Cassazione Civile, Ordinanza n. 16751/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui, mediante applicazione degli studi di settore, veniva contestato a una società operante nel settore radiofonico un maggior reddito d'impresa non dichiarato, con conseguente maggiore IRES e sanzioni. In primo grado e in appello le contribuenti avevano dedotto, in sintesi, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'insussistenza dei presupposti sostanziali dell'accertamento standardizzato, in particolare l'assenza di una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e risultanze degli studi di settore e la presenza di specifiche circostanze giustificative dello scostamento. In cassazione le società hanno articolato tre motivi: primo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo alla violazione del contraddittorio effettivo e alle specifiche osservazioni svolte in sede amministrativa; secondo, violazione dell'art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998 per avere la CTR ritenuto sufficiente il contraddittorio senza pretendere una motivazione dell'atto sulle ragioni del rigetto delle giustificazioni del contribuente; terzo, nullità della sentenza per motivazione apparente/per relationem, per mancato esame in appello sia della questione della gravità dello scostamento pari al 13%, sia delle circostanze addotte a giustificazione delle incongruenze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo, e accolto solo parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla censura relativa alla mancata motivazione sulla gravità dello scostamento richiesto per legittimare l'accertamento standardizzato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto invece che la CTR avesse sufficientemente motivato, per relationem e in combinazione con la sentenza di primo grado, sulla non significatività delle giustificazioni economiche addotte dalla contribuente e sull'irrilevanza del lamentato vizio endoprocedimentale, poiché le stesse difese erano state esaminate e disattese nel merito.
Norme richiamate
Richiamato solo per indicare il regime di fiscalità di gruppo applicato alle società contribuenti.
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
Norma richiamata quale base dell'accertamento mediante studi di settore.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
La Corte ribadisce che, ai fini dell'avvio dell'accertamento standardizzato, occorre una grave incongruenza tra reddito dichiarato e parametri, da verificarsi in concreto.
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146 del 1998
Prevede l'invito del contribuente a comparire prima della notifica dell'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore; nel caso concreto il contraddittorio era stato instaurato e il relativo vizio formale è stato ritenuto irrilevante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per i vizi processuali di omessa pronuncia e motivazione apparente.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporti il rigetto implicito della questione dedotta.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di motivazione della decisione, anche per relationem.
Richiamato per il deposito della memoria illustrativa in cassazione.
Richiamato come modalità di convocazione del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata, pur senza espressa statuizione, comporta necessariamente il rigetto implicito della specifica doglianza proposta in appello.
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché emerga un'autonoma valutazione critica, anche sintetica, dei motivi di gravame e sia possibile ricostruire un percorso argomentativo coerente dalla lettura coordinata delle due decisioni.
- Nel giudizio avente ad oggetto un accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore, l'Amministrazione e il giudice di merito devono dare conto in concreto della valutazione delle circostanze giustificative addotte dal contribuente; non basta il mero richiamo astratto ai parametri o ai precedenti di legittimità.
- Ai fini della legittimità dell'avvio dell'accertamento fondato sugli studi di settore, deve essere verificata in concreto la sussistenza di una grave incongruenza tra il reddito dichiarato e gli standard prescelti, non essendo sufficiente il richiamo formale al principio di diritto.
- Il vizio endoprocedimentale relativo alla motivazione dell'atto sulle osservazioni del contribuente non produce utilità difensiva quando le medesime giustificazioni siano state comunque esaminate e disattese nel successivo giudizio di merito.
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