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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01137/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia trae origine da rapporti di conto corrente bancario nei quali il cliente e gli altri attori avevano contestato la validità di varie clausole economiche e chiesto la ricostruzione del dare/avere, con deduzione dell'illegittimità di addebiti per interessi, commissioni, commissione di massimo scoperto e anatocismo. Il Tribunale aveva ritenuto nulli alcuni patti, aveva accertato addebiti non dovuti per oltre 130 mila euro, aveva respinto l'eccezione di prescrizione e aveva condannato la banca alla rideterminazione del saldo. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sufficiente, ai fini della ricostruzione contabile, una produzione non integrale degli estratti conto se supportata da altri elementi, e addebitando alla banca la mancata produzione della documentazione contrattuale richiesta dal cliente ex art. 119 TUB. La banca ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gravasse sul correntista l'onere di produrre tutti gli estratti conto e i contratti, che la mancata consegna della documentazione non fosse imputabile alla banca e che il CTU non avesse correttamente ricostruito il saldo iniziale; (2) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere della prova, insistendo sull'eccezione di prescrizione e sulla necessità che il cliente provasse la natura ripristinatoria delle rimesse e l'affidamento; (3) violazione delle norme su commissione di massimo scoperto, anatocismo e interessi usurari, censurando il recepimento della CTU, la considerazione della CMS ante 2009, il tasso ultralegale e la legittimità dell'anatocismo in forza della delibera CICR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di estratti conto incompleti, il giudice può ricostruire i saldi con altri mezzi di prova idonei e che, nel caso concreto, la mancata produzione dei contratti era imputabile alla banca che aveva rifiutato o comunque non fornito la documentazione richiesta; ha inoltre precisato che l'inoppugnabilità degli estratti conto ex art. 1832 c.c. riguarda solo il profilo contabile e non impedisce di contestare la validità delle clausole. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché la statuizione sull'irrilevanza della prescrizione non era stata specificamente censurata nei termini richiesti, sia perché la prova dell'affidamento può essere data anche con elementi diversi dal contratto, come estratti conto, riassunti scalari, librofidi o segnalazioni alla Centrale rischi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità: la censura sulla CMS ante 2009 non confrontava compiutamente il criterio di calcolo elaborato dalle Sezioni Unite; quella sul tasso ultralegale contrastava con un accertamento di fatto non adeguatamente aggredito; quella sull'anatocismo non indicava in modo puntuale la presenza di un patto scritto idoneo, non essendo sufficiente il mero richiamo alla delibera CICR. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire la regola sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la prova dei fatti rilevanti potesse essere desunta anche da elementi diversi dalla produzione integrale degli estratti conto e che, nel caso concreto, la mancata produzione della documentazione contrattuale fosse imputabile alla banca.

  • art. 119 TUB

    la Corte ha valorizzato la richiesta del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria e ha affermato che la banca non poteva opporre, in via dirimente, il decorso del termine decennale di conservazione per sottrarsi alla consegna della copia del contratto richiesta dal cliente.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato come ulteriore istanza processuale di esibizione della documentazione bancaria non prodotta dalla banca.

  • art. 1832 c.c.

    l'approvazione o mancata contestazione degli estratti conto rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo contabile, ma non preclude la contestazione della validità del contratto o delle clausole che li giustificano.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti e delle censure di appello rilevanti ai fini dell'esclusione del giudicato interno.

  • art. 2496 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di prescrizione, ma il testo evidenzia che la doglianza non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel secondo e terzo motivo dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per tutti e tre i motivi.

  • art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008

    richiamato, insieme alla legge di conversione, per la disciplina dell'usura bancaria e del rilievo della CMS nei rapporti anteriori al 1 gennaio 2010.

  • l. n. 2 del 2009

    legge di conversione del d.l. n. 185 del 2008, richiamata per la disciplina dell'usura e della CMS.

  • l. n. 108 del 1996

    richiamata quale base normativa per il calcolo del tasso soglia usurario e della CMS soglia.

  • art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996

    richiamato per la determinazione del TEGM e della soglia usuraria.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999

    richiamato in relazione alla disciplina dell'anatocismo bancario e alla delibera CICR.

  • art. 7, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamato per escludere che il mero adeguamento unilaterale della banca basti a legittimare l'anatocismo nei contratti interessati.

  • art. 7, comma 3, delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamato per affermare la necessità di una modificazione pattizia espressa ai fini della validità della disciplina anatocistica successiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento del dare/avere su conto corrente bancario, la produzione non integrale degli estratti conto non impedisce al giudice di ricostruire il saldo mediante ulteriori elementi probatori, purché questi consentano una ricostruzione certa e completa del saldo iniziale del periodo esaminato.
  • La mancata produzione dei contratti bancari può essere imputata alla banca quando il cliente abbia richiesto la documentazione, la banca abbia rifiutato o non abbia consegnato gli atti e non risulti provata l'originaria consegna: in tale caso non è corretto far gravare integralmente sul cliente un onere probatorio impossibile o indebitamente ostacolato.
  • L'approvazione degli estratti conto ex art. 1832 c.c. preclude la contestazione del profilo contabile degli addebiti e accrediti, ma non impedisce di far valere la nullità o invalidità delle clausole contrattuali da cui tali scritture derivano.
  • L'eccezione di prescrizione può risultare inammissibile o irrilevante se la relativa statuizione non sia specificamente censurata in appello o se il giudizio impugnato si sia formato su un autonomo capo non devoluto, con conseguente possibile giudicato interno.
  • La prova dell'affidamento e dell'esistenza di un'apertura di credito può essere fornita anche per fatti concludenti e mediante documenti diversi dal contratto scritto, come estratti conto, riassunti scalari, librofidi o segnalazioni alla Centrale Rischi.
  • In tema di commissione di massimo scoperto nei rapporti anteriori alla disciplina del 2010, la verifica dell'usura richiede un confronto autonomo tra TEG degli interessi e CMS applicata, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite.
  • Per la legittimità dell'anatocismo bancario non basta il generico richiamo alla delibera CICR: occorre un'espressa e specifica base pattizia, e la censura in cassazione deve individuare con precisione la clausola e il contratto cui si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteUsura bancariaAnatocismoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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