Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di definizione notificato dall'Ufficio di Catania dell'Agenzia delle Entrate in relazione a IRPEF 2009, conseguente a un PVC relativo alle annualità 2008-2010. Il contribuente aveva aderito ai contenuti del PVC, ma non aveva poi versato il debito definito per l'anno 2009. L'atto è stato impugnato davanti alla CTP, che ha accolto il ricorso ritenendo incompetente territorialmente l'Ufficio notificante. In appello la CTR ha confermato l'impugnabilità dell'atto in via solo dubitativa, ma ha comunque accolto l'appello dell'Ufficio sulla competenza territoriale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto l'atto non impugnabile; con il secondo ha denunciato, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 31, comma 2, e 58, comma 2, del d.P.R. 600/1973, oltre agli artt. 112 e 101 c.p.c., per l'erronea individuazione dell'Ufficio accertatore e competente a notificare l'atto. Prima dell'esame nel merito, tuttavia, il ricorrente ha depositato domanda e documentazione attestanti l'adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 5 della l. 130/2022, con allegata quietanza di pagamento; l'Agenzia non ha comunicato diniego entro il termine di legge né ha chiesto la trattazione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato i due motivi di ricorso perché ha preso atto dell'adesione del contribuente alla disciplina di definizione agevolata di cui all'art. 5 della l. 130/2022, dell'avvenuto pagamento e della mancata comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate entro i sessanta giorni previsti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità del ricorso, non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, l. 130/2022.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo, per denunciare la nullità della sentenza d'appello per asserita violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992
È invocato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità dell'atto di definizione e la nullità della sentenza che lo avrebbe ritenuto non impugnabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali sulla competenza dell'ufficio e sul contraddittorio.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato per contestare l'individuazione dell'Ufficio fiscale competente a notificare l'atto.
art. 58, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato insieme all'art. 31, comma 2, d.P.R. 600/1973 a fondamento della censura sulla competenza dell'Ufficio notificante.
È evocato per dedurre una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla decisione sulla competenza dell'ufficio.
È richiamato per contestare la lesione del contraddittorio nella decisione sull'individuazione dell'ufficio competente.
art. 5 della legge n. 130 del 2022
La Corte lo applica come disciplina di definizione agevolata che, in presenza di domanda, pagamento e mancato diniego nel termine, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 5, commi 11 e 12, legge n. 130 del 2022
Viene indicato il termine di sessanta giorni entro cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto comunicare il diniego alla definizione agevolata.
art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022
È applicato per affermare che, nel processo estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude la sua applicabilità perché la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228
È richiamato come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, deposita la relativa domanda e la prova del pagamento, e l'Amministrazione non comunica diniego nel termine stabilito né chiede la prosecuzione del giudizio, la controversia deve essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- La definizione del giudizio per effetto di una disciplina di condono o sanatoria speciale impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, poiché il rapporto controverso si considera ormai regolato dalla procedura agevolata.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica quando il processo si chiude con estinzione per cessazione della materia del contendere, trattandosi di ipotesi diversa dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di una norma speciale che disciplina effetti processuali e spese della definizione agevolata, queste ultime restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la regola fissata dalla legge speciale.
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