Cassazione Civile, Ordinanza n. 01157/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
L'ex assessore al patrimonio di un comune ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. contro la sentenza della Corte dei conti che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato, insieme ad altri amministratori e dirigenti comunali, al risarcimento del danno erariale in favore dell'ente locale, quantificato pro quota in euro 100.000 oltre accessori. La contestazione riguardava l'assegnazione di quattordici unità immobiliari comunali, non abitative, ad associazioni senza scopo di lucro, mediante comodato gratuito o canone pari al 10% del valore di mercato, in presunta violazione dei regolamenti comunali che non consentivano il comodato gratuito e prevedevano al più canoni non inferiori al 50% del mercato. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice contabile sindacato nel merito una scelta ritenuta discrezionale-politica dell'ente e non sindacabile; 2) eccesso di potere giurisdizionale per avere la Corte dei conti attribuito responsabilità all'organo politico nonostante la separazione tra indirizzo politico e gestione prevista dal TUEL, assumendo una sorta di responsabilità concorrente con i dirigenti; 3) eccesso di potere giurisdizionale per avere affermato la responsabilità erariale sulla sola contrarietà ai regolamenti, senza verificare in concreto dolo o colpa grave, e introducendo una regola di responsabilità ritenuta nuova e sconosciuta all'ordinamento. Il Procuratore Generale contabile ha resistito, sostenendo che il giudice contabile aveva controllato non la scelta politica in sé ma le modalità concrete di attuazione, e che gli ulteriori motivi denunciavano solo errori di giudizio interni alla giurisdizione contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte dei conti non avesse superato i limiti esterni della giurisdizione, perché il controllo aveva riguardato non la discrezionalità politica di assegnare immobili a finalità sociali, ma le concrete modalità di esercizio della scelta, valutate alla luce di regolamenti comunali e dei criteri di economicità, efficacia e buona amministrazione. Ha inoltre osservato che la censura sulla separazione tra organi politici e dirigenti e quella sulla presunta affermazione automatica di responsabilità per violazione regolamentare denunciavano, al più, errori di giudizio interni alla giurisdizione e non creazione di norme nuove. Infine, ha rilevato che la sentenza contabile aveva comunque accertato in concreto la colpa grave, valorizzando il ruolo del ricorrente, la chiarezza dei regolamenti, la consapevolezza dell'illegittimità delle assegnazioni e l'inerzia nel recupero dei canoni e nel ripristino della legalità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, secondo l'orientamento richiamato in tema di ricorsi per motivi attinenti alla giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
rimedio utilizzato per dedurre motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza della Corte dei conti.
come novellata dalla l. n. 639 del 1996
richiamata dal ricorrente per sostenere che la responsabilità erariale richiede dolo o colpa grave e che il controllo giurisdizionale non può estendersi al merito delle scelte discrezionali.
invocato nella sentenza contabile come disciplina nazionale relativa all'uso e locazione di beni statali, ritenuta non applicabile analogicamente al caso degli immobili comunali.
normativa richiamata per escludere l'applicazione della disciplina statale alla fattispecie disciplinata dai regolamenti comunali.
utilizzato come parametro dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità/trasparenza dell'azione amministrativa, rilevanti ai fini del controllo di legittimità sostanziale.
art. 97 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale dei principi di buon andamento e imparzialità che governano l'azione amministrativa.
menzionato come fonte dei criteri di controllo dell'azione amministrativa improntati a efficienza ed economicità.
artt. 48 e 107 d.lgs. n. 267 del 2000
invocati dal ricorrente per sostenere la separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestorie, ma la Corte ha ritenuto la censura interna al merito interpretativo e non al riparto di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione non esclude il controllo del giudice contabile sulla loro concreta attuazione, quando essa debba essere verificata alla luce di legge, regolamenti e criteri di economicità ed արդյունավետità dell'azione amministrativa.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice speciale che applichi una norma esistente in modo non condiviso dalla parte: il controllo sulle giurisdizioni non si estende alla sola violazione di legge o all'erronea interpretazione, ma richiede la creazione di una norma nuova e inesistente.
- La responsabilità erariale degli amministratori pubblici richiede comunque l'accertamento concreto dell'elemento soggettivo; la violazione di regolamenti non basta da sola se non è accompagnata dalla verifica della colpa grave o del dolo desunta dalle circostanze del caso.
- Nel giudizio di responsabilità contabile, il sindacato sulla compatibilità delle modalità di gestione con i fini pubblici dell'ente può fondarsi anche su una valutazione complessiva di antieconomicità, mancato rispetto delle procedure, assenza di iscrizioni o requisiti richiesti e inerzia nel recupero del pregiudizio arrecato.
- Il riparto di competenze tra organi politici e dirigenti, ove oggetto di interpretazione della normativa vigente, resta questione di merito interno alla giurisdizione e non di giurisdizione, salvo che il giudice crei una regola del tutto nuova.
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