Cassazione Civile, Ordinanza n. 18310/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso per l'anno 2013 nei confronti di una società operante come agenzia per il lavoro e soggetto promotore di attività formative, con recupero a tassazione di IVA per 690.354,00 euro. L'Ufficio contestava la detrazione dell'IVA assolta sulle fatture emesse da una società consociata che aveva materialmente svolto corsi di formazione finanziati dal Fondo Forma.Temp, ritenendo che tali prestazioni non potessero beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente, ritenendo necessario, per l'esenzione, che l'ente erogatore fosse riconosciuto da una pubblica amministrazione e che il riconoscimento riguardasse anche i singoli corsi; nel caso concreto, la società attuatrice non risultava accreditata come soggetto riconosciuto dalla pubblica amministrazione e non risultava il riconoscimento dei singoli corsi. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 10, comma 1, n. 20, e dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'accreditamento presso il Fondo Forma.Temp e/o il riconoscimento dell'ente fossero sufficienti per l'esenzione e che la CTR avesse illegittimamente introdotto il requisito ulteriore del riconoscimento del singolo corso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'esenzione IVA per le prestazioni didattiche e formative richiede il concorso del requisito soggettivo del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione e che, nel caso concreto, la società che aveva erogato i corsi (soggetto attuatore) non risultava riconosciuta da una pubblica amministrazione, essendo l'iscrizione all'albo del Fondo Forma.Temp non equiparabile a tale riconoscimento. Di conseguenza, le prestazioni erano imponibili IVA con aliquota ordinaria e la detrazione operata dalla contribuente era corretta. Le spese sono state compensate integralmente per la particolarità della questione e per l'assenza di precedenti specifici.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione riguarda le prestazioni educative e didattiche, anche di formazione professionale, solo se rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni; il requisito soggettivo del riconoscimento è essenziale e non può essere surrogato da un mero accreditamento interno a un fondo privato o bilaterale.
Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte sussiste quando le operazioni a valle siano imponibili; se le prestazioni formative non rientrano nell'esenzione, l'IVA addebitata è legittimamente detraibile dal soggetto passivo.
La doglianza erariale evocava anche il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha deciso la controversia principalmente sul corretto inquadramento normativo del requisito soggettivo dell'esenzione.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Le agenzie per il lavoro sono tenute al versamento di un contributo al Fondo Forma.Temp; tale disciplina di finanziamento della formazione non coincide con il riconoscimento pubblico richiesto ai fini dell'esenzione IVA.
È istituito l'albo delle agenzie per il lavoro per lo svolgimento delle attività autorizzate, incluse quelle formative connesse all'inserimento lavorativo.
art. 2, lett. c), d), e), f), d.lgs. n. 276/2003
Le definizioni normative distinguono tra autorizzazione statale e accreditamento regionale; la Corte valorizza questa distinzione per escludere che un accreditamento del fondo equivalga al riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 276/2003
L'autorizzazione e la vigilanza ministeriale concernono criteri di gestione e funzionamento del fondo, non il riconoscimento del singolo ente formatore ai fini dell'esenzione IVA.
art. 132, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama la giurisprudenza UE secondo cui i servizi educativi forniti da organismi privati a scopo di lucro possono essere esenti solo se l'organismo è riconosciuto dallo Stato membro e ha finalità simili agli enti pubblici; non è consentita un'esenzione generalizzata per tutti gli organismi privati.
art. 168 direttiva 2006/112/CE
Il diritto a detrazione dell'IVA a monte viene meno se l'IVA a valle non è dovuta per effetto di un'esenzione compatibile con il diritto unionale.
È menzionato nel richiamo a un precedente provvedimento di inammissibilità di rinvio pregiudiziale, come contesto interpretativo della questione.
art. 267 TFUE
Richiamato in relazione al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla corretta interpretazione dell'esenzione IVA.
art. 1, commi 38 e 39, l. n. 207/2024
Il legislatore ha chiarito che le prestazioni di formazione rese da enti e società di formazione finanziati tramite il fondo bilaterale sono imponibili IVA; la Corte considera questa previsione coerente con il sistema e non decisiva solo per il futuro, ma espressiva di un assetto già desumibile dall'ordinamento.
art. 169, lett. c), d.lgs. n. 10/2026
Norma che riproduce, nel nuovo testo unico IVA, la disciplina già introdotta dalla legge di bilancio 2025.
Abroga le disposizioni del testo unico menzionate dalla Corte, senza incidere sul ragionamento svolto sul regime applicabile alla fattispecie.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IVA delle prestazioni didattiche e formative non basta la natura formativa dell'attività: è necessario anche che il soggetto erogatore sia un istituto o scuola riconosciuto da una pubblica amministrazione, secondo un requisito soggettivo autonomo e imprescindibile.
- L'accreditamento o l'iscrizione in albi o elenchi istituiti da fondi bilaterali o da organismi di settore non equivale, di per sé, al riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione richiesto dalla norma sull'esenzione IVA.
- Quando le prestazioni formative non integrano il requisito soggettivo per l'esenzione, esse restano imponibili con IVA ordinaria e il committente può detrarre l'imposta assolta a monte secondo le regole generali.
- L'interpretazione dell'esenzione IVA in materia di formazione deve coordinarsi con il diritto unionale: l'esenzione può riguardare anche organismi privati lucrativi solo se il sistema nazionale ne subordina il riconoscimento a condizioni coerenti con la finalità pubblica dell'attività educativa.
- Le sopravvenienze normative chiarificatrici possono essere lette come confermative di un assetto già desumibile dal sistema, soprattutto quando il legislatore intervenga per risolvere dubbi interpretativi su un regime già coerente con la disciplina unionale.
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