Sentenza del 30/12/2021 n. 41941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato due avvisi di accertamento IVA (anni 2001 e 2002) per operazioni inesistenti nell'ambito di frodi carosello. Ha dedotto sei motivi: nullità delle notifiche e degli atti per mancata firma e pagine mancanti; illegittima utilizzabilità dei processi verbali di constatazione in secondo grado; mancata allegazione e mancata conoscenza degli atti di verifica della Guardia di Finanza e negato accesso agli atti (violazione del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione ex art.56 DPR 633/1972); carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione degli avvisi di accertamento; violazione dei principi IVA di neutralità e rischio di doppia imposizione; mancata consegna del processo verbale e impedimento all'adesione all'accertamento con conseguente riduzione delle sanzioni (rilevando anche profili della L. n. 212/2000 art.12, comma 7 e disciplina del contatto endoprocedimentale). Inoltre veniva censurata la tardività delle conclusioni del Procuratore Generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la tardività delle conclusioni del Procuratore Generale costituisce nullità relativa sanata per acquiescenza delle parti. Quanto ai sei motivi: la CTR, pur non pronunciando espressamente sulle eccezioni preliminari (nullità notifiche e firme), aveva deciso sul merito accogliendo l'appello dell'Agenzia, implicando il rigetto delle eccezioni; il ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concreto derivante dalle presunte irregolarità di notifica o dalla mancata firma e quindi non ha soddisfatto l'onere di allegare il danno concreto richiesto per far valere la nullità processuale; le doglianze relative all'accesso agli atti e al contraddittorio non sono risultate autosufficienti perché la contribuente non ha dimostrato di aver richiesto formalmente l'accesso né ha provato che, in mancanza del contraddittorio, il procedimento si sarebbe concluso diversamente (mancata "prova di resistenza"); la giurisprudenza comunitaria è stata richiamata ma la Corte ha distinto il caso Glencore (diverso per portata dei diritti di difesa) e ha ricordato che la violazione del contraddittorio determina annullamento dell'atto solo se, senza quella violazione, il risultato sarebbe potuto essere diverso; in materia di accertamento "a tavolino" non esiste obbligo generalizzato di redigere p.v.c. prima della notifica e l'Amministrazione non è obbligata ad accogliere richieste di adesione per ridurre le sanzioni; la contestazione di una presunta duplice imposizione IVA non è stata provata e non era rilevante per la posizione della contribuente; infine, non avendo l'Agenzia costituito in Cassazione, non sono state adottate pronunce sulle spese. La Corte ha dichiarato inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Fissa il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale (quindicesimo giorno antecedente l'udienza); la tardività costituisce nullità relativa rilevabile se eccepita dalle parti, ma può essere sanata per acquiescenza.
Richiamata in relazione al contraddittorio e alla motivazione: impone obblighi di trasparenza e di esposizione degli elementi posti a fondamento dell'atto, ma la sua violazione produce effetti invalidanti solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza (pregiudizio concreto).
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Rilevato ma ritenuto non applicabile al caso di accertamento 'a tavolino'; la Corte afferma che i relativi termini/effetti non trovano applicazione automatica nell'ipotesi concreta.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 56, 19 e 21
Art.56 richiede motivazione e indicazione degli elementi di fatto e di diritto presi a fondamento dell'accertamento; la Corte richiama l'obbligo di rendere disponibili gli elementi su cui si fonda l'atto ma precisa che la violazione rileva solo se il contribuente prova che l'irregolarità avrebbe potuto modificare l'esito (prova di resistenza). Art.19-21 richiamati in relazione a detraibilità/neutralità IVA e presunta duplicazione, ma la duplicazione non è stata dimostrata.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42, 148, 160
Norme relative alle notifiche, forma degli atti e firma; la Corte rileva che eventuali vizi di notifica o mancanza di firma costituiscono profili da valutare in concreto e che la nullità processuale richiede prova del pregiudizio subito.
L. n. 4 del 1929, art. 24
Richiamata in relazione alla disciplina delle sanzioni e delle procedure di formazione dell'accertamento; non ha condotto all'annullamento dato il mancato fondamento fattuale al riguardo.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis
Richiamato in relazione alle procedure di contenzioso e conciliazione; la Corte afferma che non sussiste obbligo per l'Amministrazione di accogliere richieste di adesione o di produrre p.v.c. prima della notifica in caso di accertamento a tavolino.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per tale versamento.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)
Base normativa dei motivi invocati (omessa/elusa motivazione, violazione di norme processuali); la Corte applica i principi sull'onere di allegazione del pregiudizio e sull'inammissibilità se mancante di capacità lesiva concreta.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-349/07 Sopropè; C-430/19 SC C.F.; C-189/18 Glencore)
Principi UE richiamati: obbligo di contraddittorio e di accesso ai documenti in materia IVA; tuttavia la Corte distingue i casi (Glencore differente per negazione del diritto di difesa) e applica il criterio della prova di resistenza: la violazione porta all'annullamento solo se avrebbe potuto determinare un risultato diverso.
Massime di principio
- La mera irregolarità formale (pagine mancanti, firma assente, ritardo nelle conclusioni del PG) non determina automaticamente l'annullamento: il ricorrente deve dimostrare il pregiudizio concreto subito per ottenere la tutela.
- In materia IVA e in presenza di atti fondati su indagini di terzi, la mancata comunicazione o l'accesso negato ai documenti non invalida l'accertamento se il contribuente non prova che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso (prova di resistenza).
- La giurisprudenza comunitaria impone l'obbligo di contraddittorio e di accesso nei procedimenti IVA, ma la sua violazione è sanabile solo quando il contribuente dimostra concretamente l'utilità difensiva che ne sarebbe derivata.
- Negli accertamenti 'a tavolino' non sussiste un obbligo generale per l'Amministrazione di redigere un processo verbale prima della notifica né l'obbligo di accogliere eventuali richieste di adesione volte a ridurre le sanzioni.
- Le censure sulla presunta duplicazione dell'IVA richiedono prova che l'imposta sia stata effettivamente pagata due volte per lo stesso fatto imponibile; questioni riguardanti terzi non valgono automaticamente a favore del contribuente se non provate e danneggianti la sua posizione.
- Le eccezioni procedurali devono essere tempestivamente e formalmente dedotte nella fase amministrativa (ad es. richieste scritte di accesso agli atti) e documentate in giudizio per avere rilievo in sede di cassazione.
- Quando si contesta la motivazione di un avviso, occorre dimostrare con precisione quali elementi mancavano o erano contraddittori e come questo avrebbe inciso sul risultato; critiche generiche o non autosufficienti sono inefficaci.
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