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Sentenza

Sentenza del 30/12/2021 n. 1629 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Sanzioni amministrative - Dichiarazione infedele - Indebita detrazione d'imposta - Società di capitali - Atto di irrogazione emesso a carico dell'amministratore di fatto - Illegittimo - Responsabilità esclusiva della persona giuridica - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni amministrative per dichiarazione infedele e indebita detrazione d'imposta notificato all'amministratore di fatto; la questione centrale era se le sanzioni potessero essere imputate direttamente all'amministratore, anche se la società risultava artificiosa o gestita di fatto, e se si potesse ricorrere all'art. 9 del D.lgs. 472/97 (concorso di persone) per estendere la responsabilità

La decisione

il giudice ha ritenuto illegittimo l'atto rivolto all'amministratore di fatto e ha affermato che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario della società restano a carico esclusivo della persona giuridica; non può trovare applicazione l'art. 9 del D.lgs. 472/97 per trasferire o concorrere la responsabilità sull'amministratore in luogo della società, neppure quando la società sia una costruzione artificiosa o abbia un amministratore di fatto

Norme richiamate

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 9

    l'art. 9 (disciplinante il concorso di persone nella commissione di violazioni sanzionate amministrativamente) non può essere utilizzato per imputare all'amministratore di fatto le sanzioni inerenti al rapporto tributario proprio della persona giuridica; la responsabilità amministrativa per violazioni fiscali della società resta esclusivamente della persona giuridica

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie inerenti a società o enti con personalità giuridica sono, in linea di principio, a carico della persona giuridica e non possono essere traslate automaticamente su amministratori di fatto o di diritto.
  • L'art. 9 del D.lgs. 472/97 (concorso di persone) non costituisce titolo generale per imputare le sanzioni personali agli amministratori quando la violazione riguarda il rapporto tributario dell'ente; va dimostrata una responsabilità personale autonoma e normativa specifica che legittimi la sanzione personale.
  • La circostanza che la società sia una 'costruzione artificiosa' o sia gestita da un amministratore di fatto non vale di per sé a far sorgere la responsabilità amministrativa personale: occorre un fondamento normativo o probatorio che colleghi direttamente l'illecito all'individuo.
  • Se l'Amministrazione intende perseguire un amministratore personalmente, deve fondare l'azione su elementi giuridici che dimostrino un'autonoma posizione di obbligazione o un comportamento personale sanzionabile, diverso dalla mera qualità di amministratore di fatto.
  • In caso di notifiche di sanzioni a soggetti diversi dalla persona giuridica, il destinatario ha buone possibilità di ottenere l'annullamento se prova che l'atto non indica un titolo normativo che legittimi la sanzione nei suoi confronti; pertanto è consigliabile proporre ricorso e contestare la pretesa sia sul piano sostanziale sia procedurale.

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