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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento -della comunicazione dell’Ag.E.A. assunta al prot. n. AGEA.AGA.2023.0072421 del 19.09.2023, avente ad oggetto il “regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, con la quale l’Ag.E.A., in applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 5°, della L. n. 33/2009, ha richiesto il versamento dei debiti relativi ai prelievi supplementari che risultano esigibili relativamente alla campagna lattiera 2000/2001, per l'importo complessivo di € 82.284,69; -dei provvedimenti con i quali l’Ag.E.A., sulla base della comunicazione qui impugnata, ha iscritto il ricorrente nel “registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente; -di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202301281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di richiesta del versamento di € 82.284,69 per prelievi supplementari relativi alla campagna lattiera 2000/2001 e conseguente iscrizione nel Registro nazionale dei debiti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la richiesta di pagamento del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2000/2001, deducendo: la prescrizione del capitale e degli interessi; la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento; l'inesigibilità e l'errata quantificazione del prelievo per contrasto tra normativa nazionale e diritto dell'Unione europea, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; l'illegittimità della pretesa degli interessi per mancata adesione o per erronea applicazione delle discipline di rateizzazione; l'errato calcolo degli interessi quanto a decorrenza, tassi e applicabilità delle maggiorazioni; l'omessa considerazione di somme già recuperate mediante compensazione con aiuti PAC e, più in generale, l'insufficiente prova dell'effettiva debenza degli importi. L'Ag.E.A. ha resistito, eccependo anche che le questioni relative all'atto originario di imputazione del prelievo erano già state definite con sentenza del TAR Lazio n. 9015/2014, passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto con riferimento agli interessi prescritti. Quanto al capitale, ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; la proposizione del precedente ricorso davanti al TAR Lazio aveva interrotto e sospeso la prescrizione fino al deposito della sentenza del 14 agosto 2014. Alla data di notifica della nuova richiesta, il termine decennale non era quindi decorso. Per gli interessi è stato invece applicato il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; non risultando atti interruttivi successivi al 14 agosto 2014, il credito per gli interessi maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del 2 ottobre 2023 è stato dichiarato prescritto, con annullamento parziale degli atti impugnati. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stato respinto, perché la richiesta costituisce atto vincolato ed esecutivo di riscossione di una pretesa già cristallizzata, non necessitante del previo avvio partecipativo. Sono state respinte le censure fondate sul contrasto con il diritto unionale, poiché l'atto originario di imputazione del prelievo era coperto dal giudicato del TAR Lazio e le questioni relative a tale atto non potevano essere nuovamente dedotte contro gli atti consequenziali; per la stessa ragione sono stati ritenuti irrilevanti i successivi arresti della CGUE e non necessari i rinvii pregiudiziali. È stata respinta anche la censura sugli interessi, non essendo stata provata l'adesione alla specifica rateizzazione del 2003 che consentiva l'esonero, mentre le successive rateizzazioni non producevano tale effetto. La censura sul calcolo degli interessi è stata dichiarata assorbita dalla prescrizione e comunque ritenuta infondata: la decorrenza dalla comunicazione dell'atto al primo acquirente è giustificata dalla solidarietà passiva; gli interessi costituiscono parte della somma dovuta e le modifiche normative sui tassi possono incidere anche su debiti già sorti. Respinte infine le doglianze sull'omessa indicazione dell'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e sulle compensazioni PAC, queste ultime formulate genericamente e senza adeguata prova; il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova idoneo a spostare sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'attendibilità dei dati sulle quote latte. Le spese sono state compensate; la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per eventuali profili di responsabilità erariale.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Il credito capitale relativo al prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, c.c.

    La proposizione del precedente ricorso ha interrotto e sospeso il decorso della prescrizione fino al deposito della sentenza che ha definito quel giudizio.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Il credito per interessi si prescrive in cinque anni; in assenza di atti interruttivi, sono prescritti gli interessi anteriori al quinquennio precedente la notifica della richiesta di pagamento.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non è necessaria la comunicazione di avvio per l'intimazione vincolata di pagamento che costituisce atto esecutivo di riscossione di una pretesa già definitivamente determinata.

  • art. 10, commi 34 e 40, d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla l. 30 maggio 2003, n. 119

    L'esonero dagli interessi è collegato alla specifica rateizzazione del 2003 e all'efficacia subordinata all'autorizzazione europea, non estendendosi automaticamente alle successive rateizzazioni.

  • art. 8-quater d.l. 5 febbraio 2009, n. 5

    Gli interessi previsti dalla disciplina nazionale riguardano la rateizzazione e non sostituiscono gli interessi dovuti sul prelievo supplementare secondo la disciplina europea.

  • art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995

    Il termine quadriennale invocato dal ricorrente non è stato ritenuto applicabile al credito capitale, per il quale opera il termine ordinario decennale.

  • Regolamenti CEE n. 3950/1992, n. 536/1993 e n. 1256/1999

    Le censure sulla compatibilità della disciplina nazionale e sul calcolo del prelievo non possono essere riesaminate quando l'atto originario di imputazione è coperto dal giudicato.

  • art. 8-quinquies l. 33/2009

    Costituisce la base normativa della richiesta di versamento del prelievo esigibile; l'atto consequenziale non consente di rimettere in discussione l'atto originario di imputazione ormai definitivo.

Massime di principio

  • Il credito capitale relativo ai prelievi supplementari sulle quote latte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, mentre il credito per gli interessi è soggetto al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
  • La proposizione di un ricorso contro l'atto originario di imputazione del prelievo interrompe e sospende la prescrizione fino al deposito della sentenza che definisce il giudizio; per gli interessi, in assenza di successivi atti interruttivi, il termine quinquennale decorre dalla cessazione dell'effetto sospensivo.
  • La richiesta di pagamento del prelievo supplementare, quando costituisce atto vincolato ed esecutivo di riscossione di una pretesa già cristallizzata, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
  • Le questioni di legittimità dell'atto originario di imputazione del prelievo non possono essere nuovamente dedotte impugnando gli atti consequenziali quando l'atto presupposto è coperto da giudicato, neppure invocando successivi arresti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  • L'esonero dagli interessi previsto per una specifica rateizzazione dei debiti da prelievo supplementare opera soltanto nei confronti dei produttori che abbiano aderito a quella rateizzazione e non si estende automaticamente a successive discipline di rateizzazione.
  • La contestazione di compensazioni con aiuti PAC richiede l'indicazione certa degli importi e un adeguato supporto probatorio; deduzioni generiche non sono sufficienti a contestare la pretesa di recupero.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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