Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11635/2021 del 04/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento (deliberazione n. 1246 del 2/7/2010) per assenze ripetute e insufficiente rendimento; censure principali: violazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni); violazione del principio del ne bis in idem per un precedente procedimento archiviato; vizio di valutazione della gravità dei fatti e della proporzionalità della sanzione (si è invocata anche la mancata assegnazione di mansioni adeguate, trasferimenti e mobbing), nonché responsabilità per danno non patrimoniale dovuto alla mancata specificazione delle mansioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito che avevano valutato le condotte del Montecalvo come una continuità di comportamenti assenteisti e di scarso rendimento che, considerati nel loro insieme e nel biennio, hanno assunto autonomi connotati tali da consentire l'avvio del procedimento disciplinare a far tempo dalla nota del 15/2/2010. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 perché il termine di 120 giorni decorre dal momento in cui l'ufficio competente ha la "notizia di infrazione" idonea a iniziare correttamente il procedimento (e non dalla prima conoscenza di singole mancanze). Ha altresì escluso il ne bis in idem ritenendo che il precedente procedimento archiviato riguardasse fatti anteriori e diversamente configurati. Le censure che riproponevano una rivalutazione dei fatti o della proporzionalità della sanzione sono state giudicate inammissibili o infondate perché attengono alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione; inevitabile condanna alle spese e annotazione sulle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 4

    Il termine perentorio di 120 giorni per concludere il procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'ufficio competente acquisisce una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire l'avvio corretto del procedimento (contestazione-istruttoria-sanzione), non automaticamente dalla prima conoscenza di un singolo fatto.

  • CCNL Comparto Sanità 2002-2005, art. 13, comma 7, lett. e)

    Prevede il licenziamento con preavviso per la continuità, nel biennio, di comportamenti attestanti perdurante insufficiente rendimento dovuto a negligenza o altro fatto grave che dimostri incapacità ad adempiere; la Corte l'ha ritenuta applicabile alla condotta valutata cumulativamente.

  • Regolamento Disciplinare dell'ASL di Foggia, art. 9, lett. e)

    Riprende la previsione contrattuale relativa al licenziamento con preavviso per perdurante scarso rendimento; è stata interpretata come norma richiamabile per valutare l'entità della sanzione rispetto alle condotte contestate.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Regolano i limiti della cassazione: la Corte ricorda che non può sindacare in modo libero la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito (n.5 è precluso in caso di doppia conforme) e che la contestazione per falsa applicazione di norme (n.3) richiede una precisa mediazione con la ricostruzione del fatto riconosciuta dai giudici di merito.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per dare atto delle condizioni che possono comportare il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha dato atto della ricorrenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio.

  • Cost., artt. 2 e 24; cod. pen. art. 90; cod. civ. art. 2106 (richiamati in ricorso come fondamenti del ne bis in idem)

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di ne bis in idem non fosse fondata perché il procedimento precedente (archiviazione) riguardava fatti anteriori e diversamente configurati; pertanto non si configurava una doppia sanzione per gli stessi fatti.

  • cod. civ., artt. 2103, 2104, 2105, 2119 (richiamati dal ricorrente)

    Norme sul rapporto di lavoro, mansioni e recesso: la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla mancata assegnazione di mansioni o alla buona fede del lavoratore attenga alla valutazione di merito e non giustifichi la cassazione, dovendo il giudice del merito verificare tali profili.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 decorre dal momento in cui l'ufficio competente dispone di una "notizia di infrazione" idonea ad avviare correttamente il procedimento disciplinare (contestazione-istruttoria-sanzione), non necessariamente dalla prima segnalazione o conoscenza di un singolo episodio.
  • Comportamenti ripetuti o prolungati (es. assenteismo e scarso rendimento) possono essere valutati cumulativamente come una progressiva formazione di responsabilità disciplinare autonoma che giustifica, se proporzionata, la sanzione espulsiva prevista dal contratto collettivo.
  • Il principio del ne bis in idem impedisce una duplice sanzione per gli stessi fatti; tuttavia, se il successivo addebito riguarda fatti temporali o giuridicamente diversi o una diversa configurazione dell'infrazione, la nuova procedura disciplinare può essere legittima.
  • In sede di cassazione non è sufficiente riproporre una rivalutazione dei fatti: la Corte può sindacare la motivazione dei giudici di merito solo nella misura in cui sia dedotta una violazione di legge o un'erronea interpretazione giuridica; i ricorsi che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili quando vi è doppia conforme.
  • Per contestare efficacemente in sede di legittimità violazioni procedurali o di decorrenza dei termini è necessario riprodurre e documentare espressamente gli atti ritenuti rilevanti (note, comunicazioni), in modo da consentire alla Corte di valutare la censura anche rispetto ai canoni di interpretazione legale.
  • La valutazione sulla proporzionalità della sanzione e sulla compromissione del vincolo fiduciario spetta primariamente al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emergono errori di applicazione del parametro giuridico o omissioni argomentative sui profili di diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.