DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo riordina la disciplina vigente su operazioni imponibili, soggetti passivi, cessioni e prestazioni, vendite e acquisti intraunionali, importazioni, buoni-corrispettivo e territorialità. Le operazioni intraunionali restano disciplinate fino all’entrata in vigore del regime definitivo UE.
Testo unico dell’IVA
Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto
Il decreto legislativo approva un testo unico che riordina in un corpus organico le disposizioni legislative vigenti in materia di IVA. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La disciplina delle operazioni intraunionali si applica fino all’entrata in vigore del regime definitivo degli scambi tra Stati membri dell’Unione europea.
Presupposto oggettivo e ambito territoriale
L’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, nonché alle importazioni effettuate da chiunque. Sono inoltre disciplinati gli acquisti e le vendite intraunionali.
Il territorio dello Stato comprende la Repubblica italiana, con esclusione di Livigno, Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano. Il territorio dell’Unione europea è individuato secondo il TFUE, con specifiche esclusioni per Monte Athos, Helgoland, Büsingen, alcuni territori francesi, Ceuta, Melilla, Canarie e isole Åland. Monaco è considerato compreso nel territorio francese, mentre Akrotiri e Dhekelia sono compresi nel territorio cipriota.
Sono definiti il soggetto passivo stabilito in Italia, la parte intraunionale del trasporto passeggeri, il trasporto intraunionale di beni e la locazione, anche finanziaria, il noleggio o simili a breve termine di mezzi di trasporto, individuata in un periodo non superiore a 30 giorni o, per i natanti, a 90 giorni.
Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l’attività commerciale o agricola esercitata abitualmente, anche se non esclusivamente e anche senza organizzazione in forma d’impresa, nonché l’attività organizzata in forma d’impresa diretta a prestazioni di servizi non rientranti tra quelle commerciali tipiche.
Sono sempre considerate effettuate nell’esercizio d’impresa le operazioni di società commerciali, società di fatto, società semplici aventi oggetto commerciale o agricolo, enti e consorzi con analogo oggetto, comprese le operazioni effettuate nei confronti di soci, associati o partecipanti.
Per gli enti non commerciali rilevano soltanto le operazioni svolte nell’ambito di attività commerciali o agricole. Sono considerate commerciali anche alcune prestazioni rese ai soci a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari, salvo le attività istituzionali di determinate associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica.
Sono comunque considerate commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, attività quali:
- produzione e vendita di beni nuovi;
- erogazione di acqua, servizi fognari e di depurazione, gas, energia e vapore;
- gestione di fiere, esposizioni commerciali, spacci e mense;
- trasporto di merci o persone;
- organizzazione di viaggi, soggiorni e servizi alberghieri;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate commerciali le attività esercitate da enti pubblici nell’ambito della pubblica autorità e alcune attività istituzionali o mutualistiche espressamente individuate, comprese determinate operazioni della Banca d’Italia, delle amministrazioni militari e di polizia, degli organi costituzionali e del Servizio sanitario nazionale.
Sono escluse dall’attività commerciale, a determinate condizioni, la gestione meramente personale o familiare di immobili abitativi, mezzi di trasporto, complessi sportivi e ricreativi da parte di società o enti, nonché la mera detenzione di partecipazioni e titoli immobilizzati finalizzata alla percezione dei relativi frutti, in assenza di strutture finanziarie o di gestione delle partecipate. Sono inoltre previste esclusioni per le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni per espropriazione e per l’attività di garanzia collettiva dei fidi.
Le agevolazioni previste per alcune associazioni, incluse la somministrazione di alimenti e bevande strettamente complementare all’attività istituzionale, sono subordinate all’inserimento nello statuto di clausole relative a:
- divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi, riserve o capitale;
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e diritto di voto degli associati maggiorenni;
- redazione e approvazione annuale del rendiconto;
- elettività degli organi, sovranità assembleare, pubblicità delle convocazioni e delle deliberazioni;
- intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota associativa, salvo trasferimento mortis causa.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste dalla disciplina delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini IVA.
Esercizio di arti e professioni
L’esercizio di arti e professioni consiste nello svolgimento abituale, anche non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali senza personalità giuridica, società tra professionisti e società tra avvocati.
Non rientrano nell’esercizio di arti e professioni alcune prestazioni rese nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di associazione in partecipazione da soggetti che non svolgano abitualmente altre attività autonome. Sono altresì escluse le attività di levata dei protesti svolte dai segretari comunali e le prestazioni di vigilanza e custodia delle guardie giurate.
Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che trasferiscono la proprietà o costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento su beni di qualsiasi natura. Sono equiparate alle cessioni, tra le altre:
- vendite con riserva di proprietà;
- locazioni con clausola di trasferimento vincolante;
- passaggi tra committente e commissionario;
- cessioni gratuite, salvo beni estranei all’attività d’impresa di costo unitario non superiore a 50 euro o beni per i quali non sia stata detratta l’IVA;
- destinazione dei beni all’uso personale o familiare o a finalità estranee all’attività;
- assegnazioni di beni ai soci o operazioni analoghe di enti e organizzazioni.
Non costituiscono cessioni di beni le operazioni aventi a oggetto denaro o crediti in denaro, aziende o rami d’azienda, terreni non edificabili, campioni gratuiti di modico valore contrassegnati, passaggi derivanti da fusioni, scissioni o trasformazioni, valori bollati e postali, nonché beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.
Vendite a distanza e interfacce elettroniche
Le vendite a distanza intraunionali riguardano beni spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, da uno Stato membro verso consumatori o soggetti non tenuti ad assoggettare a IVA gli acquisti intraunionali. Sono disciplinate anche le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi.
La disciplina non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi né ai beni installati, montati o assemblati dal fornitore nello Stato di arrivo.
Il soggetto passivo che facilita tramite un’interfaccia elettronica le vendite a distanza intraunionali effettuate da soggetti non stabiliti nell’Unione europea e le vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco non superiore a 150 euro è considerato cedente nei confronti dell’acquirente e cessionario-rivenditore nei confronti del fornitore originario.
Acquisti intraunionali
Sono soggetti a IVA gli acquisti intraunionali effettuati in Italia nell’esercizio di imprese, arti e professioni o da determinati enti e organizzazioni non soggetti passivi. L’acquisto consiste nell’acquisizione onerosa della proprietà o di diritti reali su beni spediti o trasportati in Italia da un altro Stato membro.
Sono equiparati agli acquisti intraunionali, tra gli altri:
- l’introduzione in Italia di beni propri provenienti da altro Stato membro;
- alcuni acquisti o trasferimenti effettuati da enti non soggetti passivi;
- l’introduzione di beni da parte delle forze armate nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione;
- gli acquisti onerosi di mezzi di trasporto nuovi provenienti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto passivo e l’acquisto è effettuato al di fuori dell’attività economica.
Sono considerati mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso massimo al decollo superiore a 1.550 kg e i veicoli con cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW. Un mezzo non è nuovo se ha percorso oltre 6.000 km e sono trascorsi più di sei mesi dalla prima immatricolazione o registrazione; per imbarcazioni e aeromobili rilevano, rispettivamente, oltre 100 ore di navigazione o oltre 40 ore di volo e il decorso di tre mesi dalla prima immatricolazione o registrazione.
Non costituiscono acquisti intraunionali alcune introduzioni temporanee, lavorazioni o perizie con successiva restituzione, beni da installare o montare dal fornitore, determinate operazioni di enti non soggetti passivi, soggetti totalmente indetraibili e produttori agricoli, nonché acquisti di gas, energia elettrica, calore o freddo tramite reti. Per i soggetti interessati opera una soglia di 10.000 euro annui, calcolata al netto dell’IVA e con esclusione dei mezzi di trasporto nuovi e dei prodotti soggetti ad accisa.
L’opzione per applicare l’IVA agli acquisti intraunionali supera il regime di esclusione e, in linea generale, vincola il soggetto fino al compimento del biennio successivo all’anno di esercizio. La revoca produce effetto dall’anno in corso secondo le modalità di comunicazione previste.
Regime call-off stock
Il trasferimento di beni propri da un altro Stato membro in Italia non determina immediatamente un acquisto intraunionale quando i beni sono destinati a essere ceduti successivamente a un soggetto passivo italiano già individuato, il cedente non è stabilito in Italia e sono rispettate le ulteriori condizioni previste.
L’acquisto intraunionale si considera effettuato dal destinatario quando i beni sono acquistati entro 12 mesi dal loro arrivo in Italia. In mancanza, o se vengono meno le condizioni, l’acquisto si considera effettuato dal cedente in momenti specificamente individuati, tra cui:
- il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi;
- il momento in cui viene meno una condizione del regime;
- prima della cessione a un soggetto diverso;
- prima del trasferimento dei beni in altro Stato;
- il giorno della distruzione, del furto o della perdita.
