Sentenza n. 545/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo 11.1.2020 n. 183 del Tribunale di Catania, dichiarato definitivamente esecutivo il 25/26.6.2020 per mancata opposizione del Comune intimato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Catania e mancato pagamento del credito dopo la conclusione della procedura di dissesto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 183 dell'11 gennaio 2020, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 26 giugno 2020, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di Euro 149.391,38, oltre agli interessi da calcolare ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalle singole fatture fino al soddisfo, nonché alle spese della procedura monitoria e agli accessori di legge. Il credito derivava dal mancato pagamento di fatture per forniture di acqua potabile. Il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario; la procedura straordinaria si era conclusa il 2 maggio 2025 con l'approvazione del rendiconto. La società aveva presentato domanda di ammissione al passivo, ma non aveva accettato la proposta transattiva formulata ai sensi dell'art. 258 d.lgs. 267/2000. Dopo la conclusione del dissesto, la società aveva notificato al Comune il decreto ingiuntivo esecutivo, senza ottenere il pagamento. Ha quindi dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione e chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento integrale del credito, la liquidazione degli interessi e delle ulteriori spese, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto cessato il dissesto del Comune con l'approvazione del rendiconto della gestione straordinaria e ha affermato che il rifiuto della proposta transattiva non comporta rinuncia o estinzione del credito: conclusa la procedura di liquidazione straordinaria, il creditore conserva e può far valere integralmente nei confronti dell'ente risanato le ragioni creditorie non soddisfatte. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile perché il decreto ingiuntivo non opposto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; sono stati inoltre ritenuti rispettati il termine decennale per l'azione di ottemperanza, il termine processuale di deposito e la previa notificazione del titolo al Comune ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, il Comune è stato obbligato a pagare Euro 149.391,38, oltre IVA se dovuta, gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 dalle singole fatture fino al soddisfo, le spese della procedura monitoria e le ulteriori spese funzionali alla formazione, registrazione, copia, notificazione e diffida del titolo. Sono state escluse le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché riferibili all'esecuzione forzata civile e non funzionali al giudizio di ottemperanza. Il Comune è stato onerato di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Giardini Naxos, con termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
La dichiarazione di esecutorietà è condizione essenziale per proporre l'ottemperanza a un decreto ingiuntivo non opposto.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza, ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Richiede, ai fini dell'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, la notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto è stata documentata la notificazione al Comune.
artt. 248, comma 2, e 256, comma 11, d.lgs. 267/2000
Sono richiamati in relazione alla conclusione della procedura di dissesto e agli effetti dell'approvazione del rendiconto della gestione straordinaria.
Disciplina la procedura semplificata e la proposta transattiva nell'ambito del dissesto; il rifiuto della transazione da parte del creditore non estingue il credito residuo dopo la chiusura del dissesto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
Prevede il termine di cento giorni per la presentazione della parcella del commissario ad acta, a pena di decadenza.
Costituisce il parametro per il calcolo degli interessi moratori dovuti sulle fatture commerciali, dalle singole scadenze fino al soddisfo, secondo quanto stabilito nel decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto quando il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; il titolo monitorio così perfezionato è idoneo a fondare l'obbligo conformativo e satisfattivo dell'amministrazione.
- La conclusione della procedura di dissesto finanziario non estingue i crediti, o le loro parti, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale. Una volta cessato il dissesto e tornato l'ente in bonis, il creditore può far valere nei confronti dell'ente locale il credito residuo in misura integrale.
- Il rifiuto del creditore di accettare una proposta transattiva formulata nell'ambito della procedura semplificata di dissesto non determina la perdita delle ragioni creditorie, che restano azionabili nei confronti dell'ente dopo l'esaurimento della gestione straordinaria.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua formazione, registrazione, copia, notificazione o alla diffida e messa in mora; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, riferibili a una libera scelta del creditore e non all'ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, cui attribuire il compimento sostitutivo degli atti necessari.
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