194 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non è stata accolta la doglianza sulla imputazione degli interessi.

  • art. 821 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura sul regime degli interessi.

  • art. 117 TUB

    richiamato dai ricorrenti in tema di trasparenza e determinazione del tasso; la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite sulla validità del piano standard di ammortamento alla francese.

  • art. 120 TUB

    richiamato dalla Corte in relazione alla disciplina della produzione di interessi nelle operazioni di finanziamento a rate.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l’emergenza sanitaria.

  • art. 36 d.l. n. 23/2020

    richiamato per la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 3 delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamato come fonte regolamentare che consente, se pattuito, la produzione di interessi sull’importo complessivamente dovuto alla scadenza della rata in caso di inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la contestazione della rappresentanza processuale di una persona giuridica deve essere tempestiva; se il potere rappresentativo deriva da atti soggetti a pubblicità legale, grava sulla controparte l’onere di verificarne l’esistenza e, se del caso, di fornire la prova negativa dell’inesistenza del potere.
  • Nel giudizio di cassazione in rito camerale, le eccezioni sulla legittimazione processuale del rappresentante della controparte non possono essere introdotte validamente con la sola memoria successiva, ma devono risultare dal controricorso, altrimenti la parte destinataria non è posta in condizione di integrare le produzioni consentite.
  • Nel mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale secondo un piano di ammortamento alla francese standardizzato, la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina di per sé nullità del contratto né indeterminatezza dell’oggetto.
  • L’utilizzo del piano di ammortamento alla francese non equivale automaticamente ad anatocismo: occorre una verifica concreta del modo in cui gli interessi sono stati effettivamente calcolati e applicati nel rapporto specifico.
  • La disciplina sulla tempestività dell’appello va applicata tenendo conto di tutte le sospensioni dei termini processuali rilevanti, comprese quella straordinaria emergenziale e quella feriale, quando ricorrano nel periodo utile per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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