Cassazione Civile, Ordinanza n. 22724/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione affinché verifichi, alla luce del contratto di cessione e dei principi enunciati, se la controversia rientri o meno tra quelle trasferite al cessionario. Spese del giudizio di legittimità rimesse al giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Gli eredi di un correntista avevano convenuto in giudizio la banca originaria per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da operazioni distrattive compiute dalla responsabile di filiale in un lungo arco temporale. Dopo una prima fase di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la causa era stata riassunta nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa e dell'istituto che aveva acquisito il ramo d'azienda. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto valida la riassunzione anche se i fascicoli dei precedenti gradi erano stati depositati in cartaceo, e aveva affermato che il cessionario fosse successore a titolo particolare nel diritto controverso, condannandolo al pagamento delle somme già liquidate a carico della banca originaria. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha censurato la ritenuta ammissibilità della riassunzione per il deposito cartaceo dei fascicoli, invocando le norme sul processo telematico; con il secondo ha contestato la declaratoria di successione nel contenzioso, sostenendo che il subentro non derivi dalla sola pendenza della lite ma dalla sua espressa inclusione nel contratto di cessione; con il terzo ha dedotto un'errata interpretazione del contratto di cessione, lamentando che fossero stati trasferiti rapporti non più funzionali all'impresa bancaria, poiché già estinti. La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la riassunzione del giudizio di rinvio può essere depositata anche in forma cartacea e che, conseguentemente, è ammesso anche il deposito cartaceo dei fascicoli dei gradi precedenti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, per le controversie relative a rapporti bancari già estinti alla data della cessione, non vi è subentro automatico del cessionario solo per effetto della pendenza della lite, dovendosi verificare se il rapporto rientri nel perimetro contrattuale dei rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria; i contenziosi relativi a rapporti esauriti restano esclusi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il deposito telematico è obbligatorio solo per gli atti processuali espressamente indicati dal comma 1; per gli altri atti e documenti è sempre ammesso il deposito telematico, e nelle fasi di quiescenza o riassunzione il deposito cartaceo non è precluso.
art. 221, comma 3, d.l. n. 34/2020
Richiamato dal ricorrente come norma sul processo telematico; la Corte lo considera nel quadro della disciplina del deposito degli atti, senza ritenerne violata l'applicazione nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in tema di deposito telematico; non impedisce, nel caso di riassunzione del giudizio di rinvio, il deposito cartaceo degli atti e dei fascicoli.
artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017
La Corte afferma che la disciplina della cessione dei rapporti bancari va letta insieme al contratto di cessione, il quale definisce il perimetro delle posizioni trasferite e dei contenziosi inclusi o esclusi.
Il subentro del cessionario nella posizione processuale dipende dal perimetro effettivo della cessione; non basta la mera pendenza della lite se il rapporto è estinto ed escluso dal contratto.
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1365 c.c.
Le clausole del contratto di cessione devono essere interpretate secondo i canoni letterale e sistematico, valorizzando la previsione che limita il trasferimento ai rapporti inerenti e funzionali all'impresa bancaria.
art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 99/2017
La Corte lo legge in coordinamento con il contratto di cessione: la cessione dei contenziosi non opera automaticamente per il solo fatto della pendenza della lite, ma secondo il contenuto negoziale.
art. 3, comma 2, d.l. n. 99/2017
Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi e determinano concretamente cosa rientra nel trasferimento.
art. 3.1.2 lett. b) del contratto di cessione
Per l'inclusione delle passività nell'insieme aggregato ceduto è necessario che derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria; la sola pendenza della lite non basta.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione può essere depositato anche in forma cartacea quando la fase non costituisce un mero atto endoprocessuale nel medesimo ufficio giudiziario ma una nuova fase rescissoria del processo; di conseguenza, anche il deposito cartaceo dei fascicoli dei precedenti gradi non determina di per sé l'inammissibilità, se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
- In tema di cessione di rapporti bancari nell'ambito di procedure di crisi dell'ente cedente, il subentro del cessionario nelle liti pendenti non discende automaticamente dalla sola pendenza del contenzioso alla data della cessione, ma richiede che il rapporto oggetto di causa sia effettivamente incluso nel perimetro dei rapporti trasferiti dal contratto di cessione.
- Ai fini dell'inclusione del contenzioso nella cessione, il criterio decisivo è la riconducibilità del rapporto a posizioni inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria della cessionaria; restano esclusi i contenziosi relativi a rapporti già esauriti o estinti alla data della cessione.
- Quando il contratto di cessione richiama in modo specifico la categoria dei rapporti trasferiti, l'interpretazione deve avvenire secondo i canoni letterale e sistematico, senza sovrapporre alla volontà negoziale un automatismo fondato sulla mera pendenza della lite.
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