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Sentenza

Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sez. lavoro, n. 438/2024 pubblicata il 17.09.2024.

Giustizia amministrativa202501330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 438/2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 438/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 22 gennaio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi euro 2.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché risultavano il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza anche con riferimento a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., e ha accertato l'inadempimento del Ministero, non essendo stata dimostrata l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di costituire, secondo le modalità e le funzionalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica del docente in favore del ricorrente e di accreditarvi euro 2.000,00. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, o il dirigente delegato, prevedendo che il commissario si attivi su istanza di parte dopo la scadenza del termine e provveda entro ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma costituiscono presupposti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era oggetto del giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzazione della carta elettronica del docente, alle quali l'Amministrazione deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando le relative statuizioni siano rimaste ineseguite.
  • Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle sentenze contro le amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine perentorio o ultimativo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad operare su istanza dell'interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio del potere sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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