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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 537/2024, pubblicata il 25.10.2024.

Giustizia amministrativa202501324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 537/2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente e di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori e alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché risultavano accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notifica all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha riconosciuto che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, in assenza di prova dell'adempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e accreditarvi € 2.000,00, da spendere entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con attivazione su istanza della ricorrente e ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha adottato le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio il cui decorso è stato ritenuto necessario, insieme alla notifica della sentenza, per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché la pronuncia contenga statuizioni vincolanti per l'Amministrazione e siano verificati i presupposti processuali dell'azione.
  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando siano documentati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notifica all'amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza di elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento, la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione, con fissazione di un termine ultimativo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dall'accoglimento del ricorso un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inottemperanza dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e, se previsto, a un'istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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