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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35554/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni, relativo all'anno 2006, emesso a seguito di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e di indagini bancarie ex art. 32 del medesimo decreto. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario eccependo, in via preliminare, la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo per mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che non fosse stata prodotta la denuncia penale e che, quindi, non potesse operare il raddoppio dei termini. La CTR aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che l'accertamento fiscale non dipendesse da ipotesi di reato oggetto di procedimento penale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il raddoppio dei termini dipende dall'obbligo di denuncia penale e non dalla sua effettiva presentazione, e che la CTR avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti del raddoppio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile l'unico motivo. Ha ritenuto che, secondo il diritto applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini presupponeva soltanto l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati tributari, non la sua effettiva presentazione; tuttavia, nel caso concreto, l'Agenzia non aveva trascritto né il PVC né l'avviso di accertamento, impedendo il controllo sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia. Inoltre, la censura era inammissibile nella parte riferita all'IRAP, per la quale il raddoppio dei termini non opera, e comunque mirava a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla CTR, insindacabile in sede di legittimità nei limiti dedotti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime previgente al mutamento normativo sul raddoppio dei termini, il prolungamento dei termini di accertamento opera se, sulla base dei fatti emersi, sussiste l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, senza che sia necessaria la formale presentazione della denuncia.
  • Chi eccepisce la decadenza dell'Ufficio per intervenuto superamento dei termini deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, mentre non può trasformare il giudizio tributario in un accertamento sulla effettiva sussistenza del reato, profilo riservato ad altre sedi.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per il raddoppio dei termini.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'IRAP, poiché per tale imposta non sono previste sanzioni penali idonee a fondare la relativa disciplina.
  • L'onere di porre la Corte di cassazione in condizione di verificare la sussistenza dei presupposti del raddoppio impone alla parte ricorrente di trascrivere o comunque specificare gli atti rilevanti dell'accertamento, come PVC e avviso di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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