Cassazione Civile, Ordinanza n. 14801/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, già in servizio nell'area ex AAMS e poi indicato come assegnato al percorso connesso all'ETI, aveva ottenuto in sede monitoria un decreto ingiuntivo per € 10.730,00 a titolo di differenza di TFR/indennità aggiuntiva riferita al periodo maggio 1994-dicembre 2010. Il Fondo proponeva opposizione sostenendo che l'importo non fosse dovuto perché, nel periodo 2002-2007, il lavoratore sarebbe stato trasferito all'ETI e quindi il Fondo avrebbe correttamente liquidato quanto dovuto, senza includere quel servizio ai fini dell'iscrizione e del trattamento aggiuntivo. Dopo l'accoglimento dell'opposizione in primo grado, la Corte d'appello riteneva invece che il lavoratore fosse rimasto ininterrottamente nei ruoli del Ministero, senza vero transito nei ruoli ETI, e quindi spettasse la differenza richiesta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il Fondo denunciava violazione di norme sul transito/trasferimento del personale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il decreto del 20 settembre 2002 e lo stato matricolare attestassero il trasferimento all'ETI e che il servizio presso tale ente non potesse valere ai fini dell'indennità, la quale richiederebbe la perdurante iscrizione al Fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello si fondava, in via decisiva, su un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, cioè che il lavoratore non era mai transitato definitivamente alle dipendenze dell'ETI, ma era rimasto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero. La Corte ha quindi valorizzato l'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il trattamento economico del personale inserito nel ruolo provvisorio e in posizione di comando o analoga presso altri enti resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Da ciò ha tratto la conclusione che il servizio prestato presso l'ETI da tale personale deve considerarsi utile ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 1034/1984 e dell'intero d.P.R., con conseguente spettanza dell'indennità aggiuntiva richiesta. Il ricorso è stato quindi respinto e il Fondo, quale amministrazione soccombente, è stato condannato alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
La creazione di una sezione civile dedicata alle controversie tributarie non incide sulla natura tabellare del riparto interno degli affari tra sezioni civili e non pone una questione di competenza.
La controversia è stata ritenuta rientrante tra quelle di lavoro e dunque trattabile dalla sezione adita.
"vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non transitato nell'ente o nelle società"
La disposizione è stata letta dal ricorrente come riferita alla sola posizione retributiva, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non escluda la rilevanza del servizio prestato presso l'ETI ai fini del trattamento richiesto dal lavoratore rimasto nel ruolo provvisorio del Ministero.
art. 6, d.P.R. n. 1034/1984
Il servizio prestato presso ETI dal personale ex AAMS non definitivamente transitato va considerato utile ai fini dell'applicazione della disciplina dell'indennità aggiuntiva.
art. 6, d.P.R. n. 1034/1984
La Corte ha ritenuto che il periodo di servizio prestato presso l'ETI dal dipendente rimasto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero sia computabile ai fini dell'indennità aggiuntiva.
d.P.R. n. 211/1981
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale di settore, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.
Il ricorrente lamentava un errato riparto dell'onere probatorio; la Corte ha però ritenuto decisivo l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata, non una violazione delle regole probatorie.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001
"Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze ... in posizione di comando, dì fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali ... rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza"
La norma è stata valorizzata per affermare che l'amministrazione di appartenenza continua a sostenere gli oneri economici del rapporto e resta il soggetto rilevante per le conseguenze economiche delle vicende lavorative, anche se maturate presso altro ente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il dipendente appartiene al ruolo provvisorio ad esaurimento dell'amministrazione di origine e presta servizio presso altro ente in posizione di comando o analoga, il trattamento economico e le connesse conseguenze patrimoniali restano riferibili all'amministrazione di appartenenza.
- Ai fini di prestazioni o indennità collegate all'anzianità o al servizio, il periodo svolto presso l'ente di destinazione può essere computato se il dipendente non vi sia mai transitato definitivamente e sia rimasto nel ruolo dell'amministrazione di origine.
- In cassazione non è censurabile, se non nei limiti consentiti, l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'effettivo mancato transito del dipendente in un diverso ente; la doglianza che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale documentale è inammissibile sul piano sostanziale.
- La disciplina speciale sul personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento va interpretata in coerenza con il mantenimento del legame funzionale ed economico con l'amministrazione di origine, che continua a farsi carico del rapporto.
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