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Sentenza

Sentenza del 16/12/2022 n. 5982 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Cartelle pagamento - Proposizione ricorso introduttivo - Eccezione processuale - Irritualità notifiche - Agenzia Entrate-Riscossione - Costituzione giudizio - Documentazione probatoria - Ritualità notifiche - Soggetto contribuente - Ricorso motivi aggiunti - Omessa proposizione - Rileva - Memoria illustrativa - Avvenuta proposizione - Non rileva - Rigetto ricorso introduttivo - Soggetto contribuente - Proposizione ricorso appello - Eccezione gravame - Irritualità notifiche - Inammissibilità eccezione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso introduttivo è stato rigettato e, in appello, l'eccezione sulla irritualità delle notifiche è stata dichiarata inammissibile perché il contribuente non aveva proposto ricorso per motivi aggiunti per contrastare la documentazione prodotta dalla parte resistente. Di conseguenza ha avuto successo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto opposizione alle cartelle di pagamento contestando l'irritualità delle notifiche. In sede di costituzione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto documentazione comprovante la regolarità delle notifiche. Il contribuente non ha contestato formalmente tale produzione con un ricorso per motivi aggiunti, limitandosi a depositare una memoria illustrativa.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 546/92

    La norma è richiamata per i profili processuali relativi alla produzione e contestazione dei documenti; il giudice ha ritenuto che la contestazione della produzione documentale della parte resistente richieda la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti e non possa essere effettuata efficacemente mediante una mera memoria illustrativa.

  • Cass. sent. n. 18877/2020

    Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui la parte che intende impugnare la produzione documentale della controparte deve utilizzare gli strumenti processuali formali e tempestivi (es. motivi aggiunti), pena l'irrilevanza della contestazione tardiva o informale.

Massime di principio

  • Se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione produce documenti che attestano la regolarità della notifica, il contribuente deve contestare formalmente tale produzione mediante ricorso per motivi aggiunti; una memoria illustrativa non è sufficiente per mantenere l'eccezione processuale.
  • La mancata proposizione dei motivi aggiunti comporta il rischio di inammissibilità dell'eccezione di irritualità e, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione.
  • È preferibile allegare al ricorso introduttivo tutte le prove disponibili sulla irregolarità delle notifiche o, qualora emergano documenti della controparte in corso di causa, proporre tempestivamente motivi aggiunti per non perdere la possibilità di contestarli.
  • Prestare attenzione ai termini e alle forme previste dalla normativa e dalla prassi giurisprudenziale: le contestazioni documentali richiedono atti formali e tempestivi per essere efficaci.

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