Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare -della comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 28.10.2025, fascicolo n. 2025/32738, documento n. 12220251460000020003, con la quale è stata comunicata l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale in data 23.10.2025 presso il servizio di pubblicità immobiliare di Verona (nota n. 43483/7745) sugli immobili di proprietà del ricorrente, per un importo di € 831.424,96; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la cartella di pagamento n. 12220210016356251501 del 27.9.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e cartella di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto immobili di sua proprietà per un importo complessivo di euro 831.424,96, nonché la cartella di pagamento relativa a prelievi supplementari sulle consegne di latte di diverse annate. Ha dedotto, in primo luogo, la prescrizione dei crediti relativi al prelievo supplementare, con violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c.; in secondo luogo, la mancata notifica della cartella presupposta, con violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973; in terzo luogo, il difetto di motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000. Il TAR ha rilevato d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda relativa all'iscrizione ipotecaria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. La domanda di annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. per le controversie relative al prelievo supplementare lattiero-caseario comprende la determinazione del prelievo e la relativa riscossione, fino alla notifica delle cartelle o delle intimazioni di pagamento, ma non la successiva fase esecutiva. L'iscrizione ipotecaria è infatti un atto preordinato all'esecuzione coattiva e funzionale alla conservazione dei beni sui quali il credito può essere soddisfatto; la relativa cognizione spetta quindi al giudice ordinario. Il TAR ha disposto che il giudizio possa essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini di legge, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. La domanda di annullamento della cartella è stata invece dichiarata irricevibile per tardività, poiché l'amministrazione ha provato la regolare notificazione della cartella il 27 settembre 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 12 gennaio 2026. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria è un atto preordinato alla fase esecutiva della riscossione.
art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al prelievo supplementare lattiero-caseario comprende la determinazione del prelievo e la riscossione fino alla notifica delle cartelle o delle intimazioni di pagamento, ma non gli atti della successiva fase esecutiva, tra cui l'iscrizione ipotecaria.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il rispetto del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice e non previamente trattate dalle parti.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Consente, per ragioni di sinteticità, il rinvio a precedenti conformi su questioni analoghe.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria; il motivo non è stato esaminato per la rilevata carenza di giurisdizione.
art. 7 l. n. 212/2000
Invocato dal ricorrente in relazione ai vizi motivazionali dell'atto; il motivo non è stato esaminato per la rilevata carenza di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende le questioni concernenti la determinazione del prelievo e la sua riscossione fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, ma non si estende alla successiva fase esecutiva.
- L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 costituisce un atto preordinato alla fase esecutiva della riscossione, in quanto volto a conservare i beni patrimoniali sui quali il credito può essere coattivamente soddisfatto; le controversie relative alla sua legittimità appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il credito sottostante rientri in una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
- La contestazione giudiziale della cartella di pagamento deve essere proposta entro il termine di impugnazione decorrente dalla sua regolare notificazione; la proposizione del ricorso dopo oltre quattro anni dalla notifica rende la domanda irricevibile per tardività.
- Quando declina la giurisdizione, il giudice amministrativo deve indicare la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria se la riassunzione avviene tempestivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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