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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16751/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui, mediante applicazione degli studi di settore, veniva contestato a una società operante nel settore radiofonico un maggior reddito d'impresa non dichiarato, con conseguente maggiore IRES e sanzioni. In primo grado e in appello le contribuenti avevano dedotto, in sintesi, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'insussistenza dei presupposti sostanziali dell'accertamento standardizzato, in particolare l'assenza di una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e risultanze degli studi di settore e la presenza di specifiche circostanze giustificative dello scostamento. In cassazione le società hanno articolato tre motivi: primo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo alla violazione del contraddittorio effettivo e alle specifiche osservazioni svolte in sede amministrativa; secondo, violazione dell'art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998 per avere la CTR ritenuto sufficiente il contraddittorio senza pretendere una motivazione dell'atto sulle ragioni del rigetto delle giustificazioni del contribuente; terzo, nullità della sentenza per motivazione apparente/per relationem, per mancato esame in appello sia della questione della gravità dello scostamento pari al 13%, sia delle circostanze addotte a giustificazione delle incongruenze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo, e accolto solo parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla censura relativa alla mancata motivazione sulla gravità dello scostamento richiesto per legittimare l'accertamento standardizzato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto invece che la CTR avesse sufficientemente motivato, per relationem e in combinazione con la sentenza di primo grado, sulla non significatività delle giustificazioni economiche addotte dalla contribuente e sull'irrilevanza del lamentato vizio endoprocedimentale, poiché le stesse difese erano state esaminate e disattese nel merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata, pur senza espressa statuizione, comporta necessariamente il rigetto implicito della specifica doglianza proposta in appello.
  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché emerga un'autonoma valutazione critica, anche sintetica, dei motivi di gravame e sia possibile ricostruire un percorso argomentativo coerente dalla lettura coordinata delle due decisioni.
  • Nel giudizio avente ad oggetto un accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore, l'Amministrazione e il giudice di merito devono dare conto in concreto della valutazione delle circostanze giustificative addotte dal contribuente; non basta il mero richiamo astratto ai parametri o ai precedenti di legittimità.
  • Ai fini della legittimità dell'avvio dell'accertamento fondato sugli studi di settore, deve essere verificata in concreto la sussistenza di una grave incongruenza tra il reddito dichiarato e gli standard prescelti, non essendo sufficiente il richiamo formale al principio di diritto.
  • Il vizio endoprocedimentale relativo alla motivazione dell'atto sulle osservazioni del contribuente non produce utilità difensiva quando le medesime giustificazioni siano state comunque esaminate e disattese nel successivo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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