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Legge

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Normativa italiana24G00229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Interviene sui saldi di finanza pubblica 2025-2027 e introduce misure fiscali su IRPEF, detrazioni, redditi da lavoro, imprese, cripto-attività e operazioni societarie. Rimodula le agevolazioni edilizie per il 2025-2027, disciplina investimenti nelle reti elettriche e apporta modifiche in materia di IVA, accise e tabacchi. Il testo fornito comprende i commi 1-58, con l’ultimo comma interrotto.

Legge di bilancio 2025: misure fiscali, agevolazioni e disposizioni economiche

Legge di bilancio 2025: misure fiscali ed economiche

La disposizione definisce i saldi massimi di finanza pubblica per il triennio 2025-2027 e introduce numerose misure tributarie e di spesa. Il testo disponibile comprende i commi 1-58 dell’articolo 1 e si interrompe durante il comma 58; il riassunto riguarda quindi esclusivamente le disposizioni riportate.

Saldi di finanza pubblica

I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in competenza e in cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in competenza, per il 2025, 2026 e 2027 sono quelli indicati nell’allegato I. I livelli di ricorso al mercato sono al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

IRPEF e misure per i lavoratori dipendenti

La legge modifica gli scaglioni IRPEF, fissando l’imposta lorda nelle seguenti misure:

  • 23% fino a 28.000 euro;
  • 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

La detrazione per redditi di lavoro dipendente prevista dall’articolo 13 TUIR è elevata da 1.880 a 1.955 euro. Per il calcolo del trattamento integrativo, la detrazione rilevante è ridotta di 75 euro, rapportati al periodo di lavoro nell’anno.

Ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), TUIR, con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro spetta una somma non imponibile, calcolata sul reddito di lavoro dipendente:

  • 7,1% se tale reddito non supera 8.500 euro;
  • 5,3% se supera 8.500 euro ma non 15.000 euro;
  • 4,8% se supera 15.000 euro.

Per individuare la percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Ai lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta invece un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro: 1.000 euro oltre 20.000 e fino a 32.000 euro; per redditi oltre 32.000 e fino a 40.000 euro, l’importo è pari a 1.000 euro moltiplicato per il rapporto tra 40.000 euro, diminuiti del reddito complessivo, e 8.000 euro.

I sostituti d’imposta riconoscono automaticamente la somma e la detrazione in busta paga e ne verificano la spettanza al conguaglio. Le somme non spettanti sono recuperate; se il recupero supera 60 euro, è rateizzato in dieci rate uguali a partire dalla prima retribuzione interessata dagli effetti del conguaglio. Il credito maturato dai sostituti per l’erogazione della somma è compensabile ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997.

Per la verifica delle soglie rilevano anche le quote esenti dei redditi agevolati per ricercatori rientrati e lavoratori impatriati. Il reddito complessivo è assunto al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Limite alle detrazioni e carichi familiari

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro è introdotto un limite complessivo alle detrazioni di oneri e spese, fatto salvo quanto previsto dalle singole agevolazioni. Il limite si ottiene moltiplicando un importo base per un coefficiente legato alla composizione familiare:

  • importo base di 14.000 euro per redditi oltre 75.000 e fino a 100.000 euro;
  • importo base di 8.000 euro per redditi oltre 100.000 euro;
  • coefficiente 0,50 senza figli nelle condizioni dell’articolo 12, comma 2, TUIR; 0,70 con un figlio; 0,85 con due figli; 1 con più di due figli oppure con almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

Nel computo non rientrano le spese sanitarie detraibili e gli investimenti agevolati in start-up e PMI innovative. Per le detrazioni pluriennali rilevano le rate riferite a ciascun anno. Sono inoltre esclusi gli interessi e gli altri oneri relativi a prestiti o mutui contratti entro il 31 dicembre 2024, i premi assicurativi derivanti da contratti stipulati entro tale data e le rate di spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Anche ai fini di questo limite, il reddito complessivo è considerato al netto dell’abitazione principale e delle pertinenze.

