Cassazione Civile, Sentenza n. 11636/2021 del 04/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a Luigi Pasquali il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso l'INFN ai sensi dell'art. 1, commi 519-520, L. 296/2006 e il riconoscimento dell'inquadramento stipendiale corrispondente all'anzianità maturata mediante contratti a termine. L'INFN censurava la decisione perché aveva formato graduatorie che favorivano il personale in servizio al 31.12.2006, chiedendo che l'art. 1 co. 519 fosse interpretato come stabilente un ordine di priorità tra diverse categorie di precari; contestava inoltre l'applicazione del CCNL per il riconoscimento economico. Il resistente eccepiva inoltre questioni incidentali circa il calcolo delle diarie di trasferta (Francia vs Svizzera) e chiedeva risarcimenti per presunta abusiva reiterazione di contratti a termine.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INFN e il ricorso incidentale, confermando la statuizione della Corte d'Appello che aveva dichiarato il diritto del sig. Pasquali alla stabilizzazione. La Corte ha ritenuto che l'art. 1, co. 519 L. 296/2006 non stabilisca un criterio di priorità tra le categorie elencate (l'uso della disgiuntiva "o" esclude un ordine preferenziale) e che la norma che consente alle amministrazioni di continuare ad avvalersi del personale fino alla conclusione delle procedure abbia funzione meramente organizzativa per garantire la corrente amministrazione, non creando un "favor" per chi era in servizio al 31.12.2006. È stato confermato che, in caso di eccesso di aspiranti, i criteri idonei sono l'anzianità di servizio e, in parità, l'anzianità anagrafica. La Corte ha osservato che il diritto alla stabilizzazione è comunque condizionato alla coerenza con le dotazioni organiche e la copertura finanziaria, circostanze che l'INFN non ha dimostrato concretamente. Sulle questioni accessorie, la domanda relativa alle diarie di trasferta è stata respinta come inammissibile per carenza di elementi fattuali utili; la domanda di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine è stata respinta per mancanza di allegazione di specifici danni e perché la stabilizzazione neutralizza il danno da precarizzazione, salvo prova di ulteriori pregiudizi. Spese di cassazione compensate.
Norme richiamate
L. 296/2006, art. 1, commi 519-520
La Corte interpreta la disposizione come elenco disgiuntivo di categorie aventi diritto alla stabilizzazione e non come fonte di un ordine di priorità tra di esse; la norma che consente la prosecuzione dei rapporti fino alla conclusione delle procedure ha carattere meramente organizzativo e non crea un privilegio per chi era in servizio al 31.12.2006.
D.lgs. 215/2001, art. 23
Rilevato che tale norma riguarda specifiche ipotesi (ufficiali in "ferma prefissata"); non è idonea a fondare una priorità generale rispetto alle stabilizzazioni disciplinate dall'art. 1 L. 296/2006.
Art. 12 disposizioni prel. c.c.
Richiamata dall'INFN in combinazione con altre norme ma la Cassazione non ha ritenuto che mutasse l'interpretazione dell'art. 1 L. 296/2006; nessun effetto ordinativo aggiuntivo accertato.
CCNL personale non dirigente degli enti di ricerca 2006-2009, art. 4
La Corte osserva che l'inquadramento stipendiale si determina secondo la contrattazione collettiva; se il CCNL non prevede incrementi retributivi basati esclusivamente su anzianità, la sentenza non produrrà effetti economici concreti. La censura dell'INFN sul punto è inammissibile per carenza di ragioni di merito.
Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro), clausola 4
Richiamata nella discussione contrattualistica/antidiscriminatoria; non è stata ritenuta risolutiva rispetto alle questioni di priorità di stabilizzazione decise in base alla normativa nazionale.
D.lgs. 165/2001, art. 36
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine la quantificazione risarcitoria può fare riferimento a schemi di danno presunto stabiliti dalla giurisprudenza, ma la stabilizzazione del lavoratore neutralizza il danno da precarizzazione; per ottenere risarcimenti ulteriori il lavoratore deve allegare e provare specifici pregiudizi.
D.P.R. 171/1991, art. 25, co. 3 (norme sulle indennità/diarie)
Invocata dal resistente in relazione alla scelta delle tariffe di diaria (Francia vs Svizzera). La Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di elementi fattuali che consentano una qualificazione giuridica rilevante.
L. 836/1973; D.P.R. 513/1978; L. 417/1978; D.P.R. 395/1988; DPCM 16.3.1990; DM 13/1/2003; art. 28, co. 1, d.l. 223/2006 conv. L. 248/2006
Norme richiamate dal resistente in materia di indennità/diarie e regolamentazione amministrativa; la Corte non ha potuto verificare la violazione per carenza di elementi fattuali concreti e di specifiche allegazioni.
Massime di principio
- L'art. 1, co. 519 L. 296/2006 va interpretato come elenco disgiuntivo delle categorie destinatarie della stabilizzazione: non conferisce, per il solo dato testuale, un ordine di priorità tra le categorie elencate.
- La scelta di un'amministrazione di continuare ad avvalersi del personale fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione ha natura organizzativa e non può essere trasformata in un criterio di preferenza per l'assunzione definitiva.
- Il diritto alla stabilizzazione richiede non solo il possesso dei requisiti di servizio previsti dalla legge, ma anche la verifica della coerenza con le dotazioni organiche e la copertura finanziaria; chi contesta la stabilizzazione deve allegare e provare concretamente carenza di posti o di risorse.
- In caso di concorrenza tra soggetti aventi i requisiti di stabilizzazione, criteri oggettivi e non discriminatori quali l'anzianità di servizio (e, in parità, l'anzianità anagrafica) sono i mezzi idonei per determinare l'ordine di priorità.
- La stabilizzazione del lavoratore tende a neutralizzare il danno connesso alla precarizzazione; per ottenere risarcimenti ulteriori è però necessario allegare e provare danni specifici e distinti dalla mera condizione di precariato.
- Le domande relative a indennità e diarie richiedono una puntuale allegazione dei fatti (luogo di residenza alberghiera, luogo di lavoro, spese effettivamente sostenute, variazioni valutarie e costo della vita); l'assenza di tali elementi può rendere la domanda inammissibile.
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