Cassazione Civile, Ordinanza n. 09403/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, fondato sulle presunzioni derivanti da movimenti bancari ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione alcuni versamenti e prelevamenti emersi dai conti del contribuente; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, ritenendo giustificati movimenti per euro 142.243. La CTR dell'Abruzzo aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente. In Cassazione l'Amministrazione ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, anche in relazione all'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e all'art. 2696 c.c., censurando la decisione d'appello per non aver applicato il criterio della prova analitica richiesta al contribuente per vincere la presunzione bancaria e per aver ritenuto giustificate in modo generico e cumulativo le movimentazioni contestate. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale sostenendo la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione del raddoppio dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente perché la motivazione della CTR non era apparente né inesistente: il giudice di merito aveva comunque espresso il proprio iter logico e aveva affrontato il tema del raddoppio dei termini mediante una valutazione "ora per allora" della sussistenza dei presupposti della denuncia penale. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondate le censure sulla violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973: la CTR non aveva verificato in modo rigoroso e analitico la correlazione tra ciascun versamento bancario e le giustificazioni documentali prodotte dal contribuente, ma aveva valorizzato documentazione, consulenza di parte e dichiarazioni di terzi in modo generico e cumulativo, senza dare conto della necessaria verifica singola per ogni movimentazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"presunzioni"; "operazioni bancarie di prelevamento"; "versamento"
La presunzione legale relativa derivante dai conti bancari si estende ai versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito di impresa; il contribuente può vincerla solo con prova contraria analitica e specifica per ciascuna movimentazione.
rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2
Conferma che la presunzione bancaria opera anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
richiamato in tema di accertamenti bancari
Le regole sull'onere di superare la presunzione mediante prova analitica valgono anche in materia IVA.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte decide la censura sul punto della prova e del corretto apprezzamento delle risultanze documentali.
Richiamato nel secondo motivo; nel testo la Corte valorizza comunque il principio per cui l'onere di fornire prova liberatoria specifica incombe sul contribuente.
n. 3; n. 4; comma 1, n. 4; n. 5
La violazione di legge è stata dedotta per il ricorso principale; per il ricorso incidentale la Corte ha ribadito che solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionalmente rilevante è censurabile come error in procedendo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della denuncia di motivazione apparente.
Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dal ricorrente incidentale nella censura sulla motivazione.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo la disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su movimentazioni bancarie, la presunzione legale relativa opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, mentre per i prelevamenti il valore presuntivo è limitato ai titolari di reddito d'impresa.
- Il contribuente che intenda vincere la presunzione derivante dai conti bancari deve fornire una prova contraria analitica, idonea a spiegare singolarmente la riferibilità di ogni operazione a fatti non imponibili o già fiscalmente rilevanti.
- Il giudice tributario, quando esamina le giustificazioni offerte dal contribuente, deve svolgere una verifica rigorosa e puntuale su ciascuna movimentazione e deve darne conto in motivazione; non è sufficiente un richiamo generico a documenti, consulenze o dichiarazioni di terzi.
- In cassazione, la censura per motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza del minimo costituzionale di motivazione; non basta contestare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Nel giudizio tributario, la verifica sulla legittimità del raddoppio dei termini o della denuncia penale si compie con valutazione 'ora per allora' dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza trasformare il processo tributario in un accertamento del reato.
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