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Sentenza

Sentenza del 30/12/2021 n. 1031 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Tributi erariali indiretti - imposta di registro - liquidazione dell'imposta - revoca della donazione - imposta proporzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza di revoca della donazione: la ricorrente contestava che la sentenza fosse assoggettata all'imposta proporzionale (traslativa) e non all'imposta fissa, sostenendo che la sentenza avrebbe avuto carattere meramente dichiarativo di un diritto di credito e non un effetto traslativo; inoltre contestava carenze motivazionali dell'avviso di liquidazione e l'assenza di allegazione della sentenza e dei criteri di determinazione della base imponibile.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Tribunale/Commissione ha confermato che la sentenza di revoca della donazione ha carattere costitutivo e produce un effetto traslativo inverso rispetto alla donazione, pertanto il trasferimento conseguente è soggetto all'imposta proporzionale e non all'imposta fissa. Quanto agli aspetti formali, è stato ritenuto che la ricorrente, quale parte nella sentenza, non poteva lamentare la mancata allegazione della stessa e che l'avviso di liquidazione conteneva sufficiente indicazione dei valori imponibili; i dati sul valore dell'immobile erano noti alla contribuente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico imposta di registro)

    art. 8 Allegato, Parte I; art. 54; artt. 43, 51, 52

    La normativa sul registro distingue categorie di atti soggetti a imposta fissa o proporzionale; le disposizioni dell'allegato sono interpretate alla luce della natura dell'atto soggetto a registrazione: la revoca della donazione, avendo effetto traslativo, rientra nelle fattispecie assoggettabili a imposta proporzionale.

  • Codice Civile

    art. 800 e ss.; art. 801; art. 807, art. 808, art. 792, art. 791, art. 1458, art. 1445

    La revocazione della donazione (art. 800 ss.) è un rimedio di carattere eccezionale che determina una statuizione giudiziale costitutiva con effetto traslativo inverso rispetto alla donazione; non è assimilabile alla nullità o annullamento (art. 1445) né alla risoluzione contrattuale (art. 1458) che hanno diverso regime di efficacia retroattiva e conseguenze sui terzi (art. 807-808 vs art. 792).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    L'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione richiede che l'atto consenta la conoscenza delle ragioni e dei presupposti della pretesa tributaria; l'allegazione materiale della sentenza è necessaria solo se l'avviso non riproduce o non menziona le statuizioni soggette a imposizione e il contribuente non ne abbia avuto conoscenza.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Principi di trasparenza e accesso che integrano l'obbligo di motivazione e di adeguata comunicazione degli atti amministrativi tributari.

  • Cassazione civile

    Sez. VI-5, sent. n. 9344/2021

    Sull'onere motivazionale degli avvisi di liquidazione: l'allegazione materiale dell'atto giudiziario è necessaria quando l'avviso non riporti le statuizioni soggette a tassazione e il contribuente non ne abbia avuto conoscenza; se il contribuente è parte della sentenza, la contestazione è infondata.

  • Cassazione civile

    Sez. I, sent. n. 4882/1988

    Distinzione tra sentenze dichiarative di nullità/annullamento e altri rimedi: la nullità non produce effetto traslativo inverso automatico; la revoca della donazione ha profili diversi e non è assimilabile automaticamente alla nullità o alla risoluzione.

Massime di principio

  • La revoca giudiziale della donazione (art. 800 c.c. e ss.) ha natura costitutiva e produce un effetto traslativo inverso: il trasferimento conseguente va normalmente considerato soggetto a imposta proporzionale di registro, non a imposta fissa.
  • Non confondere la revoca della donazione con la dichiarazione di nullità o annullamento: queste ultime sono sentenze meramente dichiarative dell'invalidità del negozio e, per la loro natura, possono dare luogo ad un diverso inquadramento fiscale (spesso imposta fissa), mentre la revoca è un rimedio eccezionale con effetti traslativi.
  • La risoluzione contrattuale e le condizioni risolutive hanno un regime di retroattività diverso e vanno valutate sulla base della norma specifica (art. 1458 e artt. 791-793 c.c.): il trattamento fiscale dipende dalla natura dell'effetto patrimoniale risultante.
  • Sui profili formali, l'avviso di liquidazione deve garantire adeguata motivazione e intellegibilità della base imponibile e dell'imposta; l'allegazione della sentenza è richiesta solo se il contribuente non può averne avuto conoscenza e l'avviso non riporta le statuizioni rilevanti.
  • I terzi che hanno acquistato prima della trascrizione della domanda di revocazione sono protetti (art. 807 e 808 c.c.), fatto che incide sul momento e sugli effetti del trasferimento ai fini fiscali: verificare la trascrizione e la posizione dei terzi acquisitori.
  • Per la determinazione della base imponibile occorre valutare i dati noti e dichiarati dalle parti (es. valore dichiarato in precedenti atti); l'Ufficio deve indicare i criteri di calcolo se il valore non è noto o è contestato.

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