Le detrazioni per figli sono riconosciute per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni, inclusi figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio, adottivi, affiliati o affidati e figli conviventi del coniuge deceduto. Sono riconosciute anche per figli di almeno 30 anni con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992. La detrazione per ascendenti conviventi è pari a 750 euro, ripartita pro quota tra gli aventi diritto. Le detrazioni per carichi familiari non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani, di uno Stato UE o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero.

Per il 2025 e il 2026 il limite di reddito previsto per l’accesso al regime forfetario dall’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190/2014 è elevato a 35.000 euro. Il limite annuo della detrazione per le spese di frequenza scolastica previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), TUIR è fissato a 1.000 euro.

Deduzioni fiscali e acconti di imprese e intermediari

Sono differite le deduzioni di componenti negativi ai fini IRES e IRAP previste dalla normativa richiamata:

  • la quota dell’11% riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è rinviata, in quote costanti, al periodo in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi;
  • la quota del 4,70% riferita al periodo in corso al 31 dicembre 2026 è rinviata al periodo in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi;
  • le quote del 13% previste per i periodi in corso al 31 dicembre 2025 e 2026 sono rinviate, rispettivamente, al periodo 2026 e ai tre successivi, e al periodo 2027 e ai due successivi;
  • le quote del 10% previste per gli stessi periodi sono rinviate con la medesima scansione temporale.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali e l’eccedenza ACE riportabile possono ridurre il maggior reddito imponibile prodotto dai differimenti solo entro il 54% di tale maggior reddito. La regola si applica anche al consolidato nazionale e mondiale, considerando prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile il reddito complessivo globale.

Per il calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e 2026, l’imposta del periodo precedente va rideterminata senza applicare le deduzioni oggetto di differimento, tenendo conto delle regole sulle perdite e sull’eccedenza ACE. Per il 2026 non si considerano inoltre le quote differite; la stessa esclusione vale per i periodi in corso al 31 dicembre 2027 e nei due successivi. Sulla parte dei maggiori acconti dovuti per il 2025 e il 2026 non si applicano le disposizioni sulla compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 né quelle richiamate del decreto-legge n. 69/1989.

Imposta sui servizi digitali

Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi da tali servizi e che, individualmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente realizzano ricavi complessivi ovunque non inferiori a 750 milioni di euro. La disciplina è coordinata sia con la legge n. 145/2018 sia con il testo unico dei tributi erariali minori.

L’acconto, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, va versato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento; il saldo va pagato entro il 16 maggio dell’anno successivo.

Plusvalenze finanziarie e cripto-attività

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi disciplinati dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 461/1997 è fissata al 26%. Per i redditi e proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 l’aliquota è elevata al 33%. Resta applicabile il 26% ai redditi derivanti da operazioni su token di moneta elettronica denominati in euro, definiti come token stabilmente ancorati all’euro e con riserve detenute integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE. Non costituiscono realizzo la conversione tra euro e tali token né il rimborso in euro del loro valore nominale.

Sono eliminate le soglie di 2.000 euro che condizionavano l’imposizione dei redditi da cripto-attività e la rilevanza delle minusvalenze. Per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025 è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato a tale data secondo l’articolo 9 TUIR, pagando un’imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre 2025. Il pagamento può essere ripartito in massimo tre rate annuali uguali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. La rivalutazione non consente di realizzare minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, TUIR.

Rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni

La legge rende annuale la possibilità di assumere, per titoli, quote e diritti posseduti il 1° gennaio, il valore normale a tale data in luogo del costo o valore di acquisto, assoggettandolo a imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre dello stesso anno. Per partecipazioni non negoziate il valore è determinato in base alla quota di patrimonio netto risultante da perizia giurata redatta da dottori commercialisti o revisori legali; per quelle negoziate si applicano i criteri dell’articolo 9 TUIR riferiti al mese di dicembre precedente. Il pagamento può essere rateizzato in massimo tre rate annuali. La perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre. La disciplina non si applica alle plusvalenze e minusvalenze di determinati enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

È prevista annualmente anche l’opzione per rideterminare il valore dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1° gennaio. Il valore è determinato mediante perizia giurata di stima redatta da professionisti appartenenti agli albi indicati dalla norma; l’imposta sostitutiva è del 18%, versabile entro il 30 novembre, anche in massimo tre rate annuali. Sono aggiornati i termini relativi alla perizia e al riconoscimento dell’imposta sostitutiva.

