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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31363/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di somme in forza di una sentenza. La parte destinataria del precetto propose opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo la nullità del contratto di cessione del credito posto a fondamento dell'intimazione. In seguito, con memoria depositata nel giudizio di primo grado ex art. 183 c.p.c., aggiunse ulteriori contestazioni sulla cedibilità di alcune singole poste incluse nel precetto, specificamente le spese processuali e gli esborsi per consulenza tecnica d'ufficio. I giudici di merito respinsero l'opposizione ritenendo che tali nuove deduzioni integrassero una mutatio libelli inammissibile. Nel ricorso per cassazione, la parte opponente censurò la sentenza d'appello per avere qualificato come domanda nuova, e non come mera emendatio libelli, le difese introdotte con la memoria ex art. 183 c.p.c., sostenendo quindi l'erroneità della declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile per tardività il controricorso, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., essendo l'opposizione all'esecuzione esclusa dalla sospensione feriale dei termini. Nel merito, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: ha ribadito che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è un giudizio a natura eterodeterminata, il cui oggetto resta vincolato ai motivi dedotti nell'atto introduttivo. Ne consegue che non possono essere introdotte con memorie successive nuove ragioni di insussistenza del diritto di procedere in executivis, perché ciò comporta un mutamento del thema decidendum e integra domanda nuova inammissibile. Il ricorso è stato quindi rigettato. Quanto alle conseguenze economiche, la Corte non ha provveduto sulle spese del grado per la tardività del controricorso, ha escluso la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    L'opposizione preventiva all'esecuzione delimita il thema decidendum ai motivi dedotti con l'atto introduttivo.

  • art. 183 c.p.c.

    Le memorie della fase di trattazione non possono introdurre nuovi motivi di opposizione che mutino la causa petendi del giudizio ex art. 615 c.p.c.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile; la tardività comporta anche l'inammissibilità della memoria depositata dalla parte tardivamente costituita.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Concorre, insieme alla legge n. 742 del 1969, a escludere la sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione.

  • artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    Le opposizioni all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini, e tale regola vale per l'intero processo oppositivo e per le impugnazioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto anche carente di specifico inquadramento nei vizi di legittimità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Non può essere applicato in mancanza di provvedimento sulle spese del grado.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata applicata la condanna alla Cassa delle ammende per la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione agevolata e il relativo meccanismo processuale rilevano ai fini della decisione e della condanna ex art. 96, quarto comma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la decisione in camera di consiglio dopo l'istanza di pronuncia della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Rende applicabile la disciplina dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. anche ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023.

Massime di principio

  • L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha natura di giudizio a causa petendi vincolata: i motivi di opposizione vanno tutti e solo dedotti nell'atto introduttivo, che delimita in modo definitivo il thema decidendum.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione non è consentito introdurre con memorie successive nuove contestazioni del diritto di procedere in executivis: tali deduzioni costituiscono domanda nuova, anche se potrebbero astrattamente essere rilevabili d'ufficio.
  • La regola dell'esclusione della sospensione feriale dei termini per le opposizioni all'esecuzione opera per l'intero processo oppositivo, incluse le impugnazioni, con conseguente rilevabilità officiosa della tardività del ricorso.
  • La tardiva costituzione del controricorrente preclude la presa in considerazione della memoria depositata oltre i termini di rito.
  • Quando la decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata, può trovare applicazione la condanna alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
  • L'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione richiede un chiaro aggancio ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c. e una critica specifica della ratio decidendi impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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