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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11559/2021 del 03/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 12451/2018 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto del Tribunale di Varese che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo. Il ricorrente deduceva (i) errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) sostenendo che la comunicazione del decreto non era avvenuta con deposito in cancelleria il 19/08/2016 ma mediante PEC valida il 22/23/08/2016, sicché il ricorso per cassazione sarebbe stato tempestivo; (ii) omesso esame degli atti difensivi (memoria ex art. 378 c.p.c.) e dunque mancato esame della contestazione della tardività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse fondata sulla valutazione che la comunicazione della cancelleria del 19/08/2016, inviata mediante PEC, si era conclusa con un messaggio di mancata consegna per saturazione della casella del destinatario, evento imputabile al destinatario stesso e quindi efficace ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 99 L.F. La successiva comunicazione PEC del 22/23 agosto è stata considerata irrilevante ai fini della tempestività. Quanto al presunto omesso esame, la Corte ha affermato che l'eccezione di tardività era stata sollevata e discussa nel controricorso, rilevando che la decisione è frutto di valutazione giurisdizionale non sindacabile in sede di revocazione. Pertanto non ricorrono gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. Nessuna condanna per spese a carico del resistente per difetto di attività difensiva; il ricorrente deve adempiere gli ulteriori obblighi contributivi indicati (art.13 d.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 99 Legge Fallimentare

    il termine per impugnare in Cassazione il decreto del Tribunale è di 30 giorni

    Fissa il termine breve di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla comunicazione del decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo; il dies a quo è la data di efficace comunicazione da parte della cancelleria

  • art. 16, d.l. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012 (comma 4 e 6)

    Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario

    La mancata consegna di una comunicazione via PEC per causa imputabile al destinatario (es. casella piena) legittima la comunicazione mediante deposito in cancelleria; tuttavia la giurisprudenza ha anche ritenuto che l'avviso generato dal sistema porti conoscenza dell'avvenuta comunicazione e che la ricevuta di 'casella piena' possa essere equiparata alla consegna ai fini della decorrenza dei termini

  • art. 133 c.p.c.

    La novella relativa alla comunicazione del testo integrale della sentenza non incide sulle norme speciali (come art. 99 L.F. e art.16 DL 179/2012) che regolano la decorrenza dei termini per gli atti speciali; in altri termini non preclude l'efficacia della comunicazione di cancelleria prevista dalle norme speciali

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Disciplina la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; deve trattarsi di errore assolutamente evidente e incontestabile dagli atti processuali e non di mera valutazione giurisdizionale

  • art. 391-bis c.p.c.

    Limita il rimedio della revocazione in presenza di questioni che sono state oggetto di contraddittorio: se la questione era controversa e discussa, la decisione costituisce valutazione e non può essere eliminata con la revocazione per errore di fatto

  • art. 16 comma 8 d.l. n. 179/2012

    Se la mancata consegna non è imputabile al destinatario, il procedimento di comunicazione deve seguire le modalità previste dagli artt. 136 e seguenti c.p.c.; il cancelliere non deve limitarsi a contatti informali ma seguire le procedure previste

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    Prevede l'obbligo, in specifiche ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La comunicazione via PEC inviata dalla cancelleria che produce un avviso di mancata consegna dovuto a casella "piena" è, secondo la giurisprudenza di legittimità, imputabile al destinatario e puo' essere considerata efficace ai fini della decorrenza dei termini processuali
  • La presenza di una successiva comunicazione (es. un reinvio PEC o un deposito in cancelleria successivo) non elimina l'efficacia della prima comunicazione ritenuta valida: la data rilevante per la decorrenza del termine resta quella della comunicazione efficace
  • Il giudice deve stabilire il dies a quo della decorrenza dei termini; la verifica di tale questione costituisce valutazione giurisdizionale che, se posta in contraddittorio, non è sindacabile con il rimedio di revocazione per errore di fatto
  • Per invocare la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. occorre dimostrare un errore di fatto assolutamente evidente e desumibile direttamente dagli atti o documenti del fascicolo, non una diversa interpretazione o valutazione delle prove o degli atti
  • In situazioni pratiche: mantenere la casella PEC sotto controllo e con capienza adeguata; conservare e depositare le ricevute di mancata consegna e gli avvisi telematici; in caso di mancata consegna che non sia imputabile al destinatario richiedere al cancelliere l'adozione delle procedure previste dall'art.16 comma 8 e dagli artt.136-137 c.p.c.
  • Se si contesta la validità di una comunicazione telematica, agitare tempestivamente l'eccezione nel contraddittorio e produrre documentazione che provi l'inesistenza o l'inefficacia della comunicazione: la revocazione non è rimedio per rivedere valutazioni giurisdizionali già sottoposte a contraddittorio

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