Cassazione Civile, Sentenza n. 11637/2021 del 04/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di CEL, hanno chiesto il riconoscimento di una retribuzione pari a quella del ricercatore confermato a tempo determinato, richiamando una delibera dell'Università del 21.02.2011 che aveva attribuito un trattamento migliorativo poi revocato unilateralmente nel 2014 dal Direttore Generale. Contestano la legittimità della revoca, deducono l'applicabilità delle regole speciali (tra cui l'art. 40, co. 3-ter, d.lgs. 165/2001) che consentirebbero provvedimenti provvisori dell'amministrazione, e denunciano altresì la violazione dell'art. 36 Cost. per insufficienza della retribuzione; inoltre hanno sollevato questioni relative alla natura giuridica del rapporto (rapporto sui generis) e alla competenza del Direttore Generale a rideterminare i trattamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il rapporto dei CEL è un "pubblico impiego privatizzato" disciplinato principalmente dalla contrattazione collettiva del comparto Università e che, in linea di principio, la P.A. non può attribuire miglioramenti retributivi in via unilaterale salvo espressa previsione di legge che deroghi al regime normale. La Corte ha ritenuto che la delibera del 2011 non rientrasse nelle procedure sostitutive previste dall'art. 40, co. 3-ter d.lgs. 165/2001, poiché mancavano i presupposti procedurali richiesti (espressione formale del controllo dei revisori, costituzione del fondo per il trattamento accessorio, procedure di "bollinatura" economico-finanziaria), e che quindi la revoca e la ridefinizione del trattamento nel 2014 rientravano nella riconduzione alla legalità. Quanto all'adeguatezza della retribuzione, la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulla soglia di povertà alla luce del modesto impegno orario (500 ore annue) e dell'assenza di parametri concreti che dimostrassero manifesta irragionevolezza. Alcune doglianze sono state altresì dichiarate inammissibili per carenza di specificità documentale nei motivi di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. 165/2001, art. 2, co. 3
Principio di esclusività della contrattazione collettiva nella determinazione dei trattamenti economici: atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi sono ammissibili solo se la legge espressamente li consente come deroga.
d.lgs. 165/2001, art. 40, co. 3-ter
«al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva Sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis»
Consente, a determinate condizioni, provvedimenti provvisori unilaterali dell'amministrazione ma subordina la loro validità al rispetto delle procedure di controllo economico-finanziario (revisori, costituzione di fondi, "bollinatura"), che qui risultano mancanti.
d.lgs. 165/2001, art. 40-bis
Prevede le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria applicabili agli atti di cui all'art. 40; la mancata applicazione di tali procedure invalida l'intervento provvisorio.
d.lgs. 165/2001, art. 45
Richiama il principio di parità di trattamento e il legame fra fondi destinati alla contrattazione integrativa e possibilità di incrementi accessori.
Art. 36 Costituzione
Richiamato nella censura sulla sufficienza della retribuzione: la Corte ha valutato la sufficienza in rapporto alle ore e alle mansioni, ritenendo non sussistente violazione.
D.L. 1995 n. 120, art. 4, co. 2-3 (conv. L. 236/1995)
Attribuisce la disciplina specifica del rapporto dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, confermando la natura speciale del rapporto e la destinazione alla contrattazione collettiva del comparto Università.
CCNL comparto Università, art. 22 (CCNL 15 maggio 2003)
Prevede possibilità di adeguamenti retributivi (es. per anzianità) in sede decentrata; la Corte ha osservato che la previsione non impone automaticamente integrazioni e che la deduzione va adeguatamente svolta in giudizio.
D.P.R. 382/1980, art. 28 e norme sul lettorato; D.L. 2/2004 conv. L.63/2004, art. 1
Riferimenti utilizzati per distinguere la disciplina e i trattamenti degli ex lettori rispetto ai CEL; la Corte ha escluso l'estensione automatica di tutele riservate a lettori ai CEL di nuova assunzione.
Massime di principio
- I rapporti di lavoro dei CEL costituiscono pubblico impiego "privatizzato": sono disciplinati prioritariamente dalla contrattazione collettiva del comparto università e non possono ricevere trattamenti migliorativi unilaterali dalla P.A. salvo espressa deroga di legge e rispetto delle procedure previste.
- Gli atti amministrativi che pretendono di disciplinare provvisoriamente trattamenti economici (art. 40, co. 3-ter d.lgs. 165/2001) richiedono il rispetto formale delle procedure di controllo economico-finanziario (es. parere espresso dei revisori, costituzione di fondi, "bollinatura"); l'assenza di tali passaggi rende l'atto viziato e reversibile.
- La valutazione della "sufficienza" della retribuzione va fatta in rapporto all'impegno orario e alle mansioni effettive: retribuzioni basse possono essere legittime se proporzionate al minor impegno (es. 500 ore annue) e se non emerge manifesta irragionevolezza.
- In sede di cassazione è necessario che le parti indichino con precisione gli atti e i passaggi decisivi gia' dedotti in sede di merito; censure innovative o non supportate da trascrizioni/attestazioni documentali rischiano l'inammissibilità.
- La semplice prassi o l'esistenza di contrattazioni integrative in altri atenei non impone automaticamente l'adeguamento in un diverso ente: la destinazione di risorse a incrementi retributivi è discrezionale dell'amministrazione, purché osservi i vincoli normativi e contabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 4 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11633/2021 del 04/05/2021
- Sentenza lavoro · 4 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11634/2021 del 04/05/2021
- Sentenza lavoro · 4 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11635/2021 del 04/05/2021
- Sentenza lavoro · 4 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11636/2021 del 04/05/2021
- Sentenza lavoro · 4 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11643/2021 del 04/05/2021
- Sentenza lavoro · 4 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11644/2021 del 04/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →