Cassazione Civile, Ordinanza n. 04399/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla dedotta interposizione fittizia di manodopera in un contesto di appalti di servizi tra società. La lavoratrice, dopo una serie di rapporti formalmente intrattenuti con diverse società, ha sostenuto di avere sempre lavorato in realtà alle dipendenze della società utilizzatrice, chiedendo l’accertamento della subordinazione e la ricostruzione del rapporto. La corte di merito ha accolto la domanda in parte, dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società utilizzatrice dal 19.6.2013, con mansioni di cassiera e condanna alle retribuzioni dal 9.3.2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che esistesse un contratto di appalto relativo al punto vendita e che la corte avesse erroneamente ritenuto l’inesistenza dell’appalto; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. per avere la corte tratto la non genuinità dell’appalto dal contenuto del contratto prodotto e dal materiale istruttorio; 3) omesso esame sul fatto che i contratti di comodato sarebbero stati prodotti con il contratto di appalto; 4) violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 1665 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per asserito cattivo apprezzamento delle prove; 5) violazione dell’art. 80-bis d.l. n. 34/2020 e degli artt. 324 e 329 c.p.c. per avere la corte ritenuto non imputabile alla società utilizzatrice il licenziamento intimato dalla cooperativa, nonostante il recesso non fosse stato impugnato e fosse definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi perché diretti, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, attività non consentite in sede di legittimità; ha inoltre escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata era chiara e supportata da una motivazione non apparente. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha respinto affermando che, nei casi di appalto non genuino e di interposizione illecita, le vicende formali del rapporto non incidono sul rapporto sostanziale con il diverso datore effettivo; ha richiamato l’applicazione analogica della disciplina interpretativa dettata per la somministrazione irregolare, escludendo che il licenziamento intimato dalla cooperativa fosse opponibile come atto idoneo a incidere sul rapporto sostanziale con la società utilizzatrice. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo violazione del minimo costituzionale.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio fuori dai limiti di legge, oppure tratta come prove legali elementi soggetti a valutazione; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
Non consente in cassazione di censurare la semplice diversa lettura delle prove effettuata dal giudice di merito; la doglianza è ammissibile solo nei casi di utilizzazione di prove legali in modo difforme dal loro regime.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione rileva solo se la decisione è priva del percorso logico-giuridico minimo o presenta una motivazione meramente apparente, mancante o incomprensibile.
art. 111 Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
L’interpretazione dell’atto di autonomia privata è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per illogicità della motivazione, non per una diversa lettura del contratto.
Nel contesto dedotto, l’appalto non genuino è scrutinato alla luce degli indici emergenti dal testo contrattuale e dalle prove raccolte; il contratto formale non è decisivo se il quadro istruttorio ne smentisce la genuinità.
Richiamato ai fini del contratto di appalto, ma non ritenuto utile a sovvertire la valutazione di merito sulla non genuinità del rapporto interpositorio.
Applicato in via analogica all’appalto non genuino, nel senso che gli atti di costituzione e gestione del rapporto non comprendono il licenziamento ai fini dell’incidenza sul rapporto sostanziale con il datore effettivo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno, ma ritenuto non dirimente rispetto alla qualificazione sostanziale del rapporto e alla non opponibilità del recesso formale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di acquiescenza/giudicato interno, ma non idoneo a impedire la tutela del rapporto sostanziale con il datore effettivo.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto sia effettivamente decisivo e non già superato da altre autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare il semplice apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo quando siano state utilizzate prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o prove legali valutate in modo giuridicamente scorretto.
- L’interpretazione degli atti di autonomia privata è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente/apparente, non per la sola preferenza attribuita dal giudice a una possibile lettura alternativa.
- In caso di appalto non genuino o di interposizione illecita, le vicende formali del rapporto interposto non elidono il rapporto sostanziale con il datore effettivo, e il licenziamento intimato dal soggetto interposto non è di per sé idoneo a incidere sul rapporto sostanziale con l’utilizzatore.
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