Sentenza del 16/12/2022 n. 5974 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente - Intimazione pagamento - Proposizione ricorso introduttivo - Eccezione processuale - Cartelle sottese - Tardività notifica - Agenzia Entrate-Riscossione - Mancata costituzione giudizio - Giudice tributario - Accoglimento ricorso introduttivo - Agenzia Entrate-Riscossione - Notifica ricorso appello - Cartelle sottese - Relate notifica - Produzione documentale - Preesistenza giudizio appello - Giudice tributario - Ammissibilità produzione documentale - Rileva - Violazione doveri processuali - Lealtà probità - Sussiste - Cartelle sottese - Tempestività notifica - Sussiste - Accoglimento ricorso appello - Rileva - Compensazione spese giudizio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento deducendo la tardiva notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, chiedendo l'annullamento degli atti per mancata tempestiva notifica
La decisione
In primo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita e il giudice ha accolto il ricorso del contribuente per la tardività della notifica. In sede d'appello l'Agenzia ha depositato le relate di notifica dimostrando la tempestività della notifica delle cartelle; il giudice d'appello ha accolto il gravame (ribaltando la decisione di primo grado) e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, ritenendo sussistente una violazione dei doveri processuali di lealtà e probità da parte dell'Amministrazione per la mancata costituzione nel giudizio di primo grado
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Il Giudice tributario può valutare la condotta processuale delle parti e l'ammissibilità della produzione documentale; la norma è richiamata nella prospettiva che la mancata costituzione e la successiva produzione di prove possono incidere sulla valutazione delle spese e sull'applicazione di sanzioni processuali (lealtà/probità)
Cass. 8927/2018
Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui l'inerzia dell'Amministrazione in giudizio può comportare conseguenze sfavorevoli e che la produzione tardiva di documenti in appello è comunque valutabile dal giudice, con possibile compensazione delle spese
Massime di principio
- La mancata costituzione dell'Amministrazione finanziaria in primo grado può determinare l'accoglimento del ricorso, ma ciò non preclude che in appello la stessa Amministrazione, producendo documenti probatori (per es. relate di notifica), possa dimostrare la correttezza degli atti e ottenere il riformamento della sentenza.
- La produzione documentale in appello è ammessa e può essere decisiva, purché il giudice la ritenga rilevante e attendibile; tuttavia la condotta processuale dell'Amministrazione (mancata costituzione) può integrare una violazione dei doveri di lealtà e probità, giustificando misure come la compensazione delle spese.
- Il giudice tributario ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e della condotta processuale: anche se il contribuente ottiene una pronuncia favorevole in primo grado per mancata opposizione dell'Amministrazione, tale pronuncia è revocabile se emergono in appello prove contrarie.
- Per il contribuente che lamenta tardività di notifica è cruciale produrre tempestivamente le proprie prove documentali; per l'Amministrazione è invece importante costituirsi e contestare nel merito sin dal primo grado o, se produce documenti in appello, assumersi il rischio di contestazioni sulla correttezza della sua condotta processuale (possibile compensazione spese).
- In casi analoghi, la strategia difensiva deve considerare non solo il merito delle notifiche ma anche il comportamento processuale: la mancata partecipazione può avvantaggiare temporaneamente il privato, ma non impedisce all'Amministrazione di riformare la decisione dimostrando la tempestività delle notifiche in sede di impugnazione.
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