Assegnazione agevolata di beni ai soci ed estromissione

Le società di persone e di capitali possono, entro il 30 settembre 2025, assegnare o cedere ai soci immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. È necessario che i soci risultino iscritti nel libro soci al 30 settembre 2024, ove prescritto, oppure siano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge sulla base di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2024. La disciplina si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni e si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

Sulla differenza tra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva dell’8%, elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti. Le riserve in sospensione d’imposta annullate sono assoggettate al 13%. Per gli immobili la società può richiedere la determinazione del valore sulla base delle rendite catastali e dei moltiplicatori previsti per l’imposta di registro; nelle cessioni, il corrispettivo non può essere assunto sotto il valore normale o quello catastale così determinato.

Per i soci di società trasformate, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni aumenta della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Per i soci assegnatari, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscale delle partecipazioni e non si applicano le disposizioni indicate dell’articolo 47 TUIR. Le imposte proporzionali di registro sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Il 60% dell’imposta sostitutiva va versato entro il 30 settembre 2025 e il restante 40% entro il 30 novembre 2025.

È inoltre estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa la disciplina dell’estromissione prevista dalla legge n. 208/2015, per beni posseduti al 31 ottobre 2024 ed estromessi dal 1° gennaio al 31 maggio 2025. I versamenti rateali sono dovuti entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026; gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2025.

IVA, accise e procedimenti sui tabacchi

Le prestazioni di formazione rese da enti e società finanziati dal fondo bilaterale per la formazione e dirette a soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono imponibili ai fini IVA. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti prima dell’entrata in vigore della legge, se non definiti da atti divenuti definitivi; non sono ammessi rimborsi. Le controversie pendenti possono essere definite versando la maggiore IVA accertata senza sanzioni e interessi, oppure provando che l’imposta è stata assolta dal prestatore. L’organo giudiziario sospende il processo per 90 giorni su istanza; l’Agenzia delle entrate verifica entro 30 giorni la corrispondenza dell’importo indicato. Il contribuente deposita la prova del pagamento o dell’assolvimento entro il termine di sospensione e il giudizio è dichiarato estinto per le domande interessate, con compensazione delle spese.

È soppressa, nella disciplina sulla circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, l’esenzione riferita ai prodotti trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi verso depositi non soggetti a denuncia. Per i procedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle tariffe di vendita di tabacchi e prodotti assimilati, i termini di conclusione sono di 45 giorni per i procedimenti indicati al comma 1 e di 20 giorni lavorativi per quelli del comma 2. Da tale modifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fringe benefit per veicoli concessi in uso promiscuo

Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore convenzionale del benefit è determinato sul 50% del costo chilometrico ACI per 15.000 chilometri, al netto delle somme trattenute al dipendente. La percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria e al 20% per gli ibridi plug-in.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025, resta applicabile la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. Dopo tale termine il valore determinato secondo la disciplina previgente è incrementato del 50%. Le regole valgono anche in caso di assegnazione del veicolo a un altro dipendente.

