Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 539/2024, pubblicata il 25.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 539/2024, relativa alla costituzione della carta elettronica del docente e all’accredito di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori riconosciuti in sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi dimostrativi dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre affermato che il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente secondo le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 e di accreditarvi € 1.500,00, con termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o il dirigente delegato, quale commissario ad acta, da attivare su istanza della ricorrente e da eseguire nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha definito la controversia e imposto all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il ricorso per l’ottemperanza anche per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di ritenere ammissibile l’azione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui costituzione e il cui finanziamento erano oggetto del giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente che il Ministero deve costituire in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario può essere azionato mediante il giudizio di ottemperanza quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Prima di esaminare nel merito un ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice deve verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie.
- In assenza di prova dell’adempimento degli obblighi imposti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguirli entro un termine perentorio, specificando le attività necessarie per rendere effettiva la statuizione giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad operare su istanza della parte vittoriosa qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato, individuandolo anche ratione muneris nell’organo amministrativo competente.
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