Cassazione Civile, Ordinanza n. 21192/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento nei confronti di un terzo acquirente per far dichiarare inefficace verso la massa un atto di compravendita immobiliare limitatamente alla quota indivisa di nuda proprietà trasferita dal fallito. Il tribunale aveva accolto la domanda e aveva condannato la convenuta anche al pagamento del controvalore del bene. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello perché notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., escludendo la rimessione in termini nonostante la sentenza fosse stata comunicata dalla cancelleria via PEC soltanto successivamente. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, con due motivi connessi, la violazione delle norme sulla pubblicazione/comunicazione della sentenza e sulla rimessione in termini, sostenendo che: (i) dopo la riforma e con il processo telematico la rimessione in termini dovrebbe operare anche quando la decadenza dall'impugnazione dipenda dal decorso del termine lungo, se circostanze particolari hanno impedito la conoscenza della pubblicazione; (ii) la comunicazione integrale della sentenza via PEC sarebbe divenuta obbligatoria e decisiva ai fini del decorso del termine lungo, sicché, in difetto di notifica della sentenza da parte della controparte, la parte soccombente non potrebbe conoscere altrimenti l'avvenuto deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, per le sentenze redatte in formato digitale, la pubblicazione si perfeziona quando il sistema informatico attribuisce al provvedimento numero identificativo e data tramite il cancelliere; da quel momento la sentenza è legalmente conoscibile e decorre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. La comunicazione di cancelleria via PEC ha mera funzione attestativa dell'avvenuto deposito/pubblicazione e non costituisce il dies a quo del termine lungo, né la sua omissione giustifica la rimessione in termini. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria proposta dal fallimento per far dichiarare inefficace l'atto di compravendita verso la massa dei creditori
il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; la comunicazione di cancelleria non ne segna l'inizio e non è condizione per la decorrenza
la rimessione in termini non è invocabile per la sola mancata o tardiva comunicazione del biglietto di cancelleria in relazione alla decadenza dal potere di impugnare
richiamato insieme alle norme sulla pubblicazione/comunicazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente in relazione alla comunicazione del provvedimento
invocato dalla ricorrente quale norma sulla rimessione in termini
richiamato dalla ricorrente nel contesto del regime di rimessione/decadenze processuali
richiamato in relazione al processo telematico e alla comunicazione via PEC
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 179/2012
d.lgs. n. 546/1992, artt. 37 e 22
richiamati dalla ricorrente in supporto della tesi sull'obbligatorietà della comunicazione telematica
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di effettività del diritto di difesa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Nelle sentenze redatte in formato digitale, la pubblicazione si perfeziona con l'attribuzione del numero identificativo e della data da parte del sistema informatico tramite il cancelliere; da tale momento la decisione è legalmente conoscibile e decorre il termine lungo per impugnare.
- La comunicazione di cancelleria via PEC ha funzione meramente attestativa dell'avvenuto deposito e non costituisce il momento rilevante per la decorrenza del termine lungo di impugnazione.
- La mancata o tardiva comunicazione del biglietto di cancelleria non giustifica, di per sé, la rimessione in termini per proporre impugnazione oltre il termine lungo.
- Il processo telematico non sposta sul momento della comunicazione la conoscibilità legale della sentenza, che resta ancorata alla sua pubblicazione.
- In sede di legittimità, quando i motivi investono congiuntamente la medesima questione di diritto e di fatto, possono essere esaminati unitariamente e rigettati se contrari a orientamento consolidato.
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