Cassazione Civile, Sentenza n. 11566/2021 del 03/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La pediatra convenzionata Di Vincenzo aveva chiesto con ricorso monitorio il pagamento delle differenze 2012-2015 relative all"indennità libretto sanitario pediatrico, il cui importo unitario mensile era stato unilateralmente ridotto dall"AUSL da €2,15 a €0,87 e poi a €0,50. L"AUSL aveva motivato la riduzione con la necessità di rispettare tetti di spesa regionali e misure di contenimento della spesa sanitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell"AUSL, confermando la sentenza della Corte d"Appello che aveva accolto l"appello di Di Vincenzo. La Corte ha ritenuto che il rapporto convenzionale sia regolato primariamente dagli accordi collettivi nazionali e integrativi e che le Aziende Sanitarie non possano ridurre unilateralmente compensi disciplinati dalla contrattazione regionale senza riaprire i tavoli negoziali. Le misure statali per il rientro dal disavanzo non attribuiscono il potere di modificare unilateralmente le obbligazioni contrattuali a carico delle ASL. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l"AUSL condannata alle spese processuali in Cassazione.
Norme richiamate
Stabilisce che le convenzioni devono conformarsi agli accordi collettivi nazionali; la Corte ne trae il principio dell"uniformità del trattamento su tutto il territorio nazionale e la nullità delle pattuizioni in contrasto con gli accordi
art. 8 (e artt. 8 quater-8 sexies per le strutture accreditate)
Riafferma il ruolo centrale dell"accordo collettivo nella struttura del compenso dei medici in convenzione; distingue gli istituti soggetti a determinazione contrattuale da quelli a carattere autoritativo (tariffe per strutture accreditate)
art. 63; art. 40 (richiamato)
Delimita il potere del giudice e il quadro della contrattazione collettiva; ribadisce l"obbligo delle P.A. di rispettare i contratti collettivi e disciplina condizioni eccezionali per interventi unilaterali (modifiche successive tramite d.lgs.150/2009 e d.lgs.75/2017)
art. 1, commi 173, 176, 178 e 180
Fissa la procedura per il rientro dai disavanzi regionali ma, secondo la Corte, non autorizza le Regioni/ASL a modificare unilateralmente le obbligazioni economiche derivanti da accordi e contratti convenzionali
art. 1, comma 796, lett. b)
Prevede che i piani operativi regionali possano comportare variazioni di atti normativi e amministrativi di programmazione sanitaria, ma non comprendono gli accordi negoziali di contrattazione integrativa; non legittimano la rideterminazione unilaterale dei compensi
Delibera G.R. Abruzzo n. 592/2008 e Decreto Commissario ad acta n. 27/2011
richiamate nella sentenza
Fissavano tetti di spesa e indicavano la necessità di riaprire i tavoli di concertazione per modifiche agli Accordi Integrativi Regionali; la Corte ha osservato che la condizione richiesta (riapertura negoziale) non è stata realizzata, per cui la singola ASL non poteva agire unilateralmente
Intesa Stato-Regioni
Richiamata come parte del quadro negoziale; la Corte sottolinea il ruolo della contrattazione concordata tra livelli statali e regionali nella determinazione delle condizioni economiche
Massime di principio
- I rapporti convenzionali tra ASL e pediatri/medici di medicina generale sono regolati principalmente dagli accordi collettivi nazionali e integrativi: le clausole economiche hanno natura contrattuale e vanno rispettate salvo modifica mediante procedura negoziale.
- Le misure statali o regionali di contenimento della spesa (piani di rientro, tetti di spesa) non autorizzano le singole Aziende Sanitarie a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa: è necessario riaprire i tavoli di contrattazione nel rispetto delle competenze regionali e nazionali.
- Se l"ente pubblico assume comportamenti che incidono sui diritti derivanti da rapporti convenzionali, tali atti vanno qualificati come inadempimento contrattuale e non come esercizio di potestà autoritativa; pertanto la tutela del professionista si esercita secondo le regole del diritto privato e della contrattazione collettiva.
- Il potere di intervento unilaterale sull"accordo integrativo è eccezionale e strettamente regolato (es. disposizioni derivanti da d.lgs. n.150/2009 e d.lgs. n.75/2017): prima di adottare misure unilaterali l"ente deve esaurire la fase negoziale e rispettare i principi di correttezza e buona fede.
- In caso di controversia, il ricorso tempestivo contro atti amministrativi che costituiscono fondamento diretto del diritto dedotto in giudizio è necessario; tuttavia, quando l"atto impugnato è un comportamento negoziale o un inadempimento contrattuale, il giudice può valutare e disapplicare quegli atti nella cognizione civile in funzione della tutela delle obbligazioni contrattuali.
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