Cassazione Civile, Ordinanza n. 03192/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino ha impugnato la delibera assembleare del 19 dicembre 2017 con cui il condominio aveva deciso di resistere in giudizio alla causa da lui promossa per lamentate infiltrazioni nella proprietà esclusiva. Il ricorrente sosteneva che l'avviso di convocazione dell'assemblea fosse stato omesso o comunque tardivo/incompleto, e che ciò rendesse invalida la delibera; aggiungeva di avere comunque interesse a essere convocato e a partecipare almeno alla discussione preliminare, anche se escluso dal voto per il preteso conflitto sull'unico punto all'ordine del giorno. Censurava inoltre la motivazione della corte d'appello, anche sotto il profilo dell'apparenza, e contestava la statuizione sulle spese di primo grado. Il condominio ha resistito e, con ricorso incidentale, ha a sua volta contestato la compensazione delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del condomino e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del condominio. Ha ritenuto corretto il principio per cui, quando l'assemblea delibera di promuovere o proseguire una lite tra condominio e singolo condomino, la compagine si scinde in gruppi contrapposti e il condomino destinatario della lite non ha diritto a partecipare all'assemblea né legittimazione a impugnare la delibera per omessa/tardiva/incompleta convocazione, poiché è portatore di un interesse solo antagonistico rispetto a quello collettivo oggetto di deliberazione. Ha inoltre escluso che esista un autonomo diritto alla partecipazione alla sola discussione preliminare. Quanto al ricorso incidentale, lo ha reputato inammissibile perché la parte vittoriosa nel merito, se vuole ottenere anche le spese del doppio grado dopo una compensazione disposta in primo grado, deve proporre appello incidentale; in difetto, non può ottenere in cassazione la modifica della statuizione sulle spese.
Norme richiamate
In caso di avviso omesso, tardivo o incompleto, la delibera è annullabile solo su istanza dei condomini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati; la legittimazione all'impugnazione spetta dunque solo a chi è protetto dalla regola di convocazione.
È il rimedio utilizzato per l'impugnazione della delibera assembleare; la sua esperibilità presuppone la legittimazione del condomino interessato.
La preventiva convocazione riguarda gli aventi diritto a intervenire e votare, e costituisce requisito essenziale di validità della deliberazione.
Richiamato per escludere che la fattispecie sia un normale conflitto di interessi assembleare; qui il condomino è controparte processuale del condominio, non portatore di un interesse comune solo parzialmente confliggente.
La sentenza non è nulla se contiene le argomentazioni idonee a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Censura evocata dal ricorrente, ma non accolta; la decisione non presenta il vizio denunciato.
Richiamato con riferimento alla disciplina delle spese di lite e alla soccombenza.
La compensazione delle spese rientra nella valutazione del giudice; il soccombente non aveva interesse a contestare la motivazione addotta in appello.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale sulla definizione camerale del ricorso.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'applicazione ratione temporis del rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Quando l'assemblea condominiale delibera sulla promozione o prosecuzione di una lite tra condominio e singolo condomino, la compagine condominiale si scinde in due gruppi contrapposti e il condomino destinatario della lite non è assimilabile al comune partecipante portatore di un interesse solo parzialmente confliggente.
- In tale ipotesi il condomino controparte del condominio non ha diritto a partecipare alla discussione e alla votazione dell'assemblea sull'unico punto all'ordine del giorno, perché non sussiste un interesse comune rispetto al quale modulare soltanto l'astensione dal voto.
- L'omessa, tardiva o incompleta convocazione dell'assemblea legittima l'impugnazione solo dei soggetti a cui la convocazione è dovuta; se il condomino non aveva diritto a partecipare all'assemblea per la posizione di contrapposizione processuale, egli non è legittimato a chiedere l'annullamento della delibera per vizi di convocazione.
- Non esiste un autonomo diritto del condomino a essere convocato per la sola fase di discussione preliminare dell'assemblea, distinta dal momento deliberativo, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
- La parte vittoriosa nel merito che voglia ottenere anche la riforma della statuizione sulle spese del primo grado deve proporre impugnazione incidentale; in mancanza, la censura sulle spese è inammissibile in cassazione.
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