Cassazione Civile, Sentenza n. 11643/2021 del 04/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Munafò, dirigente di terza fascia, il diritto a un incarico dirigenziale generale o equivalente per un biennio (a decorrere dal decreto di nomina del 20/02/2009) e aveva condannato la Regione al pagamento delle differenze retributive a seguito della revoca dell'incarico disposta per ragioni di riorganizzazione. La Regione censurava l'interpretazione dell'art. 42 del CCRL Dirigenti Regione Sicilia (sostenendo che la clausola di salvaguardia non può trasformare un incarico fiduciario in una qualifica stabili e non si applica ai dirigenti delle strutture di massima dimensione) e invocava la legittimità della revoca fondata sulla riorganizzazione (art. 41 CCRL e L.R. n.19/2008). Il ricorso incidentale di Munafò proponeva due censure volte a confermare la decisione favorevole del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Regione perché la censura concernente l'interpretazione del contratto collettivo regionale non era idonea in sede di legittimità salvo specifiche violazioni delle regole di ermeneutica codicistica; ha altresì dichiarato inefficace (per tardività) il ricorso incidentale notificato dopo la perdita di efficacia del termine semestrale. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello di Palermo resta ferma (con il riconoscimento del diritto di Munafò all'incarico equivalente o, in mancanza, alle differenze retributive), e le spese di cassazione sono compensate.
Norme richiamate
CCRL Dirigenti Regione Sicilia
art. 42 (GURS n.31 del 13.7.2007)
La Corte d'appello ha interpretato l'art. 42 come contenente una clausola di salvaguardia che riconosce al dirigente il diritto soggettivo ad un incarico equivalente (o, in mancanza, alle differenze retributive) fino al termine minimo della durata dell'incarico inizialmente conferito; la Cassazione ha ritenuto che l'interpretazione del contratto regionale sia riservata al giudice di merito salvo specifiche violazioni delle regole di ermeneutica codicistica.
CCRL Dirigenti Regione Sicilia
art. 41 (GURS n.31 del 13.7.2007)
Riconosce la facoltà amministrativa di risolvere anticipatamente contratti dirigenziali per motivate ragioni organizzative e gestionali; la Corte d'appello aveva ritenuto legittima la revoca per riorganizzazione in base a tale norma.
CCRL Dirigenti Regione Sicilia
art. 64 (GURS n.31 del 13.7.2007)
Disciplina la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali generali; la Corte d'appello ha considerato il richiamo alla retribuzione di posizione anche ai fini del calcolo delle differenze retributive.
L.R. Sicilia
Norma regionale istitutiva del ruolo unico della dirigenza con distinzioni tra fasce; richiamata per la cornice normativa dell'inquadramento dirigenziale.
L.R. Sicilia
Norma regionale che ha avviato la riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo della Regione; invocata dalla Regione a giustificazione della revoca degli incarichi dirigenziali.
L.R. Sicilia
Riferita nella discussione sull'applicabilità delle regole di passaggio di fascia anche ai dirigenti della terza fascia.
D. Pres. Reg. Sicilia
Richiamato come riferimento normativo regionale collegato alla disciplina della dirigenza.
d.lgs.
Riferimento alla disciplina sul passaggio di fascia per la dirigenza che è stato richiamato per confronto nella normativa regionale.
d.lgs.
La Corte di Cassazione ha richiamato l'art. 63 nel senso che la censura sulla violazione e falsa applicazione del contratto collettivo è ammessa in sede di legittimità solo con riferimento ai contratti nazionali; per i contratti regionali la sindacabilità è molto più limitata.
codice di procedura civile
Norma invocata per censurare 'violazione e falsa applicazione' ma la Cassazione ha richiamato i limiti di utilizzabilità di tale rimedio rispetto ai contratti collettivi regionali.
codice di procedura civile
Applicata per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale: ha comportato la perdita di efficacia del ricorso incidentale notificato oltre il termine.
codice di procedura civile
Riferito al termine semestrale per la notificazione dell'impugnazione incidentale; il controricorso incidentale è stato dichiarato inefficace per essere stato notificato tardivamente.
D.P.R.
n. 115/2002, art. 13, c. 1 quater
Richiamato in relazione all'applicabilità dell'istituto della sanzione contributiva, ma la Corte ha escluso la sua applicazione alle parti esentate per prenotazione a debito e ha escluso l'estensione della sanzione al ricorrente incidentale tardivo.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile chiedere la revisione meramente ermeneutica di un contratto collettivo regionale se non si dimostra specificamente la violazione delle regole di interpretazione del codice civile; l'interpretazione delle clausole contrattuali regionali è essenzialmente rimessa al giudice di merito.
- Le clausole di salvaguardia previste dai contratti collettivi possono riconoscere diritti soggettivi al dirigente (es. diritto a incarico equivalente o a differenze retributive) quando la norma testuale e la valutazione del giudice di merito lo consentono; in tali casi l'amministrazione deve dimostrare l'impossibilità di adempiere.
- La revoca di incarichi dirigenziali per motivate ragioni organizzative è prevista dalla contrattazione (es. art. 41 CCRL) e può essere legittima, ma la legittimità non esclude l'operatività delle clausole di tutela previste nello stesso contratto collettivo.
- Chi impugna in Cassazione questioni relative a contratti collettivi regionali deve articolare con precisione in che modo il giudice di merito abbia violato i criteri codicistici di interpretazione (artt. 1362 e ss. c.c.), fornendo indici esterni di volontà contraria, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Le impugnazioni incidentali devono essere proposte nei termini processuali: la notificazione tardiva può renderle inefficaci anche quando il giudizio di legittimità prosegue rispetto al ricorso principale.
- In casi di riorganizzazione amministrativa, il rischio di perdita dell'incarico esiste; tuttavia, per ottenere tutela piena (incarico equivalente o differenze retributive) è importante documentare sia il titolo contrattuale che il danno subito e monitorare i termini processuali per ogni impugnazione.
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