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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01028/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione, per l'anno 2009, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e indebitamente detratti ai fini Iva, perché reputati non documentati e non inerenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo deducibile la spesa di euro 230.000 indicata nella fattura n. 105/2009 relativa al ripristino di silos e vasche, qualificandola come risarcimento danni da inadempimento contrattuale; la CTR aveva inoltre ritenuto sufficiente, a supporto dell'operazione, la fattura regolare e una lettera raccomandata di contestazione danni del 27 settembre 2008. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere deducibile il costo sulla sola base del documento contabile e della raccomandata, senza considerare che, ai fini della deducibilità, incombe sul contribuente la prova dell'esistenza, dell'inerenza e della coerenza economica del costo, nonché l'ulteriore documentazione idonea a giustificare la ragione economica della spesa; in particolare, l'Ufficio contestava anche la differenza tra l'importo della fattura e il totale di altre fatture prodotte in contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, in presenza di fattura regolare, opera la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, sicché spetta all'Amministrazione provare l'indeducibilità del costo per difetto di inerenza; ha inoltre richiamato i principi secondo cui la fattura irregolare fa venir meno tale presunzione, mentre, ai fini IVA, il contribuente deve comunque dimostrare il possesso delle condizioni per la detrazione anche mediante elementi integrativi. Quanto all'inerenza, la Corte ha confermato che essa va valutata in senso qualitativo, come compatibilità e correlazione con l'attività imprenditoriale, e non in base alla sola natura del fatto che ha generato la perdita patrimoniale, sia esso illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale. Applicando tali principi, ha ritenuto corretto l'accertamento di merito della CTR sulla congruità e comprovazione della spesa per il ripristino dei silos e delle vasche, considerata parte dell'attività d'impresa della società. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della controparte intimata, e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede l'inerenza; il motivo di ricorso è stato respinto perché la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'inerenza e sulla prova del costo.

  • art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    La fattura, se regolare nei requisiti di forma e contenuto, conserva valore probatorio e può fondare la deduzione del costo e la detrazione IVA, salvo prova contraria dell'Amministrazione.

  • art. 226 della Direttiva 2006/112/CE

    Le indicazioni sulla natura, entità e data della prestazione sono richieste per consentire il controllo fiscale e della detrazione IVA.

  • art. 219 della Direttiva 2006/112/CE

    Sono assimilati alla fattura anche i documenti o messaggi che modificano e richiamano specificamente e inequivocabilmente la fattura iniziale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato proposto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato solo nel ragionamento sull'irrilevanza, ai fini dell'inerenza, della natura illecita o lecita del fatto generatore della perdita patrimoniale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato solo nel ragionamento sull'irrilevanza, ai fini dell'inerenza, della natura contrattuale o extracontrattuale dell'evento generatore del costo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Richiamato quale fonte della disciplina IVA e dei requisiti formali delle fatture.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In presenza di una fattura regolare e conforme ai requisiti formali, opera una presunzione di veridicità di quanto documentato; l'Amministrazione che contesti la deducibilità del costo deve fornire la prova contraria, in particolare dell'indeducibilità per difetto di inerenza.
  • L'inerenza dei costi, ai fini delle imposte dirette, va apprezzata in termini qualitativi come correlazione e compatibilità con l'attività imprenditoriale, non come stretta correlazione numerica ai ricavi.
  • Ai fini della detrazione IVA il contribuente deve provare le condizioni di spettanza del diritto, potendo essere tenuto a fornire anche elementi integrativi rispetto alla sola fattura quando ciò sia necessario per il controllo fiscale.
  • La natura giuridica dell'evento che genera il costo o la perdita patrimoniale è di regola irrilevante ai fini dell'inerenza: rileva che la spesa sia riferibile all'ambito aziendale e funzionale all'esercizio dell'impresa.
  • Il giudizio di congruità e di sufficiente documentazione del costo, quando fondato su accertamenti di fatto e su valutazione delle prove, è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • Quando la parte intimata non si costituisce nel giudizio di cassazione, può disporsi la non liquidazione delle spese; inoltre, per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato non opera il raddoppio di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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