Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’annullamento A) del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali in data 21 marzo 2025 n. 152 emesso di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR; B) del parere della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC in data 6 marzo 2025 n. 621; C) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un progetto di impianto agrovoltaico con sistema di accumulo, unitamente al parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale che ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale e il presupposto parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. In via principale ha dedotto il difetto di motivazione, lamentando che la Commissione non avesse considerato né confutato adeguatamente i precedenti pareri favorevoli della Commissione regionale VIA e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, i quali avevano ritenuto gli impatti ambientali e paesaggistici compatibili o mitigabili mediante prescrizioni. Ha inoltre dedotto erroneità dei presupposti fattuali, manifesta irragionevolezza, violazione della proporzionalità, carenza e contraddittorietà della motivazione con riguardo agli impatti su acque sotterranee, suolo, sottosuolo, subsidenza, biodiversità, corridoi ecologici, paesaggio, rumore e accumulo degli effetti con altri impianti. La ricorrente ha contestato, in particolare, la valutazione dei rischi di alterazione della falda e di risalita del cuneo salino, degli effetti sulla subsidenza e della sottrazione di habitat per la fauna, richiamando anche relazioni tecniche prodotte in giudizio. In via subordinata ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 152/2006, della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2022/2577, nonché difetto assoluto di istruttoria, per non avere la Commissione attivato il contraddittorio e richiesto integrazioni documentali prima di fondare il parere negativo su presunte carenze della documentazione progettuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il difetto di motivazione perché la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nel formulare un parere tecnico-scientifico negativo e nel ritenere non mitigabili gli impatti su acque sotterranee, fauna e paesaggio, non ha dato conto delle ragioni per cui si discostava dai distinti pareri favorevoli della Commissione regionale VIA e della Soprintendenza Speciale per il PNRR. L'art. 25, comma 1, del d.lgs. 152/2006 impone infatti una valutazione effettiva dei pareri acquisiti, con motivazione specifica sulle ragioni del dissenso rispetto ai rilievi tecnico-scientifici formulati dalle amministrazioni istituzionalmente competenti. Il Collegio ha inoltre ravvisato una carenza istruttoria nella ricostruzione di elementi fattuali, rilevando che la Commissione non sembrava avere considerato adeguatamente che la subsidenza nel Polesine è influenzata dall'emungimento di fluidi, attività non prevista dal progetto, né verificato in concreto l'effettiva interessenza del sito da parte della risalita del cuneo salino. Il giudice ha precisato che il sindacato sulle valutazioni di VIA resta rigorosamente limitato alla verifica della non pretestuosità e della correttezza dell'accertamento dei fatti, senza sostituire la valutazione amministrativa, ma può essere più penetrante sui profili meramente accertativi. Non è stato esaminato il terzo motivo, proposto in via subordinata, poiché i motivi principali erano già fondati. Sono stati annullati il decreto di compatibilità ambientale e il parere presupposto, con obbligo del MASE di rideterminarsi previa rinnovata istruttoria della Commissione PNRR-PNIEC, sulla base della documentazione già acquisita e dei principi indicati. La società potrà depositare le relazioni tecniche prodotte in giudizio. Qualora siano ravvisate carenze documentali su profili già valutati in senso non ostativo dalle altre amministrazioni, dovrà essere attivato il contraddittorio procedimentale. Il MASE è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, d.lgs. 152/2006
Individua il coinvolgimento nel procedimento di VIA delle amministrazioni e degli enti pubblici competenti.
art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006
Impone alle amministrazioni e agli enti pubblici coinvolti di esprimere il parere di competenza nel procedimento di VIA.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32.
L'autorità procedente deve valutare effettivamente e non meramente in modo cartolare i pareri acquisiti, motivando le ragioni dell'eventuale dissenso rispetto ai rilievi tecnico-scientifici delle amministrazioni competenti.
art. 8, comma 2-bis, quattordicesimo periodo, d.lgs. 152/2006
Assoggetta l'operato della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC alle modalità di valutazione previste dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006.
art. 117 c.p.a.
È richiamato con riguardo al precedente ricorso avverso il silenzio-inadempimento del MASE, che aveva condotto all'ordine di concludere il procedimento di VIA.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, l'autorità competente deve valutare in modo effettivo e non meramente cartolare i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici coinvolti ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006.
- Quando l'autorità procedente si discosta da pareri tecnico-scientifici favorevoli espressi da amministrazioni istituzionalmente competenti, deve motivare specificamente le ragioni del dissenso, spiegando perché quei rilievi siano inattendibili, superati o recessivi rispetto a metodi di indagine e risultati diversi.
- Nel giudizio sulla VIA, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali non può consistere nella mera sostituzione della valutazione amministrativa; è tuttavia più penetrante sui profili meramente accertativi relativi alla corretta individuazione delle condizioni fattuali del sito e degli impatti del progetto.
- Se il parere negativo di VIA si fonda su carenze documentali riguardanti profili già valutati in senso non ostativo da altre amministrazioni coinvolte, l'autorità deve attivare il contraddittorio procedimentale e consentire al proponente di fornire le integrazioni necessarie, anziché decidere senza interlocuzione sulla base degli atti disponibili.
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