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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11644/2021 del 04/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato all'attore per aver occultato e dissimulato un sinistro occorso alla guida di un'auto aziendale la sera dell'11/01/2017, dichiarando invece un incidente avvenuto la mattina successiva per giustificare l'uso del veicolo. Il ricorrente censura in cassazione: nullità della motivazione della Corte d'Appello (art. 360 n.4 c.p.c.), errata applicazione delle regole probatorie e violazione dell'onere della prova (artt. 115,116 c.p.c., 2697 c.c.), omissione di esame di fatto decisivo (presunta esistenza del secondo incidente - art. 360 n.5 c.p.c.), e violazione delle norme del Codice Disciplinare e dei canoni di interpretazione contrattuale e proporzionalità della sanzione

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente valutato, sulla base degli elementi istruttori e di una presunzione semplice (art. 2729 c.c.), la scarsa probabilità che si siano verificati due sinistri sullo stesso mezzo a distanza di 12 ore, e abbia correttamente qualificato come particolarmente grave l'atteggiamento consistente nel denunciare un falso sinistro per occultare l'uso improprio del veicolo. Ne consegue la legittimità del licenziamento per la compromissione del rapporto di fiducia. Rigettati pertanto i motivi di nullità, di errata applicazione delle regole probatorie e di omesso esame; inammissibile il terzo motivo. Il ricorrente è condannato alle spese di cassazione: euro 5.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre oneri, e si dà atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. 115/2002

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare motivazione, onere della prova e omissione di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata e non omissiva

  • art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati nell'ambito della contestazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione, pur sintetica, non fosse priva di logicità

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati in relazione ai principi relativi all'onere e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata illegittima inversione dell'onere probatorio

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte ha confermato che la valutazione probatoria ha usato presunzioni semplici ammissibili e non ha imposto al lavoratore un onere probatorio improprio

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha esplicitamente richiamato la categoria della presunzione semplice per giustificare la conclusione che un unico sinistro fosse il più probabile dato l'identico mezzo e la ravvicinatezza temporale

  • art. 8 Codice Disciplinare (co. 8 e co. 11)

    La Corte territoriale ha escluso l'inquadramento nell'art.8 co.8 (specifiche ipotesi) ma ritenuto applicabile co.11 lett. f) (atti non specificati ma di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto), e ha considerato il denunciare un falso sinistro come elemento idoneo a compromettere il rapporto fiduciario

  • art. 2119 c.c.

    Riferimento alla giustificazione del licenziamento per giusta causa quando la gravità del comportamento impedisce la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; applicato dalla Corte territoriale e confermato dalla Cassazione

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Richiamato in relazione al contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento

Massime di principio

  • Il giudice del merito può utilizzare presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) basate su elementi concreti (identità del mezzo, ravvicinatezza temporale) per ritenere più probabile una ricostruzione fattuale piuttosto che un'altra; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo se irragionevole o contraddittoria
  • La mancata o falsa comunicazione al datore di lavoro di circostanze rilevanti e la denuncia di un fatto inesistente possono integrare una lesione del rapporto fiduciario idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
  • L'onere della prova rimane del soggetto che afferma fatti rilevanti, ma il giudice può fondare la sua decisione su valutazioni probabilistiche senza violare i principi processuali se la motivazione spiega la logica del convincimento
  • Le censure sulla motivazione richiedono che venga effettivamente dimostrata una carenza logico-argomentativa o apoditticità; motivazioni sintetiche non sono automaticamente nulle se coerenti e non illogiche
  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare e della gravità del comportamento è riservato al giudice del merito e solo in casi di palese illogicità o violazione di legge può essere riformato in sede di legittimità
  • La precedente buona condotta del lavoratore non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare di condotte gravemente lesive del rapporto fiduciario; la gravità della condotta contestata può prevalere sugli elementi favorevoli pregressi
  • In controversie disciplinari con contestazioni di fatti sovrapponibili (es. uso improprio di mezzi aziendali), documentazione concreta e coerenza temporale dei fatti sono elementi decisivi per la valutazione probatoria

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