Cassazione Civile, Ordinanza n. 33990/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a tre avvisi di accertamento IRPEF e addizionali per gli anni 2012, 2013 e 2014, per complessivi euro 403.281,48. Il contribuente, residente a Cuba e iscritto all'AIRE, aveva perso in primo e in secondo grado. In cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, sostenendo che: la notifica all'estero avrebbe dovuto seguire la procedura consolare ex art. 142 c.p.c.; la CTR non avrebbe verificato il rispetto delle formalità della guida per le notifiche all'estero; la sequenza degli adempimenti sarebbe stata invertita, perché il deposito presso la casa comunale sarebbe avvenuto prima dell'esito negativo della raccomandata internazionale; la sanatoria non era applicabile perché era stato eccepito solo il vizio della mancata notifica dell'atto presupposto. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul motivo di appello relativo alla carenza di procura e alla costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante funzionari asseritamente privi di concorso pubblico. Con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la nullità della procura della resistente, ma l'esposizione del motivo è risultata contraddittoria e generica.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo errata la verifica della CTR sulla validità della notifica degli avvisi presupposti: la disciplina speciale dell'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 consente alternativamente la raccomandata all'estero o, in caso di esito negativo, il ricorso alla procedura del primo comma, lett. e), ma non la scansione inversa seguita nella fattispecie. La Corte ha inoltre escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, perché quando si deduce la mancata notifica dell'atto presupposto quest'ultimo deve essere autonomamente impugnato. Il secondo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva richiamato la motivazione di primo grado e, comunque, la sottoscrizione dell'atto di riscossione non è requisito essenziale ove l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo competente; la censura sulla rappresentanza processuale di ADER è stata ritenuta in parte inammissibile e comunque infondata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà e genericità nella descrizione del fatto processuale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 4; comma 1, lett. e)
Norma speciale che, per il contribuente residente all'estero iscritto all'AIRE, prevede una sequenza procedimentale precisa: prima la spedizione della raccomandata internazionale all'indirizzo estero; solo in caso di esito negativo, la notificazione con il rito degli irreperibili e il deposito presso la casa comunale. Non è consentita la scansione inversa.
La sua applicazione è esclusa quando opera la disciplina speciale dell'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; le due procedure sono alternative.
La nullità della notifica dell'atto prodromico non è sanabile per raggiungimento dello scopo se il vizio dedotto è solo la mancata notifica dell'atto presupposto, che deve essere autonomamente impugnato.
La censura di nullità per omessa o apparente motivazione è infondata quando la sentenza richiama la motivazione di primo grado e la parte non censura il merito di tale motivazione.
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se formulata in modo contraddittorio e generico, senza chiara individuazione del capo di appello asseritamente trascurato.
La cartella di pagamento è predisposta secondo un modello ministeriale che non richiede la sottoscrizione dell'esattore; la validità dell'atto dipende dalla sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo competente.
art. 1, comma 9, d.l. n. 193/2016
Il personale già appartenente al Gruppo Equitalia è trasferito ad Agenzia delle Entrate-Riscossione con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale; il rapporto è regolato dal diritto privato.
Richiamato per confermare la continuità del rapporto di lavoro del personale trasferito ad ADER.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state in parte accolte, in parte rigettate o dichiarate inammissibili in base alla loro specificità e fondatezza.
Massime di principio
- Per i contribuenti residenti all'estero iscritti all'AIRE, la notificazione degli avvisi di accertamento segue la disciplina speciale dell'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, che è alternativa e prevalente rispetto all'art. 142 c.p.c.: prima si tenta la raccomandata internazionale all'indirizzo estero, e solo in caso di esito negativo si può procedere con il rito degli irreperibili e il deposito presso la casa comunale.
- La notifica effettuata secondo una sequenza procedimentale diversa da quella prevista dalla legge è invalida; non è sufficiente che gli adempimenti in astratto siano stati compiuti, se lo sono stati in ordine inverso rispetto a quello richiesto dalla norma.
- La nullità della notifica dell'atto presupposto non si sana per raggiungimento dello scopo quando il contribuente deduce esclusivamente la mancata notifica dell'atto prodromico: in tale caso l'atto presupposto deve essere autonomamente impugnato.
- In materia di riscossione, l'omessa sottoscrizione della cartella o dell'atto di riscossione non ne determina di per sé l'invalidità, se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente e redatto secondo il modello normativamente previsto.
- Le censure processuali in cassazione devono essere specifiche, coerenti e autosufficienti: una doglianza contraddittoria o generica sulla mancata pronuncia o sulla rappresentanza processuale è inammissibile.
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