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Sentenza

Sentenza del 30/12/2021 n. 1030 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Condoni e sanatorie - diniego di definizione - art. 6, d.l. n. 119/2018 - atto di irrogazione delle sanzioni - sanzioni collegate al tributo - nessun importo dovuto - rapporto relativo al tributo - sua avvenuta definizione - impugnazione del diniego di definizione - prova - necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 relativo ad atti di irrogazione di sanzioni connesse a tributi. L'Agenzia ha negato la definizione sostenendo il mancato pagamento dei tributi sottostanti. Il contribuente ha affermato di aver pagato i tributi e che, pertanto, in base all'ultimo periodo del comma 3 e al comma 6 dell'art. 6 d.l. 119/2018, non era dovuto alcun importo per la definizione delle sole sanzioni, ma non ha documentato tale pagamento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non risultasse dagli atti la prova del pagamento o della definizione del rapporto tributario, onere probatorio che incombeva sul contribuente trattandosi di domanda volta ad ottenere un beneficio di legge. Ha inoltre escluso che la contumacia dell'Amministrazione potesse sostituire o integrare la prova della avvenuta definizione/pagamento. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • D.l. n. 119/2018, art. 6

    art. 6, comma 3, ultimo periodo; art. 6, comma 6, ultimo periodo

    Se il rapporto tributario è stato definito in qualsiasi modo non è dovuto alcun importo per la definizione delle sanzioni ad esso collegate; se non risultano imposte da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. Sez. V, n. 17283/2017; Cass. 2410/2006; Cass. 15647/2004

    Principio secondo cui l'onere della prova, quando si chiede in giudizio un beneficio di legge o l'applicazione di una definizione agevolata, incombe sul soggetto che invoca il beneficio: il contribuente deve provare i presupposti che giustificano la definizione.

Massime di principio

  • Quando si impugna il diniego di definizione agevolata relativo a sanzioni collegate a tributi, il contribuente deve provare che il rapporto tributario sottostante è già stato definito o che le imposte sono state pagate; senza prova il ricorso è destinato a soccombere.
  • La definizione delle sole sanzioni non richiede pagamento se risulta comprovata la definizione del rapporto tributario in qualsiasi forma; in presenza di assenza di imposte da versare la presentazione della domanda può essere sufficiente.
  • La contumacia dell'Amministrazione finanziaria non equivale a conferma o ammissione del pagamento o della definizione: l'assenza della PA non solleva il contribuente dall'onere di prova.
  • In sede di istanza o di giudizio va allegata e documentata ogni prova attestante il pagamento o la definizione (quietanze, ricevute di pagamento, atti di definizione, sentenze o transazioni) e, in mancanza, valutare richieste istruttorie per acquisire documenti.
  • Errori formali nell'indicazione della norma nel provvedimento amministrativo (refusi) non incidono necessariamente sulla legittimità del diniego se il motivo sostanziale è chiaro e fondato.

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