Sentenza del 16/12/2022 n. 36892 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza che ha rigettato il ricorso della Kondortech Srl avverso l'avviso d'accertamento (Irpeg, Irap, Iva anno 2012) fondato su operazioni inesistenti o sovrafatturate; con unico motivo deducono violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), sostenendo che l'Ufficio non avrebbe valutato né menzionato nelle motivazioni dell'avviso le osservazioni presentate dalla società nei 60 giorni successivi al p.v.c., con conseguente nullità dell'atto e lesione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha preliminarmente esaminato la legittimazione processuale post-cancellazione della società dal Registro delle imprese. Ha richiamato l'art. 2495 c.c. e l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la cancellazione determina l'estinzione della società con trasferimento, entro certi limiti, delle obbligazioni ai soci; ha poi analizzato la disciplina speciale del D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4, che posticipa di cinque anni gli effetti dell'estinzione ai fini della validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, applicabile alle cancellazioni richieste dopo il 13/12/2014. In base a ciò la Corte ha ritenuto che la società conserva, per quel periodo, la capacità sostanziale e processuale ai fini indicati: la legittimazione attiva resta in capo alla società rappresentata dal liquidatore, mentre gli ex soci non risultano legittimati ad impugnare. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda B.B. e C.C. (inammissibilità dell'appello proposto da ex soci) e ha deciso nel merito il motivo proposto dal liquidatore A.A.: ha respinto il ricorso nel merito ritenendo che l'art. 12 Statuto del contribuente non impone un obbligo generalizzato di specifica motivazione sulle controdeduzioni presentate dal contribuente dopo accessi/ verifiche e che la mera omissione nella menzione delle osservazioni non comporta automaticamente la nullità dell'avviso, salvo che la sanzione di nullità sia espressamente prevista dalla norma. Spese: compensazione delle spese del merito, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate (Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito) e applicazione delle disposizioni sul contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
I ricorrenti invocavano l'obbligo di valutare e menzionare le osservazioni del contribuente. La Corte ha interpretato la norma nel senso che non impone un obbligo generalizzato di specifica motivazione dell'Amministrazione circa le controdeduzioni presentate dopo accessi o verifiche, e che la mancata trascrizione delle osservazioni non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, salvo espressa previsione normativa di sanzione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata come criterio di impugnazione in cassazione per violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo sotto questo profilo ma ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'art. 12 Statuto del contribuente.
comma 2 (testo anteriore o applicabile ratione temporis) e richiamati commi successivi
Disciplina della estinzione delle società e della responsabilità dei soci e dei liquidatori per i debiti sociali dopo la cancellazione; la Corte l'ha usata per valutare la successione dei creditori e la capacità processuale della società cancellata.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4
Posticipa di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione per le cancellazioni richieste dal 13/12/2014 in poi. La Corte ha ritenuto che la norma attribuisca al liquidatore i poteri sostanziali e processuali necessari a difendere la società in ambito tributario per quel periodo, determinando la legittimazione del liquidatore e l'irregolarità dell'impugnazione proposta dagli ex soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Citato nel quadro delle discussioni sulla motivazione degli atti fiscali; la Corte ha osservato che la sanzione di nullità non può essere desunta da tale articolo ove non espressamente prevista.
Richiamato per l'effetto processuale dell'inosservanza dei requisiti di legittimazione: l'appello proposto da soggetti non legittimati è inammissibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme sul contributo unificato: la Corte constata l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti nei termini previsti.
Massime di principio
- Se la società è stata cancellata dal Registro delle imprese dopo il 13/12/2014, l'art. 28 D.Lgs. 175/2014 può posticipare di cinque anni gli effetti dell'estinzione ai soli fini fiscali, consentendo al liquidatore di esercitare la rappresentanza sostanziale e processuale nelle controversie tributarie; di converso, gli ex soci in genere non sono legittimati a proporre impugnazioni al posto della società.
- La cancellazione della società determina, di regola, l'estinzione della capacità di stare in giudizio; pertanto, se l'estinzione è intervenuta prima dell'impugnazione e non sussistono gli effetti speciali sopra richiamati, l'appello proposto da ex soci è inammissibile.
- La mera omissione, nell'avviso di accertamento, della menzione delle osservazioni presentate dal contribuente a seguito di accessi o verifiche non comporta automaticamente la nullità dell'atto: la nullità è prevista solo se la norma la sancisce espressamente o quando dalla motivazione emerga che le osservazioni non sono state affatto considerate.
- Lo Statuto del contribuente (art. 12) non impone un dovere generalizzato di motivazione specifica sulle controdeduzioni presentate dopo controlli; rilevare una violazione e dedurne la nullità dell'atto richiede verificare se la legge prevede tale sanzione o se l'istruttoria amministrativa è in concreto viziata.
- In casi analoghi verificare sempre le date chiave: data di notifica dell'atto impositivo, data di proposizione del ricorso di primo grado, data di cancellazione e data di presentazione della richiesta di cancellazione al Registro delle imprese, per determinare l'applicabilità dell'art. 28 D.Lgs. 175/2014 e la legittimazione processuale.
- Da un punto di vista pratico, prima di proporre impugnazioni in qualità di ex soci occorre accertarsi formalmente della propria legittimazione o, in alternativa, agire tramite il liquidatore ove sussista il regime di sospensione degli effetti dell'estinzione a fini tributari.
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