Cassazione Civile, Ordinanza n. 39809/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento notificato a una socia, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione il reddito di partecipazione non dichiarato prodotto da una società a ristretta base partecipativa. L'atto impositivo si fondava sia sui maggiori imponibili contestati alla società con distinto avviso, sia sulla presunzione di distribuzione del reddito non dichiarato ai soci in ragione della quota di partecipazione. La Commissione regionale aveva confermato la nullità dell'atto per carenza di motivazione, ritenendo necessario allegare alla socia il processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000, sostenendo che il PVC non doveva essere allegato all'avviso notificato alla socia perché già allegato all'avviso emesso verso la società e comunque il contenuto essenziale era stato riprodotto nell'atto notificato alla contribuente; con un secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto ignoti alla contribuente gli elementi essenziali del PVC, nonostante la loro riproduzione nell'avviso di accertamento. La contribuente resiste e propone ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'Ufficio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i motivi esaminati congiuntamente, perché la CTR non ha verificato se l'avviso di accertamento notificato alla socia contenesse la riproduzione del contenuto essenziale del PVC e dunque consentisse di comprendere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa. La Corte enuncia il principio secondo cui la motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è allegato oppure se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso; non è sufficiente la sola prova che esistano atti non conosciuti dal contribuente, dovendosi verificare se parti non riportate siano necessarie a integrare la motivazione. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché diretto contro questioni rimaste assorbite e non contro una statuizione sfavorevole. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame degli ulteriori motivi originari eventualmente riproposti.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 42 per censurare la decisione di merito sulla motivazione dell'avviso di accertamento in tema di redditi non dichiarati.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È evocato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ribadisce che la motivazione può essere resa per relationem se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riportato o se l'atto è allegato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem mediante richiamo ad altri atti o documenti allegati o riprodotti nel loro contenuto essenziale.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
La finalità della motivazione è integrativa delle ragioni del provvedimento, sicché vanno allegati solo gli atti non già trascritti nella loro parte essenziale.
Il ricorso per cassazione deve consentire la specificità della censura; nel caso, il contenuto del PVC era riprodotto nel motivo per permetterne il controllo.
La censura di omessa pronuncia è stata reputata inammissibile perché rivolta contro questioni assorbite e non contro una statuizione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem quando l'atto richiamato sia allegato all'avviso oppure quando il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato al contribuente.
- Ai fini della validità della motivazione per relationem non basta dimostrare che il contribuente non conosce altri atti richiamati: occorre verificare se le parti non trascritte di tali atti siano realmente necessarie a integrare la motivazione e a consentire una piena difesa.
- In tema di impugnazione per omessa pronuncia, difetta l'interesse ad impugnare quando la censura investe una questione rimasta assorbita e non una statuizione sfavorevole della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione dell'atto tributario deve confrontarsi con il contenuto effettivo dell'atto richiamato e con la sua idoneità a rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva.
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