Sentenza del 16/12/2022 n. 942 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IVA - settori particolari - sala giochi e biliardi - atto di recupero -fondamento - provvedimento della Dogana con riferimento all'ISI - mancataconoscenza da parte del contribuente - allegazione - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dal recupero dell'IVA forfetaria ex art. 74 DPR 633/1972 per l'attività di "sala giochi e biliardi", operato dall'Agenzia sulla base di una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa all'imposta sugli intrattenimenti (ISI). L'Ufficio non allegò alla comunicazione di irregolarità il provvedimento/segretazione delle Dogane su cui fondava il recupero; tale documento era sconosciuto al contribuente e la sua omissione ha impedito il concreto esercizio del diritto di difesa e ha reso l'atto carente di motivazione ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 56 DPR 633/72. I fatti della mancata allegazione non sono stati contestati dall'Amministrazione, che si limitava ad affermare che la base imponibile era riportata nella comunicazione; il giudice ha ritenuto che ciò non supplisca all'assenza dell'atto doganale e che l'onere probatorio circa l'esistenza e la conoscenza dei presupposti dell'imposta incombe sull'Amministrazione.
La decisione
La CTR Liguria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il giudice ha ritenuto illegittimo l'atto di recupero per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa dovuta all'omessa allegazione del provvedimento delle Dogane. L'appello dell'Ufficio è stato rigettato; l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972
art. 74, comma 6; art. 56
Art. 74 disciplina la determinazione forfetaria della base imponibile per specifiche attività (usata per calcolare l'IVA forfetaria). L'art. 56 e le regole di motivazione richiamate impongono che l'atto amministrativo contenga gli elementi essenziali per il diritto di difesa; l'omissione del documento doganale significa carenza di motivazione.
D.P.R. n. 640/1972
Prevedono i criteri di determinazione forfetaria della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) e le modalità di recupero da parte dei monopoli; l'Ufficio ha richiamato tali norme per sostenere l'idoneità della comunicazione, ma il richiamo normativo non sostituisce la produzione del provvedimento che concretizza i valori base.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Impone l'obbligo di motivazione delle comunicazioni e atti emessi dall'Amministrazione e tutela il diritto di difesa del contribuente; l'omissione del documento essenziale viola tale disposizione.
D.Lgs. n. 546/1992
art. 7, comma 5-bis (come integrato dalla L. 130/2021)
Ribadisce e rafforza l'onere probatorio in capo all'Amministrazione: è l'ente impositore che deve provare in giudizio le violazioni contestate e la conoscenza dei presupposti impositivi.
Codice di procedura civile
Disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per liquidare le spese del grado in favore del contribuente, con parziale compensazione per caratteristiche del caso.
Corte Costituzionale
Riferimento ai principi applicabili in tema di liquidazione delle spese processuali e alla loro disciplina nel procedimento tributario.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione tributaria fonda un recupero su una segnalazione o provvedimento emesso da altra pubblica amministrazione (es. Dogane/Monopoli), il documento su cui si basa il recupero deve essere allegato o in ogni caso reso conoscibile nella comunicazione: la mancata allegazione può rendere l'atto carente di motivazione e violare il diritto di difesa.
- Il richiamo formale alla normativa di riferimento (articoli di legge) nella comunicazione non supplisce all'obbligo di fornire gli elementi fattuali e documentali essenziali; il contribuente deve poter conoscere la concreta base di calcolo della pretesa.
- L'onere di provare in giudizio l'esistenza dei presupposti impositivi e la loro conoscenza è a carico dell'Amministrazione; in assenza di prova documentale il recupero è destinato a essere annullato.
- La circostanza che il contribuente potesse teoricamente ricostruire i dati mancanti non sana l'invalidità formale dell'atto: è comunque necessaria la corretta motivazione e la produzione degli atti su cui si fonda la pretesa.
- In casi simili l'azione più efficace del contribuente è contestare tempestivamente la comunicazione/atto per difetto di motivazione e chiedere la produzione del documento esterno (es. provvedimento Dogane); se l'Amministrazione non lo allega o non lo prova, l'atto rischia l'annullamento in sede giurisdizionale.
- La pronuncia di un primo grado non impugnata quanto a specifici profili diventa efficace (passa in giudicato) e può ostacolare motivazioni di appello che non siano contenute nell'atto di impugnazione; la strategia difensiva deve quindi considerare gli aspetti decisionali già consolidati.
- Per l'Amministrazione è consigliabile, prima dell'emissione di un atto di recupero, garantire il contraddittorio e allegare o descrivere in modo completo i documenti esterni (provvedimenti di altri enti) per evitare l'annullamento per carenza di motivazione.
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