IVA sulle prestazioni relative ai rifiuti

L’aliquota IVA agevolata prevista per le prestazioni relative ai rifiuti è riferita alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di specifiche categorie di rifiuti speciali, nonché alla gestione degli impianti di fognatura e depurazione. Sono esclusi il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Investimenti nelle reti di distribuzione elettrica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta ARERA, previa intesa in Conferenza unificata e previo parere parlamentare, deve definire termini e modalità di presentazione dei piani straordinari pluriennali dei concessionari della distribuzione elettrica. I piani devono mirare a:

  • aumentare resilienza e affidabilità del servizio rispetto agli eventi meteoclimatici estremi;
  • integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, con tempi celeri di connessione;
  • potenziare la rete per sostenere la crescita della domanda elettrica;
  • accrescere la flessibilità, anche mediante servizi di terzi approvvigionati con criteri trasparenti e non discriminatori;
  • proteggere le infrastrutture, anche attraverso sistemi di monitoraggio.

Il decreto disciplina anche valutazione e approvazione dei piani e criteri per gli oneri dovuti dai concessionari in relazione alla rimodulazione delle concessioni. Tali oneri sono computati da ARERA nel capitale investito ai fini degli ammortamenti e della remunerazione al tasso applicabile agli investimenti nella distribuzione elettrica. L’approvazione comporta la rimodulazione delle concessioni in essere in coerenza con la durata degli investimenti, per un periodo non superiore a 20 anni.

Per le cooperative elettriche la rimodulazione è riconosciuta per 20 anni a condizioni semplificate, definite tenendo conto della loro funzione sociale e anche in deroga agli obiettivi e alle condizioni ordinariamente previsti. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla disciplina sono destinate prioritariamente a ridurre i costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

Detrazioni edilizie ed energetiche

È anticipata al 1° gennaio 2025 la decorrenza della modifica prevista per la detrazione degli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.

Per le spese documentate sostenute nel 2025, 2026 e 2027, la detrazione per interventi di efficienza energetica è fissata al 36% nel 2025 e al 30% nel 2026 e 2027. Per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, le aliquote sono rispettivamente 50% nel 2025 e 36% nel 2026 e 2027. Sono escluse le spese per sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, sulle spese sostenute negli stessi anni spettano le aliquote del 36% nel 2025 e del 30% nel 2026 e 2027, entro il limite complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per l’abitazione principale, quando le spese sono sostenute dai titolari di proprietà o di altro diritto reale di godimento, le aliquote salgono al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027. Sono escluse le medesime spese per caldaie uniche a combustibili fossili. Sono inoltre fissate al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027 le detrazioni per le altre tipologie di interventi agevolati richiamate dalla norma, con aliquote maggiorate per l’abitazione principale nelle stesse misure.

Per il bonus mobili, le disposizioni relative agli anni 2022-2024 sono estese al 2025 e il riferimento all’anno 2024 è aggiornato includendo anche il 2025.

Per il Superbonus al 65% sulle spese sostenute nel 2025, l’agevolazione spetta esclusivamente se, al 15 ottobre 2024, risulta presentata la CILA per gli interventi diversi da quelli condominiali; per i condomìni, se a quella data è stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori ed è stata presentata la CILA; per demolizione e ricostruzione, se è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Per le spese Superbonus sostenute nel 2023 è consentito, su opzione irrevocabile, ripartire la detrazione in dieci quote annuali uguali a partire dal 2023. L’opzione si esercita con dichiarazione integrativa relativa al 2023, da presentare entro il termine per la dichiarazione dei redditi relativa al 2024. L’eventuale maggiore imposta risultante va versata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi 2024, senza sanzioni e interessi.

Reverse charge nei servizi di logistica

È esteso il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi rese tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali, caratterizzate da prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e con beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili, quando rese a imprese di trasporto e movimentazione merci e di logistica. Sono escluse le operazioni verso pubbliche amministrazioni e gli altri enti e società soggetti alla disciplina dell’articolo 17-ter IVA, nonché quelle rese alle agenzie per il lavoro. Il testo fornito si interrompe all’inizio del comma 58, quindi non consente di ricostruire le ulteriori disposizioni sull’efficacia della misura.

Obsolescenza

Le disposizioni riportate incidono su periodi d’imposta e adempimenti del 2025 e degli anni successivi, nonché su regimi fiscali e procedure ancora operativi. Sulla base del contenuto fornito, la legge non è da considerare obsoleta.

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