Cassazione Civile, Ordinanza n. 04420/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per il triennio 1990-1992, proposta dalla contribuente ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. Nel giudizio di merito la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, rilevando da un lato la cessazione della materia del contendere perché l'Ufficio aveva riconosciuto il diritto al rimborso, dall'altro l'inammissibilità e tardività della richiesta dell'Ufficio di applicare lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, formulata con memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 e non con motivi aggiunti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, sostenendo che la novella, relativa ai limiti quantitativi e alle percentuali di pagamento in presenza di risorse insufficienti, dovesse applicarsi ai giudizi pendenti e incidere sul diritto azionato; (2) violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, censurando la declaratoria di inammissibilità della domanda di applicazione della disciplina sopravvenuta e la qualificazione della questione come estranea al thema decidendum, perché attinente alla sola fase esecutiva del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in mancanza di disposizioni transitorie, la legge sopravvenuta che introduce limiti quantitativi al procedimento di rimborso non incide sui giudizi in corso, poiché non modifica il titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel processo, ma solo la sua esecuzione; le questioni sulle risorse stanziate e sui provvedimenti liquidatori appartengono alla fase esecutiva o di ottemperanza. Nel caso concreto, poiché il diritto al rimborso era già stato riconosciuto dall'Ufficio, la CTR aveva correttamente escluso la rilevanza dello ius superveniens nel giudizio di cognizione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, a prescindere dall'irritualità della proposizione con memoria anziché con motivi aggiunti, la domanda mirava a introdurre nel giudizio di cognizione un diverso procedimento amministrativo di rimborso, mentre la disciplina invocata riguarda modalità esecutive non deducibili nel processo di cognizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità in favore della contribuente; la Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
norma posta a fondamento del diritto al rimborso del 90% delle somme IRPEF versate per il triennio 1990-1992.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
disposizione richiamata come disciplina del rimborso, nella versione modificata dalla normativa successiva.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017, convertito in l. n. 123/2017
norma sopravvenuta che introduce limiti quantitativi e percentuali di pagamento in relazione alle risorse stanziate; la Corte ne esclude l'incidenza sul giudizio di cognizione già pendente, riservandone gli effetti alla fase esecutiva.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per contestare la forma della domanda dell'Ufficio, proposta con memoria anziché con motivi aggiunti.
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
menzionato dalla CTR come riferimento per ritenere inammissibile la domanda dell'Ufficio proposta in modo irrituale.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso come norma pertinente al giudizio di appello, in contrapposizione al richiamo operato dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione e falsa applicazione di legge sul primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione processuale sul secondo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- In assenza di una disciplina transitoria espressa, una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi o percentuali al pagamento di rimborsi già riconosciuti non incide sul titolo sostanziale del diritto, ma soltanto sulle modalità di esecuzione; pertanto non è applicabile per modificare l'esito del giudizio di cognizione pendente.
- Quando il diritto al rimborso sia già stato accertato o riconosciuto, le questioni relative alla capienza delle risorse stanziate e ai conseguenti limiti di liquidazione appartengono alla fase esecutiva o di ottemperanza e non al processo di cognizione.
- Nel giudizio tributario non possono trovare ingresso, tramite memorie o comunque nel processo di cognizione, domande volte a introdurre un diverso procedimento amministrativo di rimborso fondato su norme sopravvenute che regolano solo le modalità esecutive.
- La qualificazione della domanda e del momento processuale in cui essa è proposta è decisiva: una domanda inerente alla fase esecutiva non può essere fatta valere per incidere sul merito della pretesa già accertata.
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