Non si realizza l’acquisto per i beni non ceduti e rispediti nello Stato membro di partenza entro 12 mesi, purché la rispedizione sia annotata nell’apposito registro. È possibile sostituire il destinatario entro lo stesso termine, se sono rispettate le condizioni del regime e l’operazione è registrata.
Prestazioni di servizi
Costituiscono prestazioni di servizi le attività rese verso corrispettivo in esecuzione di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in generale, obbligazioni di fare, non fare o permettere.
Sono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate a titolo oneroso:
- locazioni, affitti e noleggi;
- cessioni o concessioni di diritti d’autore, brevetti, modelli, disegni, processi, formule, marchi e diritti similari;
- prestiti di denaro e titoli non rappresentativi di merci e determinate operazioni su crediti;
- somministrazioni di alimenti e bevande;
- cessioni di contratti.
Le prestazioni rese per uso personale o familiare dell’imprenditore o gratuitamente per finalità estranee all’impresa rilevano, per operazioni di valore superiore a 50 euro, quando l’IVA sugli acquisti relativi è detraibile. Sono previste esclusioni per mense aziendali, trasporti, attività didattiche, educative, ricreative, assistenziali e sanitarie a favore dei dipendenti, nonché per alcune attività pubblicitarie o di interesse pubblico.
Non sono considerate prestazioni di servizi determinate cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori o loro eredi, i prestiti obbligazionari, alcune cessioni di contratti e i passaggi societari già esclusi dalla disciplina delle cessioni di beni. Sono inoltre escluse alcune attività di mandato, mediazione e commissione.
L’uso personale o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti di autoveicoli e apparecchiature radiomobili segue regole specifiche quando l’IVA è stata detratta soltanto in funzione della percentuale prevista dalla disciplina sulla detrazione. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e alcune spese generali relative a concessioni di opere pubbliche non costituiscono corrispettivi di prestazioni commerciali.
Importazioni
Sono importazioni le operazioni aventi a oggetto beni introdotti in Italia da Paesi o territori esterni all’Unione europea, non già immessi in libera pratica in un altro Stato membro, incluse:
- immissione in libera pratica;
- perfezionamento attivo;
- ammissione temporanea senza esenzione totale dai dazi;
- immissione in consumo di beni provenienti da specifici territori esclusi dall’Unione europea.
Sono imponibili anche le reimportazioni dopo perfezionamento passivo e la reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dall’Unione europea.
Il pagamento dell’IVA può essere sospeso per beni importati destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro, anche dopo manipolazioni autorizzate. L’importatore deve fornire la propria partita IVA, il numero IVA del cessionario nell’altro Stato membro e, se richiesto, documentazione che provi il trasferimento effettivo.
L’autorità doganale può richiedere una cauzione pari all’IVA sospesa. Se la documentazione non perviene entro 45 giorni dallo svincolo o non dimostra il trasferimento, la cauzione viene incamerata. Sono esonerati i soggetti titolari delle autorizzazioni o degli esoneri previsti dalla normativa doganale richiamata.
Buoni-corrispettivo
Il buono-corrispettivo è uno strumento che deve essere accettato come pagamento totale o parziale di beni o servizi e che identifica i beni, i servizi, i potenziali cedenti o prestatori o le relative condizioni di utilizzo.
Il buono è monouso quando, al momento dell’emissione, è già nota la disciplina IVA applicabile all’operazione cui dà diritto. Ogni trasferimento precedente alla cessione o prestazione equivale all’effettuazione dell’operazione. Se l’operazione è resa da un soggetto diverso dall’emittente, si considera effettuata nei confronti dell’emittente.
Il buono è multiuso quando, al momento dell’emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile. I trasferimenti precedenti all’accettazione non costituiscono effettuazione dell’operazione. L’IVA sorge quando il buono è accettato come corrispettivo, mentre i servizi di distribuzione e simili resi nei trasferimenti diversi da quelli tra prestatore e cliente sono autonomamente rilevanti.
Territorialità delle cessioni di beni
Le cessioni di beni sono territorialmente rilevanti in Italia quando riguardano immobili situati nel territorio nazionale, beni mobili presenti in Italia o beni spediti da altro Stato membro e installati, montati o assemblati in Italia dal fornitore o per suo conto.
Le cessioni a bordo di navi, aeromobili o treni durante la parte intraunionale del trasporto passeggeri si considerano effettuate in Italia quando il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio nazionale.
Le cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo mediante reti sono territorialmente rilevanti in Italia, tra l’altro, quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato.
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