Sentenza del 16/12/2022 n. 5036 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La societa' ha impugnato il diniego espresso del Comune ad una istanza di rimborso IMU per gli anni 2015-2016 (importo richiesto Euro 594,00) sostenendo che l'immobile era un bene merce acquistato il 24.09.2015 e contabilizzato in bilancio come rimanenza destinata alla vendita. Il Comune ha rigettato l'istanza ritenendo che le unita' immobiliari non siano considerate bene merce e richiamando una sentenza della CTP relativa ad altri immobili e ad anni anteriori. La contribuente ha anche lamentato omissione di risposta all'istanza di annullamento in autotutela e carenza di motivazione del diniego. In primo grado la CTP ha rigettato il ricorso ritenendo non provati i presupposti per l'esclusione IMU (richiamando art.2 D.L.102/2013 e risoluzione MEF n.11/DF) e contestando la qualifica di impresa costruttrice alla ricorrente.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello ritenendo viziata la sentenza di primo grado per mancata pronuncia sulla carenza di motivazione e per l'errore dell'Ufficio nell'individuare l'immobile (richiamo a precedente non pertinente). Ha ritenuto che il Comune non abbia fornito una motivazione adeguata e che la contribuente abbia prodotto elementi (bilanci, libro inventari, Unico, assenza di locazioni) idonei a provare l'iscrizione dell'immobile come bene merce destinato alla vendita e la conseguente inidoneita' a generare reddito fondiario. Sulla base di cio' l'appello e' stato accolto e la sentenza di primo grado e' stata riformata. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.L. n.102/2013, art.2, commi 1 e 2
Prevede l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati; richiede il riconoscimento dei presupposti soggettivi (impresa costruttrice) e oggettivi (natura di bene merce destinato alla vendita, non locato).
Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11/DF del 11.12.2013
Fornisce chiarimenti interpretativi in merito all'ambito di applicazione dell'esenzione IMU prevista dal D.L. 102/2013 e ai criteri per riconoscere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
CTP Brescia, sentenza n.179/2018
CTP Brescia, Sez.1, sent. n.179/2018, depositata 27.03.2018
Sentenza richiamata dal Comune per motivare il diniego; la Corte ha rilevato che quel precedente riguardava altri immobili e anni e che il richiamo a tale sentenza non era pertinente al caso di specie, costituendo elemento di carenza di motivazione dell'atto amministrativo.
Massime di principio
- Il diniego comunale in autotutela deve essere motivato in relazione ai fatti e all'immobile oggetto dell'istanza: il richiamo a precedenti non pertinenti o l'errore nell'individuazione dell'oggetto configurano vizio di motivazione e possono rendere illegittimo il diniego.
- Per ottenere l'esenzione IMU come bene merce il contribuente deve dimostrare elementi oggettivi (iscrizione in bilancio come rimanenza/merce, destinazione alla vendita, assenza di contratti di locazione, documentazione fiscale) e, se rilevante, requisiti soggettivi (qualificazione come impresa costruttrice o svolgimento di attivita' conforme).
- L'assenza di lavori di ristrutturazione non esclude automaticamente la qualifica di bene merce se l'immobile e' contabilizzato come rimanenza e destinato alla vendita; la valutazione e' complessiva e basata su documentazione contabile e fiscale.
- L'onere della prova sul possesso dei requisiti e' del contribuente, ma l'amministrazione non puo' negare il diritto con motivazioni generiche o errate; la mancanza di motivazione o l'errore di fatto nell'atto amministrativo e' rilevabile dal giudice e puo' determinare l'annullamento del diniego.
- In contenziosi complessi e con profili seriamente controversi il giudice puo' compensare le spese processuali; in caso di accoglimento dell'appello la pronuncia puo' portare al riconoscimento del diritto al rimborso richiesto.
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