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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21230/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una actio negatoria servitutis proposta per far accertare l’insussistenza di un diritto di passaggio gravante su una strada privata (mappale 68) e per ottenere la chiusura di un cancello aperto sul fondo servente. Il tribunale aveva accolto la domanda, escludendo sia una servitù convenzionale sia una servitù per destinazione del padre di famiglia; quella decisione era poi passata in giudicato a seguito di rinuncia all’appello. Successivamente un soggetto terzo, proprietario di un altro fondo (mappale 227), ha proposto opposizione di terzo sostenendo che la sentenza passata in giudicato gli pregiudicava il diritto di transito necessario ad accedere alla pubblica via. Il tribunale ha accolto l’opposizione, dichiarando l’inefficacia della precedente sentenza nei confronti dell’opponente, e la corte d’appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione la proprietaria del fondo servente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1065 e 1054 c.c., sostenendo che la servitù convenzionale del 1972 riguardava solo il fondo originario individuato dal mappale 17/a e non si estendeva ai fondi successivamente acquistati dal terzo, né poteva operare l’art. 1054 c.c. verso soggetti diversi dai danti causa; 3) violazione degli artt. 404 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che l’opponente non fosse terzo ma avente causa, e quindi non legittimato all’opposizione di terzo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il terzo e fondato il secondo: ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie accertando, sulla base dei titoli, l’effettiva esistenza ed estensione del diritto di servitù invocato, senza confondere il pregiudizio derivante da una sentenza resa inter alios con l’accertamento della titolarità del diritto stesso.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese. La ragione della cassazione è che il giudice di merito aveva dato per presupposta l’esistenza del diritto di transito in capo all’opponente, senza accertarne correttamente l’estensione secondo i titoli, confondendo il tema della legittimazione all’opposizione di terzo con quello dell’esistenza del diritto di servitù.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché la motivazione della decisione impugnata non era apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato come vizio processuale per nullità della sentenza, ma non accolto.

  • art. 404 c.p.c.

    L’opposizione di terzo ordinaria è ammessa solo a tutela di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato dalla sentenza opposta; non basta un generico pregiudizio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che gli aventi causa o soggetti succeduti alla parte possano essere considerati terzi legittimati all’opposizione quando siano nella medesima posizione del dante causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare l’apprezzamento probatorio e l’uso della consulenza tecnica.

  • art. 1065 c.c.

    La verifica dell’esistenza della servitù deve compiersi sulla base dei titoli; la Corte segnala che il giudice di merito ha errato nel fare prevalere la situazione fattuale sulla delimitazione risultante dai titoli.

  • art. 1054 c.c.

    Richiamato per sostenere che la servitù di passaggio coattivo opera nei confronti dei danti causa del fondo intercluso e non può essere automaticamente fatta valere verso terzi estranei al negozio traslativo.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per distinguere i successori a titolo particolare nel diritto controverso, che non assumono una posizione autonoma rispetto alla parte originaria.

Massime di principio

  • L’opposizione di terzo ordinaria presuppone la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza opposta; non è sufficiente qualsiasi pregiudizio di fatto o la mera successiva incidenza della decisione sulla sfera del soggetto.
  • Chi è successore a titolo particolare nel diritto controverso o avente causa della parte non è, di regola, terzo ai fini dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., perché subentra nella medesima posizione sostanziale del dante causa.
  • Nella controversia sulla servitù di passaggio, l’esistenza e l’estensione del diritto devono essere verificate anzitutto in base ai titoli; il giudice non può desumere l’esistenza del diritto solo dalla concreta utilità del passaggio o dalla situazione di fatto rilevata in CTU.
  • La disciplina del passaggio coattivo non può essere applicata in modo da estendere automaticamente il diritto a fondi diversi da quelli indicati nel titolo o a soggetti estranei al rapporto originario, senza un autonomo accertamento della titolarità del diritto.
  • Quando una sentenza resa inter alios pregiudica un soggetto che assume di essere titolare di un diritto incompatibile con quello accertato, il rimedio processuale corretto è l’opposizione di terzo ordinaria; ma il giudice deve comunque verificare se quel diritto esista davvero e in quale esatta estensione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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